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Trasmissioni abusive di eventi sportivi live, anche Agcom vuole bloccare i pirati con la “superinjunction”

Contro la pirateria di eventi sportivi dal vivo, il modello a cui Agcom sembra ispirarsi è la cosiddetta “superinjunction” di matrice britannica con alcune importanti variazioni, fra cui in particolare l’ampiezza dei poteri che l’Autorità si attribuisce. Vediamo di cosa si tratta

Pubblicato il 24 Gen 2023

Simona Lavagnini

avvocato, partner LGV Avvocati

PLPirateStreamSyna

Il 27 dicembre 2022 Agcom (Autorità per le garanzie nelle comunicazioni) ha pubblicato sul proprio sito una nuova consultazione pubblica, concernente alcune modifiche al Regolamento in materia di tutela del diritto d’autore online, finalizzata a consentire ad Agcom di agire in tempi brevi contro le trasmissioni abusive di eventi sportivi in diretta.

La consultazione pubblica prevede tempi piuttosto stretti: entro 45 giorni dalla pubblicazione le parti interessate dovranno far pervenire i loro commenti ed eventuali proposte di modifica, richiedendo eventualmente anche un’audizione.

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Ma come potrebbero concretizzarsi le modifiche? Il modello a cui Agcom sembra ispirarsi è la cd. “superinjunction” di matrice britannica, che consiste in un tipo speciale di ordine cautelare di blocco, di tipo dinamico (ossia diretto anche ad intercettare eventuali variazioni) e temporalmente legato da un lato alla durata dei singoli eventi sportivi (il blocco ha effetti solo per la durata dell’evento), e dall’altro alla durata delle manifestazione a cui gli stessi possono appartenere (per esempio, per le partite di campionato, il blocco viene comunque meno al termine del campionato stesso).

Obiettivi delle modifiche al Regolamento

Le modifiche al Regolamento si propongono di affrontare e risolvere alcuni problemi propri dell’enforcement dei diritti di autore online, ed in particolare quelli connessi ad eventi sportivi in diretta. Come noto, questi diritti, seppur connessi, hanno natura esclusiva (v. art. 78quater legge autore). Essi sono stati introdotti in epoca piuttosto recente dal decreto legislativo 9/08 (Decreto Melandri) a favore degli organizzatori degli eventi sportivi, i quali poi – per lo meno fino ad ora – hanno esercitato i propri diritti assegnando i diritti di trasmissione ad un numero molto ristretto di piattaforme (televisive, satellitari, online, etc.). Il settore richiede grandi investimenti economici, con la conseguente necessità di generare profitti a questi adeguatamente commisurati, in particolare anche tramite la concessione al pubblico di abbonamenti per la fruizione dei contenuti da parte degli utenti finali.

In epoca recente lo sviluppo di internet ha generato un’ampia diffusione di servizi di trasmissione dei contenuti protetti che sono tuttavia del tutto abusivi, sotto forma di Iptv illecite. Questi servizi, utilizzando diverse metodologie tecnologiche, captano e trasmettono i contenuti protetti, violando eventuali misure di protezione. Essi evidentemente non richiedono alcuna autorizzazione da parte degli aventi diritto, e non versano loro alcun compenso, così che di fatto gli abbonamenti abusivi si sostituiscono in modo del tutto parassitario a quelli legittimi.

Il fenomeno della pirateria di eventi in diretta su larga scala

In pratica, i pirati creano siti online finalizzati alla promozione del servizio Iptv (i cd. “siti-vetrina”). Questi siti attraggono la clientela, offrendo abbonamenti alle trasmissioni in diretta, ovviamente a costi sensibilmente più bassi rispetto a quelli degli abbonamenti leciti. L’utente viene attirato verso questo tipo di offerta, conclude l’abbonamento, e così riceve le credenziali che gli consentono di fruire delle trasmissioni in diretta. Evidentemente, su grande scala questo fenomeno è in grado di mettere a rischio l’intero sistema dell’organizzazione degli eventi e delle trasmissioni in diretta di tipo lecito, poiché sottrae ai legittimi detentori dei diritti risorse importante, che vengono dirottate a favore dei pirati.

