Ad agosto, un’inchiesta del New York Times ricostruiva il primo caso documentato di vittime civili causate da un drone russo a targeting pienamente autonomo. L’episodio era giunto a poche ore da un appello congiunto di ONU e Croce Rossa che parlava apertamente di “linea rossa morale”, e a pochi mesi da una scadenza, quella di quest’anno, il 2026, che il Segretario Generale delle Nazioni Unite si era dato tre anni fa per arrivare a un trattato vincolante sulle armi autonome.
Un obiettivo che la direzione internazionale, a giudicare da questo episodio, è ancora lontana dal centrare, e che il contesto geopolitico attuale rende ancora più difficile da raggiungere: la tenuta stessa delle relazioni internazionali attraversa una fase di crisi, e proprio sulla difesa militare, l’ambito in cui gli Stati cedono più a fatica anche solo una porzione della propria sovranità, il compromesso resta storicamente la strada più stretta. Ricostruiamo qui i fatti e, soprattutto, lo stato reale della governance chiamata a onorare quella scadenza, che finora non ci riesce, e le ragioni strutturali per cui difficilmente potrà farlo in tempo.
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Zaporizhzhia: il drone autonomo e le prime vittime civili
Il 6 luglio 2026, in una stazione di servizio a Zaporizhzhia, sono morte tre persone: Tetiana Bubynets, diciannove anni, studentessa di ragioneria; Oleksiy Svirin, quarantuno anni; Roman Karpiy, quarantotto anni. A ucciderle è stato un drone russo del modello Molniya, parte di una formazione di sei velivoli, che ha colpito il muro di un edificio residenziale adiacente all’impianto, facendone esplodere i serbatoi di GPL[1].
Secondo la ricostruzione del New York Times, confermata da esperti di droni e da funzionari militari ucraini che hanno esaminato i resti del velivolo, quell’attacco presenta un elemento che lo distingue nettamente dai droni “assistiti” da intelligenza artificiale già ampiamente utilizzati da entrambi gli schieramenti: nessun essere umano ha scelto quel bersaglio, in quel momento.
Il Molniya recuperato non aveva antenne per il collegamento radio con un operatore, e l’intera formazione di sei droni non ha trasmesso alcun segnale durante l’attacco[2]. A bordo è stato individuato un Nvidia Jetson Orin, componente commerciale di fascia consumer da poche centinaia di dollari, non criptato: al suo interno, immagini del terreno per la navigazione visiva e un software addestrato a riconoscere specifici bersagli, in questo caso serbatoi di propano[3]. Gli operatori russi avrebbero programmato il drone verso un’area generica, le coordinate della stazione di servizio; è stato il sistema di bordo a cercare, autonomamente, un oggetto corrispondente ai pattern di addestramento e a selezionare il punto d’impatto finale.
Nvidia ha confermato l’autenticità del componente, precisando che si tratta di un prodotto a duplice diffusione commerciale non distribuito ufficialmente in Russia ma reperibile attraverso rivenditori terzi[4]: una circostanza questa che riguarda un varco normativo europeo tutt’altro che secondario, di cui si dirà più avanti.
Dall’attacco al nodo globale delle armi autonome
Per chi si occupa di regolazione digitale, l’episodio supera la cronaca militare e diventa il banco di prova concreto di un dibattito che si trascina da oltre un decennio senza esito. Fino a Zaporizhzhia, la discussione sui sistemi d’arma letali autonomi (LAWS, lethal autonomous weapons systems) si era mossa quasi interamente su un piano definitorio e ipotetico, tra scenari futuribili e clausole di trattati mai scritti; oggi dispone invece di fatti accertati, con nomi, età anagrafiche e un componente hardware tracciabile fino al produttore.
Vale dunque la pena ricostruire con ordine di che cosa parliamo quando parliamo di LAWS, quali precedenti li abbiano già anticipati sul campo, e come si sia mosso finora, con quali risultati, il tentativo di regolamentarli a livello internazionale: uno stato dell’arte meno rassicurante di quanto la sua complessità burocratica lasci intendere.
