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Space Economy, la prima legge italiana: quali opportunità per le imprese



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Il Consiglio dei ministri ha approvato un disegno di legge per una normativa organica sulla space economy. La legge mira a posizionare l’Italia nel settore spaziale globale, chiarendo regole per le imprese e promuovendo la crescita economica. L’ASI avrà un ruolo chiave nell’iter autorizzativo e nella gestione dei registri spaziali

Pubblicato il 21 giu 2024

Valerio Natale

Senior Associate, Hogan Lovells



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Il 20 giugno 2024 il Consiglio dei ministri ha approvato un nuovo disegno di legge che introduce per la prima volta una normativa organica per il settore spaziale, la cosiddetta space economy.

Il provvedimento, che sarà presto presentato al Parlamento e che è di seguito anticipato nei contenuti chiave, mira a posizionare l’Italia in prima fila nel settore spaziale globale nonché a risolvere elementi di vuoto e frammentarietà normativa. L’obiettivo dell’iniziativa governativa è infatti la creazione di una legge quadro per il settore spaziale, capace di fornire chiarezza per le imprese private che operano nell’ambito della space economy e di creare opportunità di crescita per l’economia di settore.

Definizione di “attività spaziale” e ambito di applicazione

Il disegno di legge definisce l’attività spaziale in modo ampio, riconducendovi sostanzialmente qualsiasi azione condotta nello spazio extra-atmosferico, ma non solo.

Più specificatamente, sono definite quali attività spaziali:

  • il lancio, il rilascio, la gestione in orbita e il rientro di oggetti spaziali, incluso lo smaltimento dalle orbite terrestri e la rimozione di oggetti, i servizi in orbita, l’assemblaggio e l’utilizzo di stazioni spaziali orbitanti, la produzione di oggetti nello spazio extra-atmosferico e sui corpi celesti;
  • l’esplorazione, l’estrazione e l’uso delle risorse naturali dello spazio extra-atmosferico e dei corpi celesti;
  • il lancio, il volo e la permanenza, di breve o di lungo periodo, di esseri viventi nello spazio extra-atmosferico e sui corpi celesti;
  • le attività condotte attraverso le piattaforme stratosferiche e i razzi sonda; nonché, a chiusura, ogni altra attività realizzata nello spazio extra-atmosferico e sui corpi celesti da operatori cui si applicherà la futura legge.

Il regime autorizzativo e il ruolo chiave dell’ASI

Ai sensi del disegno di legge, tutte le attività spaziali, sia nazionali che internazionali condotte sul suolo italiano, sono soggette a un regime autorizzativo. L’autorizzazione potrà riguardare una singola o più attività spaziali e sarà subordinata al rispetto di requisiti tecnici, finanziari e di sicurezza, nonché dei requisiti soggettivi generali. L’Agenzia Spaziale Italiana (ASI) svolgerà un ruolo chiave nell’iter autorizzativo, verificando il rispetto dei requisiti e fornendo la propria valutazione al Presidente del Consiglio.

Tuttavia, il disegno di legge prevede alcune eccezioni a questo regime autorizzativo. Anzitutto, le attività spaziali già autorizzate da un altro Stato sono indicate come esenti dall’obbligo di autorizzazione in Italia se riconosciute in base a trattati internazionali. Inoltre, il disegno di legge esenta dall’applicazione di tale regime anche le attività spaziali condotte direttamente dal Ministero della Difesa e dagli organismi di informazione e sicurezza, ferma restando la possibilità di una ulteriore espansione del regime di deroga ad altri ambiti e soggetti.

Il Registro nazionale degli oggetti nello spazio e il registro complementare

L’ASI continuerà a occuparsi dell’immatricolazione nel Registro nazionale degli oggetti lanciati nello spazio extra-atmosferico per i quali l’Italia è Stato di lancio, come previsto della Convenzione sull’immatricolazione degli oggetti lanciati nello spazio extra-atmosferico di New York del 1975 ratificata e resa esecutiva nel nostro paese con legge 12 luglio 2005, n. 153.