Il fenomeno si è dimostrato particolarmente difficile da contrastare, perché le Iptv vengono normalmente collocate all’estero, con le connesse difficoltà relative all’identificazione dei soggetti implicati. Inoltre, anche quando gli aventi diritto riuscissero ad ottenere il blocco dei servizi da parte di un’autorità competente, per i pirati è relativamente semplice effettuare la variazione dei parametri tecnologici utilizzati dalle Iptv (ossia, modificare i nomi a dominio e gli indirizzi IP utilizzati), informare gli utenti della variazione, e così continuare a trasmettere. Per questa ragione i titolari dei diritti sono costretti ad effettuare continui monitoraggi, finalizzati ad individuare i nuovi parametri utilizzati dai pirati, e quindi richiedere un nuovo blocco nei confronti di questi ultimi, in una rincorsa in cui il fattore tempo gioca evidentemente a favore dei pirati.

La battaglia contro le Iptv abusive: una corsa contro il tempo

In questo contesto, da alcuni anni a questa parte gli aventi diritto hanno ingaggiato una vera e propria campagna antipirateria contro le Iptv abusive, che si è basata nella presentazione di ricorsi cautelari ed urgenti. In questi gli aventi diritto richiedono ai tribunali civili di emettere inaudita altera parte (ossia senza previa instaurazione di un contraddittorio) ordini di inibitoria cd. puri, ossia ordini emessi contro le Telecom che forniscono servizi di connettività di cui le Iptv abusive si servono. Nella pratica, gli aventi diritto effettuano il monitoraggio delle trasmissioni e così procedono all’individuazione dell’Iptv abusiva. Non appena i dati tecnici sono acquisiti, depositano presso il Tribunale il ricorso per inibire la continuazione dell’illecito, attraverso il blocco dei nomi a dominio e degli indirizzi IP. Il tribunale provvede di norma in tempi brevissimi (pochi giorni), ordinando alle Telecom di procedere al blocco nei tempi tecnici strettamente necessari.

Il tutto avviene in tempi particolarmente accelerati, in modo che il blocco possa essere applicato prima dell’inizio della giornata di campionato o al più quando le partite sono appena iniziate. Gli ordini prevedono anche la possibilità di intercettare le variazioni, senza bisogno di ricorrere nuovamente al Tribunale: basta che gli aventi diritto effettuino un nuovo monitoraggio, acquisiscano evidenza della variazione e della riconducibilità oggettiva e soggettiva della stessa alla Iptv inibita, e comunichino la variazione stessa alle Telecom, affinché queste procedano ad un nuovo blocco.

Cosa cambia con le nuove disposizioni Agcom

Le modifiche attualmente proposte da Agcom al Regolamento per la protezione del diritto d’autore online mirano a far sì che pro-futuro sia più conveniente rivolgersi ad Agcom – piuttosto che ai tribunali civili – per ottenere ordini di blocco simili a quelli ora descritti, e forse ancora più rapidi e ampi. Un fattore di non scarsa rilevanza concerne i costi molto più ridotti del procedimento amministrativo avanti ad Agcom, rispetto a quelli di un processo civile cautelare avanti ai tribunali civili.

Più in particolare, le nuove disposizioni prevedono che l’avente diritto possa fare istanza ad Agcom affinché questa ordini in via cautelare alle Telecom operanti nel territorio italiano di porre fine alla violazione del diritto d’autore o dei diritti connessi riguardanti opere audiovisive aventi ad oggetto manifestazioni sportive trasmesse in diretta ed assimilate, a condizione che la violazione risulti manifesta. L’ordine cautelare è adottato entro tre giorni dalla ricezione dell’istanza, ed eseguito da parte dei destinatari del provvedimento entro il termine stabilito dall’Autorità e comunque entro 24 ore dalla notifica dello stesso. Inoltre, è possibile richiedere che le Telecom procedano, per il tempo di trasmissione della manifestazione sportiva interessata, alla disabilitazione dell’accesso a tutti gli altri siti internet tramite i quali avvengono le violazioni, sulla base delle successive segnalazioni provenienti dagli aventi diritto.