Definizioni giuridiche e livelli di controllo umano
Prima ancora che una questione di divieti o di trattati, la regolamentazione dei LAWS è un problema di definizione: un nodo tutt’altro che tecnico, che contribuisce a spiegare perché, a distanza di oltre un decennio di discussioni, non esista ancora un solo strumento giuridico internazionale vincolante sulla materia. Il Comitato Internazionale della Croce Rossa definisce un’arma autonoma come un sistema che “seleziona e applica la forza a un bersaglio senza intervento umano” successivo all’attivazione, sulla base di dati sensoriali e profili di bersaglio generalizzati[5].
Nella sua posizione ufficiale, il CICR chiede agli Stati di vietare espressamente due categorie di sistemi: quelli progettati o utilizzati in modo tale che i loro effetti non possano essere sufficientemente compresi, previsti e spiegati, per il rischio di effetti indiscriminati; e quelli progettati o utilizzati per applicare la forza direttamente contro persone[6]. Per tutti gli altri sistemi autonomi, il CICR chiede regole vincolanti su tipo di bersaglio ammesso, durata e ambito geografico dell’impiego, e soprattutto meccanismi di supervisione e intervento umano che garantiscano un controllo effettivo, non meramente nominale[7]: una posizione che, oggi, descrive con precisione quasi chirurgica ciò che a Zaporizhzhia sembra essere mancato.
Sul piano del diritto positivo, un punto fermo esiste già, ed è anteriore a qualunque discussione sui LAWS come categoria a sé: l’articolo 36 del Primo Protocollo Addizionale alle Convenzioni di Ginevra del 1977 impone alle Parti contraenti di sottoporre a revisione giuridica ogni nuovo mezzo o metodo di combattimento, per accertare se il suo impiego sia vietato, in alcune o in tutte le circostanze, dal diritto internazionale[8].
Per un sistema d’arma autonomo, l’autonomia decisionale amplia sensibilmente l’oggetto di questa verifica: non basta interrogarsi sulla liceità intrinseca dell’arma, occorre accertare che il sistema sia concretamente capace di rispettare, nel suo funzionamento, i principi di distinzione e proporzionalità, e soprattutto di precauzione, che impone alle Parti di adottare tutte le misure praticabili per poter annullare o sospendere un attacco quando ciò si riveli necessario[9].
Su quest’ultimo punto la dottrina più recente ritiene che, anche nei contesti in cui un controllo umano puntuale su ogni singola decisione di targeting sia impraticabile, debba comunque essere mantenuta una supervisione minima, quantomeno in forma di fail-safe capace di bloccare o interrompere l’azione del sistema: esattamente il meccanismo che, stando alla ricostruzione dei resti del Molniya, privo di qualunque antenna per il collegamento radio, risulta essere stato assente a Zaporizhzhia[10].
Si tratta però di un obbligo che vincola solo gli Stati parte del Protocollo: Stati Uniti e Israele, tra i più rilevanti sul piano militare, non lo hanno ratificato, pur conducendo entrambi, su base volontaria, revisioni giuridiche analoghe dei propri nuovi mezzi di combattimento[11]. Il quadro giuridico esistente, insomma, non è del tutto vuoto: dipende però dall’adesione volontaria degli Stati più interessati, esattamente quelli meno propensi ad accettare, in sede CCW, nuovi vincoli pattizi.
In Usa
Gli Stati Uniti, nella Direttiva del Dipartimento della Difesa 3000.09, aggiornata da ultimo nel gennaio 2023, adottano invece una tassonomia più operativa. Alla base ci sono i sistemi “semi-autonomi”, che ingaggiano solo bersagli già selezionati da un operatore umano (human in the loop). Un gradino più in là si collocano i sistemi “supervisionati da un umano”, in cui l’operatore monitora l’azione e può ancora interromperla (human on the loop). I veri e propri LAWS iniziano dove questa supervisione si interrompe: sistemi che, una volta attivati, “possono selezionare e ingaggiare bersagli senza ulteriore intervento di un operatore umano” (human out of the loop)[12].
La stessa direttiva richiede che i sistemi consentano a comandanti e operatori di esercitare “livelli appropriati di giudizio umano sull’uso della forza”, ma precisa, citando un white paper governativo del 2018, che “’appropriato’ è un termine flessibile” e che non esiste “un livello di giudizio umano fisso, uguale per ogni contesto”[13].
