L'analisi

Blockchain, ecco come può semplificare la partecipazione alle gare

Attraverso l’utilizzo della tecnologia blockchain si può rendere più semplice il processo di partecipazione ai bandi pubblici superando il modello dell’autodichiarazione e dunque evitando alle imprese i rischi a essa connessi

Pubblicato il 26 Nov 2020

Alessio Cicchinelli

Partner Studio Legale Piselli&Partners

Pierluigi Piselli

Founding Partner Studio Piselli & Partners

blockchain - DAS - blochchain IoT

La tecnologia blockchain può essere implementata per superare le criticità presenti nel sistema della contrattualistica pubblica, permettendo un superamento del modello di autodichiarazione. Questo infatti presenta aspetta insidiosi che possono tradursi in conseguenze negative per le imprese che partecipano alle gare.

Vediamo il contesto di riferimento e in che modo la blockchain potrebbe rivoluzionare la situazione.

La semplificazione nel procedimento amministrativo

A partire dalla Legge n. 15 del 1968, uno degli strumenti principali della semplificazione amministrativa è rappresentato dall’utilizzo delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e delle dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà; strumento divenuto ancor più centrale nell’attuale contesto emergenziale, in cui, proprio tramite l’istituto delle autodichiarazioni, è stato addirittura assicurato l’esercizio di diritti costituzionalmente previsti come quello alla libera circolazione dei cittadini all’interno del territorio nazionale.

Nell’ambito della contrattualistica pubblica, la necessità di semplificare il procedimento pubblico di selezione del contraente privato viene perseguita, tra le altre cose, mediante il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE), quale “autodichiarazione aggiornata come prova documentale preliminare in sostituzione dei certificati rilasciati da autorità pubbliche o terzi in cui si conferma che l’operatore economico in questione soddisfa” tutte le condizioni di accesso cristallizzate nella legge e nella lex specialis di gara (cfr. art. 59, par. 1, Direttiva 2014/24/UE e, nello stesso senso, l’art. 85, D.Lgs. n. 50/16).

Tale autodichiarazione, dunque, rappresenta l’esclusiva modalità in capo all’operatore economico per presentarsi dinanzi alla Stazione appaltante e prendere parte al confronto competitivo, mediante la presentazione di una prova documentale preliminare, che dovrà poi essere suffragata con l’acquisizione di tutti i relativi certificati da parte della Stazione appaltante. In questo senso, tramite il DGUE, si configura la tradizionale scissione tra il momento di valutazione circa il possesso dei requisiti previsti dal bando, che si consuma mediante la mera visione della dichiarazione resa dall’operatore economico, e il momento di comprova dei medesimi requisiti, attraverso l’acquisizione di tutti i necessari certificati.

Autodichiarazione nel sistema della contrattualistica pubblica

Nella prassi, tuttavia, l’utilizzo dell’autodichiarazione all’interno delle gare pubbliche sta diventando, per gli operatori economici, sempre più un’insidia, un momento critico le cui conseguenze negative possono influire sulla stessa vita dell’impresa. Soprattutto a partire dall’entrata in vigore del D.Lgs. n. 50/16, infatti, si assiste ad una sempre più accentuata complessità di redazione dell’autodichiarazione necessaria alla partecipazione alla gara, derivante non solo dal fermento normativo che ha sempre caratterizzato l’ambito della contrattualistica pubblica, ma anche dall’incerta formulazione del dettato legislativo in merito alle cause di esclusione cd. non automatiche.

Così, ad esempio, per quanto riguarda le dichiarazioni concernenti l’insussistenza di gravi illeciti professionali, la cui formulazione a fattispecie aperta implica un’ineliminabile attività valutativa dell’operatore economico – prima ancora di quella, a valle della partecipazione, compiuta dalla Stazione appaltante – di cosa integri o meno la fattispecie escludente in commento, con conseguente aumento di casi di falso/omissione dichiarativa. In termini analoghi, potrebbe parlarsi dell’ulteriore causa di esclusione non automatica recentemente introdotta dal D.L. cd. Semplificazioni e connessa alla valutazione di violazioni non definitivamente accertate in tema di obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali (cfr. l’art. 8, co. 5, lett. b), D.L. n. 76/20, convertito con L. n. 120/20, che ha modificato l’art. 80, co. 4, D.Lgs. n. 50/16), ove anche l’accertamento di tale causa di esclusione venga riconnessa ad un’apposita dichiarazione da parte dell’operatore economico.