Non è del tutto chiaro dal testo del Regolamento se l’ordine dell’Agcom possa disporre che vengano bloccate dalle Telecom tutte le Iptv abusive successivamente segnalate dall’avente diritto, alla sola condizione che trasmettano gli stessi contenuti, a prescindere dalla circostanza che si tratti del medesimo servizio di Iptv oggetto dell’inibitoria di Agcom. In altre parole, potrebbe bastare un solo primo provvedimento di Agcom che per una Iptv abusiva disponga il blocco delle trasmissioni abusive. In seguito, gli aventi diritto potrebbero ottenere l’inibizione da parte delle Telecom di tutte le altre Iptv che trasmettano i medesimi contenuti, sia che si tratti di variazioni dell’Iptv oggetto di giudizio e già sottoposta a blocco, sia che si tratti di nuove Iptv. Chi agisce in giudizio deve tuttavia assumersi la responsabilità di dichiarare che la violazione è in essere, e che i parametri tecnologici attraverso la quale detta violazione avviene siano dotati di univocità. Ciò sostanzialmente significa che un avente diritto sulle manifestazioni sportive deve garantire che tramite il blocco non si possa intervenire su servizi diversi da quelli che effettuano le trasmissioni abusive degli eventi sportivi, ipotesi che si potrebbe verificare quando gli indirizzi IP siano dinamicamente allocati a più soggetti diversi.

È necessario, inoltre, prima di ottenere il blocco, che le segnalazioni siano verificate – tramite adeguate misure tecnologiche – da parte di Agcom, anche attraverso la collaborazione con Guardia di Finanza e Polizia Postale. Dalla proposta di modifiche al Regolamento sembra tuttavia di comprendere che il sistema di verifica in oggetto debba ancora essere delineato da Agcom, con la collaborazione delle parti interessate, con la conseguenza che nono è ancora chiaro se e come l’obiettivo perseguito dalle nuove norme possa essere effettivamente realizzato.

Il modello della superinjunction

In ogni caso, le Telecom devono intervenire non oltre 30 minuti dalla ricezione dell’ordine di Agcom o dalla successiva segnalazione degli aventi diritto, effettuando un reindirizzamento automatico verso una pagina internet, che dovrà contenere l’avviso della facoltà in capo ai soggetti interessati di presentare reclamo, fermo restando che il blocco deve essere eliminato dalle Telecom al termine dell’evento protetto. Sotto questo profilo, vi è da chiedersi se le forme di comunicazione dell’ordine, e delle conseguenti possibilità di reclamo, previste dalla proposta di Regolamento, siano compatibili con un modello processuale effettivamente rispettoso del diritto al contraddittorio, ancorché differito.

Un altro esempio potrebbe essere rintracciato nei poteri conferiti dall’ordinamento francese congiuntamente al giudice ordinario ed all’autorità amministrativa ARCOM, deputata a sorvegliare in materia audiovisiva e online.

Per quanto riguarda la superinjunction inglese il precedente di riferimento è costituito dalla decisione “Football Association Premier League (FAPL) Ltd v British Telecommunications plc [2017] EWHC 480 (Ch)”, in cui il giudice, Mr. Justice Arnold, ha emesso un ordine di blocco “live”, che come si è detto era destinato ad avere effetti solo nei momenti in cui venivano trasmesse le dirette delle partite della Premier League, e comunque a venir meno al termine della Premier League stessa. Secondo quanto si legge nella decisione, secondo il giudice Mr. Justice Arnold la superinjunction è divenuta possibile nell’ordinamento britannico grazie a due progressi tecnologici, e precisamente alle nuove tecnologie di monitoraggio video utilizzate dai titolari dei diritti, che consentono l’identificazione di flussi di trasmissione di contenuti illeciti con un livello di precisione molto elevato, quasi in tempo reale, e durante le partite. Non appena i server vengono individuati, essi possono essere notificati alle Telecom, le quali a loro volta hanno compiuto notevoli progressi nei loro sistemi, tanto da poter bloccare in tempi brevissimi gli indirizzi IP notificati nel corso delle partite e poi sbloccarli alla loro fine, in alcuni casi automaticamente.