Le disposizioni sull’immatricolazione riproducono quanto già contenuto nella Convenzione con riferimento alle informazioni che devono formare oggetto di comunicazione all’ASI, come la denominazione dell’oggetto spaziale, data territorio e luogo di lancio, parametri orbitali, funzione dell’oggetto, appartenenza alla costellazione di satelliti artificiali, eventuali trasferimenti di proprietà, ecc.

Il disegno di legge prevede, in aggiunta, la tenuta di un registro complementare, sempre gestito dall’ASI, per l’iscrizione di oggetti spaziali non immatricolati in Italia ma di cui un operatore italiano acquisisca la gestione o la proprietà in orbita o su un corpo celeste. In questo caso, l’operatore dovrà comunicare all’ASI le informazioni relative al trasferimento di gestione o proprietà e all’oggetto spaziale entro 30 giorni dall’acquisizione.

Un regime di responsabilità speciale per i danni causati dalle attività spaziali

Il provvedimento disegna un regime speciale di responsabilità per i danni causati dalle attività spaziali. Nel disegno attuale, la responsabilità principale è attribuita all’operatore spaziale, definito come la persona fisica o giuridica che conduce, o intende condurre, sotto la propria responsabilità, attività spaziali. L’operatore è individuato quale responsabile dei danni causati a terzi sulla superficie terrestre, agli aeromobili in volo e alle persone e cose a bordo di questi ultimi, a prescindere dal grado di colpa, introducendo di fatto un nuovo regime di responsabilità oggettiva.

Tuttavia, una deroga all’applicabilità del regime di responsabilità oggettiva è ammessa provando che il danno sia stato causato in via esclusiva, e con dolo, da un terzo estraneo all’operazione spaziale, a condizione che il fatto del terzo non potesse essere impedito oppure che il danno sia stato causato esclusivamente dal danneggiato. Se il fatto colposo del danneggiato ha invece concorso a cagionare danno, il disegno di legge fa richiamo al regime codicistico del concorso nel danno di cui all’articolo 1227 del Codice civile, secondo cui il risarcimento al danneggiato è diminuito secondo la gravità del relativo grado di colpa e l’entità delle conseguenze che ne sono derivate. In questi casi, peraltro, l’operatore autorizzato risponde del danno sino al limite di 100 milioni di euro, corrispondente al massimale di polizza obbligatoria per sinistro prevista dal disegno di legge stesso – con un regime assicurativo ad hoc.

Le misure a sostegno dell’economia dello spazio in Italia

Al fine di promuovere l’economia dello spazio a livello nazionale, il disegno di legge prevede l’elaborazione di un Piano Nazionale per l’Economia dello Spazio, con un orizzonte di almeno cinque anni.

Il Piano Nazionale per l’Economia dello Spazio

Il Piano, che sarà redatto dalla Struttura di coordinamento del Comitato interministeriale per le politiche spaziali e la ricerca aerospaziale (COMINT) in collaborazione con l’Agenzia Spaziale Italiana (ASI) e il Ministero dell’università e della ricerca, analizzerà i fabbisogni del settore, valutando e quantificando gli investimenti finanziabili con risorse pubbliche e private.

Il Fondo per l’economia dello spazio

Per supportare concretamente lo sviluppo del settore, inoltre, la bozza di legge prevede l’istituzione di un Fondo per l’economia dello spazio, a carattere pluriennale, con una dotazione iniziale di 85 milioni di euro per il 2024, 160 milioni per il 2025 e 50 milioni per il 2026.

Il Fondo sarà inoltre alimentato anche dai contributi connessi alle autorizzazioni rilasciate per le attività spaziali e dalle sanzioni amministrative previste dalla legge. Le risorse del Fondo saranno destinate a promuovere le attività di economia dello spazio, la commercializzazione dello spazio e l’utilizzo commerciale delle infrastrutture spaziali nazionali, comprese quelle in corso di realizzazione nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

L’accesso delle PMI ai contratti pubblici nel settore spaziale

Infine, per favorire l’accesso delle piccole e medie imprese ai contratti pubblici nel settore spaziale, sono previste norme speciali in materia di appalti e misure per promuovere le attività e le tecnologie aerospaziali.

Tra queste, la bozza di legge prevede che i bandi di gara riservino, mediante subappalto obbligatorio, almeno il 10% del valore del contratto alle start-up innovative e alle piccole e medie imprese.

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