In entrambi i casi richiamati, allora, si assiste ad una sorta di inversione dell’onere della prova per cui, nonostante la norma preveda che sia la Stazione appaltante a dover dimostrare con mezzi adeguati la sussistenza della fattispecie escludente, si grava l’operatore economico di un onere di completezza dichiarativa la cui violazione comporta conseguenze lesive anche ulteriori rispetto alla sanzione espulsiva dalla singola gara, come ad esempio l’apertura di procedimenti innanzi all’Anac con possibile irrogazione di sanzioni pecuniarie o addirittura interdittive ex art. 80, co. 12, D.Lgs. n. 50/16.

Tant’è che le insidie nascoste nell’attribuzione agli operatori economici dell’obbligo di fornire delle dichiarazioni in merito a fatti o condotte che possono essere ritenute rilevanti ai fini dell’integrazione di cause di esclusione non automatiche ha comportato l’emersione di innumerevoli contenziosi amministrativi e indirizzi giurisprudenziali, solo parzialmente composti dalla recente Adunanza Plenaria n. 16 del 28 agosto 2020; tale pronunciamento, infatti, nonostante abbia fornito importanti e condivisibili chiarimenti sul concetto di falso dichiarativo (“la falsità di una dichiarazione è invece predicabile rispetto ad un «dato di realtà», ovvero ad una «situazione fattuale per la quale possa alternativamente porsi l’alternativa logica vero/falso», rispetto alla quale valutare la dichiarazione resa dall’operatore economico”) e sull’approccio sostanzialistico e non formalistico con cui occorre valutare la sussistenza o meno di un’erroneità dichiarativa rilevante ai fini dell’esclusione dalla gara pubblica, lascia inalterati alcuni dubbi di fondo della disciplina riguardante le cause di esclusione non automatiche contemplate dall’art. 80, D.Lgs. n. 50/16, riconnessi ad una eccessiva genericità della formulazione legislativa che, da un lato, rende sempre più incerto il contenuto della dichiarazione che gli operatori economici devono presentare in gara e, dall’altro, rende sempre più eterogenei i comportamenti delle diverse Stazioni appaltanti circa le valutazioni da compiere in ordine a tali fattispecie di esclusione non automatica.

Le potenzialità della blockchain per le gare pubbliche

Per superare tali criticità, la strada da intraprendere non è solo quella di intervenire per via legislativa, in modo tale da rimodulare il margine di discrezionalità delle Stazioni appaltanti nel corso della valutazione sulla sussistenza o meno dei requisiti di ordine generale in capo all’operatore economico. La reale sfida, infatti, sta in un ripensamento e in un definitivo superamento del modello dell’autodichiarazione come attuale esclusiva modalità di partecipazione alle gare pubbliche.

Tale superamento potrebbe poggiarsi sull’impiego della tecnologia nell’ambito della contrattualistica pubblica e sulla implementazione della banca dati contemplata dall’art. 81, D.Lgs. n. 50/16 (secondo cui “Fermo restando quanto previsto dagli articoli 85 e 88, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed economico e finanziario, per la partecipazione alle procedure disciplinate dal presente codice e per il controllo in fase di esecuzione del contratto della permanenza dei suddetti requisiti, è acquisita esclusivamente attraverso la Banca dati centralizzata gestita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, denominata Banca dati nazionale degli operatori economici”), attualmente ancora inattiva; la possibilità, in capo alle Stazioni appaltanti di avere telematicamente ed in tempo reale ogni più opportuna certificazione (ad es. casellario ANAC, certificato carichi pendenti, casellari giudiziali) dell’operatore economico già dal momento di presentazione delle offerte, infatti, potrebbe condurre a superare il modello dell’autodichiarazione ed evitare che gli operatori economici vengano esclusi per non aver adempiuto a presunti obblighi dichiarativi.