La superinjunction, tuttavia, non è un ordine di un giudice amministrativo, ma di un giudice civile. Inoltre, essa prevede che gli operatori di hosting interessati dai blocchi siano direttamente e specificamente informati dei blocchi stessi, e possano agire per ottenerne l’annullamento o la modifica, possibilità che è concessa anche gli operatori dei servizi Iptv ed a ciascuno dei loro clienti, ove questi affermino di essere pregiudicati dall’ordine.

È interessante anche notare che il ricorso per la superinjunction è stato concesso anche perché cinque delle sei Telecom resistenti in giudizio si sono dette favorevole alla sua concessione. Per quanto riguarda l’esempio francese, i soggetti aventi diritto (e quindi la lega sportiva, ovvero la società di comunicazione licenziataria dei diritti) possono richiedere al Presidente del Tribunale civile competente di emettere un blocco contro la possibilità da parte degli utenti di accedere dal territorio francese a servizi di Iptv abusive. L’ordine emesso dal Presidente del Tribunale perde efficacia, per ciascuno dei giorni del calendario ufficiale della competizione o dell’evento sportivo, alla fine della trasmissione degli eventi considerati. Arcom, l’autorità amministrativa, entra in gioco in un secondo momento, ossia per vagliare le segnalazioni successive all’ordine che i titolari dei diritti possono inviare con riguardo a nuove Iptv abusive, non ancora identificate alla data dell’ordine emesso dal Tribunale. Arcom, a seguito della verifica delle segnalazioni, notifica i dati identificativi delle Iptv abusive alle Telecom individuate nell’ordine emesso del Tribunale, affinché questi ultimi possano applicare i blocchi. Nel modello francese ARCOM ha anche l’obiettivo di promuovere l’adozione di accordi fra i titolari dei diritti e le Telecom, accordi destinati ad articolare nel dettaglio (anche tecnologicamente) le misure che le parti contraenti si impegnano ad adottare, nonché la ripartizione dei relativi costi.

Conclusioni

Come si vede, dunque, il progetto italiano si pone nella scia di questi esempi, con alcune importanti variazioni, fra cui in particolare l’ampiezza dei poteri che l’Autorità si attribuisce (ossia, il potere di emanare ordini di inibitoria immediati ed in tempo reale, persino verso soggetti non identificati nelle istanze degli aventi diritto, senza alcuna necessità di un vaglio preliminare da parte dei tribunali ordinari). E’ ipotizzabile che su questo aspetto si possano concentrare le critiche delle parti interessate, in particolare le Telecom, le quali potrebbero poi anche lamentare che gli obblighi loro imposti siano eccessivamente onerosi, sia per quanto riguarda le tecnologie da implementare, sia per quanto riguarda la sorveglianza da parte di uno staff dell’operato delle tecnologie in questione. Da qui la probabile necessità di chiarire a chi debbano essere addebitati, e con quale ripartizione, i costi delle nuove attività di monitoraggio e di blocco. Altrettanto probabili potranno poi essere le critiche di altri comparti di titolari di diritti, sia in relazione ad eventi in diretta (per esempio di tipo musicale, teatrale, televisivo) sia di altro tipo. Questi soggetti potrebbero contestare la discriminazione fra i diversi tipi di contenuti, ove quelli sportivi in diretta – secondo il nuovo Regolamento – dovrebbero accedere a modalità di enforcement privilegiate e particolarmente efficaci, mentre gli altri contenuti potrebbero avvantaggiarsi solo di strumenti più lenti, meno efficaci e più costosi.

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