L’implementazione reale delle banche dati sin dal momento di partecipazione alle gare, allora, potrebbe rappresentare una delle prime concrete applicazioni del cd. procedimento amministrativo assistito, attraverso il quale l’attività di acquisizione di tutta la documentazione riguardante i requisiti di ordine generale potrebbe formare oggetto non già di un impulso dell’operatore economico mediante un’autodichiarazione, ma di un segmento procedimentale automatizzato ed incentrato sull’incrocio di dati e sull’acquisizione di documentazione da una comune banca dati. La realizzazione di una tale soluzione dovrebbe implicare l’utilizzo di strumenti tecnologici volti a rendere interoperabili i documenti e le informazioni possedute dalle Amministrazioni. Uno di tali strumenti potrebbe essere la blockchain, attraverso la quale creare un’unica piattaforma tramite cui acquisire le informazioni in possesso di tutte le Amministrazioni pubbliche e con gli ulteriori benefici propri della tecnologia a registro distribuito sia in termini di maggior sicurezza informatica che di data certa rispetto alle transazioni effettuate in blockchain (e quindi delle operazioni di acquisizione della documentazione rilevante da parte del funzionario pubblico responsabile dello svolgimento della gara).

In quest’ottica, si spiega il recente progetto di implementazione della tecnologia blockchain nel settore della qualificazione degli operatori economici denominato Soachain e di cui lo Studio Piselli & Partners è advisor legale.

Valuta la qualità di questo articolo

La tua opinione è importante per noi!

Speciale PNRR

Tutti
Incentivi
Salute digitale
Formazione
Analisi
Sostenibilità
PA
Sostemibilità
Sicurezza
Digital Economy
CODICE STARTUP
Imprenditoria femminile: come attingere ai fondi per le donne che fanno impresa
DECRETI
PNRR e Fascicolo Sanitario Elettronico: investimenti per oltre 600 milioni
IL DOCUMENTO
Competenze digitali, ecco il nuovo piano operativo nazionale
STRUMENTI
Da Istat e RGS gli indicatori per misurare la sostenibilità nel PNRR
STRATEGIE
PNRR – Piano nazionale di Ripresa e Resilienza: cos’è e novità
FONDI
Pnrr, ok della Ue alla seconda rata da 21 miliardi: focus su 5G e banda ultralarga
GREEN ENERGY
Energia pulita: Banca Sella finanzia i progetti green incentivati dal PNRR
TECNOLOGIA SOLIDALE
Due buone notizie digitali: 500 milioni per gli ITS e l’inizio dell’intranet veloce in scuole e ospedali
INNOVAZIONE
Competenze digitali e InPA cruciali per raggiungere gli obiettivi del Pnrr
STRATEGIE
PA digitale 2026, come gestire i fondi PNRR in 5 fasi: ecco la proposta
ANALISI
Value-based healthcare: le esperienze in Italia e il ruolo del PNRR
Strategie
Accordi per l’innovazione, per le imprese altri 250 milioni
Strategie
PNRR, opportunità e sfide per le smart city
Strategie
Brevetti, il Mise mette sul piatto 8,5 milioni
Strategie
PNRR e opere pubbliche, la grande sfida per i Comuni e perché bisogna pensare digitale
Formazione
Trasferimento tecnologico, il Mise mette sul piatto 7,5 milioni
Strategie
PSN e Strategia Cloud Italia: a che punto siamo e come supportare la PA in questo percorso
Dispersione idrica
Siccità: AI e analisi dei dati possono ridurre gli sprechi d’acqua. Ecco gli interventi necessari
PNRR
Cloud, firmato il contratto per l’avvio di lavori del Polo strategico
Formazione
Competenze digitali, stanziati 48 milioni per gli Istituti tecnologici superiori
Iniziative
Digitalizzazione delle reti idriche: oltre 600 milioni per 21 progetti
Competenze e competitività
PNRR, così i fondi UE possono rilanciare la ricerca e l’Università
Finanziamenti
PNRR, si sbloccano i fondi per l’agrisolare
Sanità post-pandemica
PNRR, Missione Salute: a che punto siamo e cosa resta da fare
Strategie
Sovranità e autonomia tecnologica nazionale: come avviare un processo virtuoso e sostenibile
La relazione
Pnrr e PA digitale, l’alert della Corte dei conti su execution e capacità di spesa
L'editoriale
Elezioni 2022, la sfida digitale ai margini del dibattito politico
Strategie
Digitale, il monito di I-Com: “Senza riforme Pnrr inefficace”
Transizione digitale
Pnrr: arrivano 321 milioni per cloud dei Comuni, spazio e mobilità innovativa
L'analisi I-COM
Il PNRR alla prova delle elezioni: come usare bene le risorse e centrare gli obiettivi digitali
Cineca
Quantum computing, una svolta per la ricerca: lo scenario europeo e i progetti in corso
L'indice europeo
Desi, l’Italia scala due posizioni grazie a fibra e 5G. Ma è (ancora) allarme competenze
L'approfondimento
PNRR 2, ecco tutte le misure per cittadini e imprese: portale sommerso, codice crisi d’impresa e sismabonus, cosa cambia
Servizi digitali
PNRR e trasformazione digitale: ecco gli investimenti e le riforme previste per la digitalizzazione della PA
Legal health
Lo spazio europeo dei dati sanitari: come circoleranno le informazioni sulla salute nell’Unione Europea
Servizi digitali
PNRR e PA digitale: non dimentichiamo la dematerializzazione
Digital Healthcare transformation
La trasformazione digitale degli ospedali
Governance digitale
PA digitale, è la volta buona? Così misure e risorse del PNRR possono fare la differenza
Servizi digitali
Comuni e digitale, come usare il PNRR senza sbagliare
La survey
Pnrr e digitale accoppiata vincente per il 70% delle pmi italiane
Missione salute
Fascicolo Sanitario Elettronico alla prova del PNRR: limiti, rischi e opportunità
Servizi pubblici
PNRR: come diventeranno i siti dei comuni italiani grazie alle nuove risorse
Skill gap
PNRR, la banda ultra larga crea 20.000 nuovi posti di lavoro
Il Piano
Spazio, Colao fa il punto sul Pnrr: i progetti verso la milestone 2023
FORUMPA2022
PNRR e trasformazione digitale: rivedi i Talk di FORUM PA 2022 in collaborazione con le aziende partner
I contratti
Avio, 340 milioni dal Pnrr per i nuovi propulsori a metano
Next Generation EU
PNRR, a che punto siamo e cosa possono aspettarsi le aziende private
Fondi
Operativo il nuovo portale del MISE con tutti i finanziamenti per le imprese
Servizi comunali
Il PNRR occasione unica per i Comuni digitali: strumenti e risorse per enti e cittadini
Healthcare data platform
PNRR dalla teoria alla pratica: tecnologie e soluzioni per l’innovazione in Sanità
Skill
Competenze digitali, partono le Reti di facilitazione
Gli obiettivi
Scuola 4.0, PNRR ultima chance: ecco come cambierà il sistema formativo
Sistema Paese
PNRR 2, è il turno della space economy
FORUM PA 2022
FORUM PA 2022: la maturità digitale dei comuni italiani rispetto al PNRR
Analisi
PNRR: dalla Ricerca all’impresa, una sfida da cogliere insieme
Innovazione
Pnrr, il Dipartimento per la Trasformazione digitale si riorganizza
FORUM PA 2022
PA verde e sostenibile: il ruolo di PNRR, PNIEC, energy management e green public procurement
Analisi
PNRR, Comuni e digitalizzazione: tutto su fondi e opportunità, in meno di 3 minuti. Guarda il video!
Rapporti
Competenze digitali e servizi automatizzati pilastri del piano Inps
Analisi
Attuazione del PNRR: il dialogo necessario tra istituzioni e società civile. Rivedi lo Scenario di FORUM PA 2022
Progetti
Pnrr, fondi per il Politecnico di Torino. Fra i progetti anche IS4Aerospace
Analisi
PNRR, Colao fa il punto sulla transizione digitale dell’Italia: «In linea con tutte le scadenze»
La Svolta
Ict, Istat “riclassifica” i professionisti. Via anche al catalogo dati sul Pnrr
Analisi
Spazio, Colao fa il punto sul Pnrr: i progetti verso la milestone 2023
FORUM PA 2022
Ecosistema territoriale sostenibile: l’Emilia Romagna tra FESR e PNRR
Il Piano
Innovazione, il Mise “centra” gli obiettivi Pnrr: attivati 17,5 miliardi
Analisi
PNRR: raggiunti gli obiettivi per il primo semestre 2022. Il punto e qualche riflessione
Analisi
PNRR: dal dialogo tra PA e società civile passa il corretto monitoraggio dei risultati, tra collaborazione e identità dei luoghi
Webinar
Comuni e PNRR: un focus sui bandi attivi o in pubblicazione
Analisi
Formazione 4.0: cos’è e come funziona il credito d’imposta
PA e Sicurezza
PA e sicurezza informatica: il ruolo dei territori di fronte alle sfide della digitalizzazione
PA e sicurezza
PNRR e servizi pubblici digitali: sfide e opportunità per Comuni e Città metropolitane
Water management
Water management in Italia: verso una transizione “smart” e “circular” 
LE RISORSE
Transizione digitale, Simest apre i fondi Pnrr alle medie imprese
Prospettive
Turismo, cultura e digital: come spendere bene le risorse del PNRR
Analisi
Smart City: quale contributo alla transizione ecologica
Decarbonizzazione
Idrogeno verde, 450 milioni € di investimenti PNRR, Cingolani firma
Unioncamere
PNRR, imprese in ritardo: ecco come le Camere di commercio possono aiutare
I fondi
Industria 4.0: solo un’impresa su tre pronta a salire sul treno Pnrr
CODICE STARTUP
Imprenditoria femminile: come attingere ai fondi per le donne che fanno impresa
DECRETI
PNRR e Fascicolo Sanitario Elettronico: investimenti per oltre 600 milioni
IL DOCUMENTO
Competenze digitali, ecco il nuovo piano operativo nazionale
STRUMENTI
Da Istat e RGS gli indicatori per misurare la sostenibilità nel PNRR
STRATEGIE
PNRR – Piano nazionale di Ripresa e Resilienza: cos’è e novità
FONDI
Pnrr, ok della Ue alla seconda rata da 21 miliardi: focus su 5G e banda ultralarga
GREEN ENERGY
Energia pulita: Banca Sella finanzia i progetti green incentivati dal PNRR
TECNOLOGIA SOLIDALE
Due buone notizie digitali: 500 milioni per gli ITS e l’inizio dell’intranet veloce in scuole e ospedali
INNOVAZIONE
Competenze digitali e InPA cruciali per raggiungere gli obiettivi del Pnrr
STRATEGIE
PA digitale 2026, come gestire i fondi PNRR in 5 fasi: ecco la proposta
ANALISI
Value-based healthcare: le esperienze in Italia e il ruolo del PNRR
Strategie
Accordi per l’innovazione, per le imprese altri 250 milioni
Strategie
PNRR, opportunità e sfide per le smart city
Strategie
Brevetti, il Mise mette sul piatto 8,5 milioni
Strategie
PNRR e opere pubbliche, la grande sfida per i Comuni e perché bisogna pensare digitale
Formazione
Trasferimento tecnologico, il Mise mette sul piatto 7,5 milioni
Strategie
PSN e Strategia Cloud Italia: a che punto siamo e come supportare la PA in questo percorso
Dispersione idrica
Siccità: AI e analisi dei dati possono ridurre gli sprechi d’acqua. Ecco gli interventi necessari
PNRR
Cloud, firmato il contratto per l’avvio di lavori del Polo strategico
Formazione
Competenze digitali, stanziati 48 milioni per gli Istituti tecnologici superiori
Iniziative
Digitalizzazione delle reti idriche: oltre 600 milioni per 21 progetti
Competenze e competitività
PNRR, così i fondi UE possono rilanciare la ricerca e l’Università
Finanziamenti
PNRR, si sbloccano i fondi per l’agrisolare
Sanità post-pandemica
PNRR, Missione Salute: a che punto siamo e cosa resta da fare
Strategie
Sovranità e autonomia tecnologica nazionale: come avviare un processo virtuoso e sostenibile
La relazione
Pnrr e PA digitale, l’alert della Corte dei conti su execution e capacità di spesa
L'editoriale
Elezioni 2022, la sfida digitale ai margini del dibattito politico
Strategie
Digitale, il monito di I-Com: “Senza riforme Pnrr inefficace”
Transizione digitale
Pnrr: arrivano 321 milioni per cloud dei Comuni, spazio e mobilità innovativa
L'analisi I-COM
Il PNRR alla prova delle elezioni: come usare bene le risorse e centrare gli obiettivi digitali
Cineca
Quantum computing, una svolta per la ricerca: lo scenario europeo e i progetti in corso
L'indice europeo
Desi, l’Italia scala due posizioni grazie a fibra e 5G. Ma è (ancora) allarme competenze
L'approfondimento
PNRR 2, ecco tutte le misure per cittadini e imprese: portale sommerso, codice crisi d’impresa e sismabonus, cosa cambia
Servizi digitali
PNRR e trasformazione digitale: ecco gli investimenti e le riforme previste per la digitalizzazione della PA
Legal health
Lo spazio europeo dei dati sanitari: come circoleranno le informazioni sulla salute nell’Unione Europea
Servizi digitali
PNRR e PA digitale: non dimentichiamo la dematerializzazione
Digital Healthcare transformation
La trasformazione digitale degli ospedali
Governance digitale
PA digitale, è la volta buona? Così misure e risorse del PNRR possono fare la differenza
Servizi digitali
Comuni e digitale, come usare il PNRR senza sbagliare
La survey
Pnrr e digitale accoppiata vincente per il 70% delle pmi italiane
Missione salute
Fascicolo Sanitario Elettronico alla prova del PNRR: limiti, rischi e opportunità
Servizi pubblici
PNRR: come diventeranno i siti dei comuni italiani grazie alle nuove risorse
Skill gap
PNRR, la banda ultra larga crea 20.000 nuovi posti di lavoro
Il Piano
Spazio, Colao fa il punto sul Pnrr: i progetti verso la milestone 2023
FORUMPA2022
PNRR e trasformazione digitale: rivedi i Talk di FORUM PA 2022 in collaborazione con le aziende partner
I contratti
Avio, 340 milioni dal Pnrr per i nuovi propulsori a metano
Next Generation EU
PNRR, a che punto siamo e cosa possono aspettarsi le aziende private
Fondi
Operativo il nuovo portale del MISE con tutti i finanziamenti per le imprese
Servizi comunali
Il PNRR occasione unica per i Comuni digitali: strumenti e risorse per enti e cittadini
Healthcare data platform
PNRR dalla teoria alla pratica: tecnologie e soluzioni per l’innovazione in Sanità
Skill
Competenze digitali, partono le Reti di facilitazione
Gli obiettivi
Scuola 4.0, PNRR ultima chance: ecco come cambierà il sistema formativo
Sistema Paese
PNRR 2, è il turno della space economy
FORUM PA 2022
FORUM PA 2022: la maturità digitale dei comuni italiani rispetto al PNRR
Analisi
PNRR: dalla Ricerca all’impresa, una sfida da cogliere insieme
Innovazione
Pnrr, il Dipartimento per la Trasformazione digitale si riorganizza
FORUM PA 2022
PA verde e sostenibile: il ruolo di PNRR, PNIEC, energy management e green public procurement
Analisi
PNRR, Comuni e digitalizzazione: tutto su fondi e opportunità, in meno di 3 minuti. Guarda il video!
Rapporti
Competenze digitali e servizi automatizzati pilastri del piano Inps
Analisi
Attuazione del PNRR: il dialogo necessario tra istituzioni e società civile. Rivedi lo Scenario di FORUM PA 2022
Progetti
Pnrr, fondi per il Politecnico di Torino. Fra i progetti anche IS4Aerospace
Analisi
PNRR, Colao fa il punto sulla transizione digitale dell’Italia: «In linea con tutte le scadenze»
La Svolta
Ict, Istat “riclassifica” i professionisti. Via anche al catalogo dati sul Pnrr
Analisi
Spazio, Colao fa il punto sul Pnrr: i progetti verso la milestone 2023
FORUM PA 2022
Ecosistema territoriale sostenibile: l’Emilia Romagna tra FESR e PNRR
Il Piano
Innovazione, il Mise “centra” gli obiettivi Pnrr: attivati 17,5 miliardi
Analisi
PNRR: raggiunti gli obiettivi per il primo semestre 2022. Il punto e qualche riflessione
Analisi
PNRR: dal dialogo tra PA e società civile passa il corretto monitoraggio dei risultati, tra collaborazione e identità dei luoghi
Webinar
Comuni e PNRR: un focus sui bandi attivi o in pubblicazione
Analisi
Formazione 4.0: cos’è e come funziona il credito d’imposta
PA e Sicurezza
PA e sicurezza informatica: il ruolo dei territori di fronte alle sfide della digitalizzazione
PA e sicurezza
PNRR e servizi pubblici digitali: sfide e opportunità per Comuni e Città metropolitane
Water management
Water management in Italia: verso una transizione “smart” e “circular” 
LE RISORSE
Transizione digitale, Simest apre i fondi Pnrr alle medie imprese
Prospettive
Turismo, cultura e digital: come spendere bene le risorse del PNRR
Analisi
Smart City: quale contributo alla transizione ecologica
Decarbonizzazione
Idrogeno verde, 450 milioni € di investimenti PNRR, Cingolani firma
Unioncamere
PNRR, imprese in ritardo: ecco come le Camere di commercio possono aiutare
I fondi
Industria 4.0: solo un’impresa su tre pronta a salire sul treno Pnrr

Articoli correlati

Articolo 1 di 2