Questa flessibilità, rivendicata da Washington come pragmatismo operativo, è il bersaglio polemico di chi da anni chiede regole vincolanti: se il livello di controllo umano richiesto resta indeterminato caso per caso, la soglia dell’autonomia piena può essere attraversata senza che nessuno se ne assuma esplicitamente la responsabilità, esattamente il varco che il caso ucraino ha ora reso visibile in modo documentato.
Libia e Ucraina: i precedenti delle armi autonome
Il caso di Zaporizhzhia non nasce dal nulla. Il primo episodio sospetto risale al marzo 2020, durante la seconda guerra civile libica: secondo un rapporto del Panel di Esperti delle Nazioni Unite, le forze del Governo di Accordo Nazionale, nel corso dell’operazione PEACE STORM, avrebbero impiegato droni quadricotteri STM Kargu-2 e altre munizioni vaganti contro le unità in ritirata delle forze di Khalifa Haftar, “inseguite e ingaggiate da remoto dai veicoli aerei da combattimento senza pilota o dai sistemi d’arma letali autonomi”, con una capacità descritta dal rapporto come fire, forget and find, cioè senza necessità di connessione dati tra operatore e munizione dopo il lancio[14].
Il Kargu-2, prodotto dall’azienda turca STM, può operare sia in modalità manuale sia in modalità autonoma, utilizzando algoritmi di apprendimento automatico installati a bordo per identificare bersagli fissi o mobili, inclusi veicoli e persone[15]. A quel caso si affiancano, da tempo, le munizioni vaganti israeliane della famiglia Harpy e Harop[16], capaci di pattugliare un’area e colpire autonomamente le emissioni radar nemiche senza indicazione umana del bersaglio specifico[17].
Ciò che distingue Zaporizhzhia da questi precedenti, sul piano giuridico, è la natura della vittima. Le munizioni anti-radar colpiscono un sistema d’arma nemico, riconoscibile per la propria firma elettronica; a Zaporizhzhia il sistema di riconoscimento visivo a bordo ha invece identificato in autonomia, tra civili non combattenti, un bersaglio che rientrava nei pattern per cui era stato addestrato. Si tratta del salto da un’autonomia applicata a bersagli militari facilmente discriminabili a un’autonomia applicata in un contesto dove il principio di distinzione tra combattenti e civili richiede, per definizione, un giudizio contestuale che nessun sistema di visione artificiale è oggi in grado di replicare con certezza.
Trattato sulle armi autonome: lo stallo di Ginevra
Il foro storicamente competente in materia è il Gruppo di esperti governativi (GGE) sui LAWS, istituito nel 2016 nell’ambito della Convenzione delle Nazioni Unite su Certe Armi Convenzionali (CCW), dopo un biennio di riunioni informali di esperti avviate nel 2014[18]. Il mandato del gruppo è “esaminare ulteriormente e formulare, per consenso, un insieme di elementi di uno strumento” sui sistemi d’arma autonomi letali[19]. In quel “per consenso” si annida il limite strutturale dell’intero processo: la CCW opera per consensus rule, e un solo Stato membro può bloccare qualunque avanzamento sostanziale.
Dopo un decennio di sessioni annuali, gli Stati restano divisi tra quattro opzioni sul tavolo: uno strumento giuridicamente vincolante con divieti, regolamentazioni e obblighi positivi; una dichiarazione politica non vincolante; una compilazione tecnica non vincolante di buone pratiche; oppure, ipotesi sostenuta da alcune potenze militari, la conclusione che non servano affatto nuove misure giuridiche perché il diritto internazionale umanitario esistente sarebbe già sufficiente a coprire la fattispecie[20]. Nessuna di queste opzioni ha finora raccolto il consenso sufficiente a produrre un testo negoziale.
Un segnale di movimento, per quanto ancora interno alla cornice del consenso, viene dalla circolazione, su impulso del presidente del GGE, l’ambasciatore olandese Robert in den Bosch, di un cosiddetto rolling text: un testo in evoluzione, strutturato in cinque sezioni tematiche (definizioni, principi generali, divieti e restrizioni operative, misure preventive, responsabilità), pensato per costringere le delegazioni a confrontarsi su formulazioni concrete invece che su posizioni di principio[21]. Il documento non scioglie il nodo del consenso, ma ha già prodotto, nella sua versione più recente, una convergenza parziale sul requisito di un “giudizio e controllo umano appropriati al contesto”, senza tuttavia chiarire cosa renda tale controllo, appunto, appropriato[22].
L’Assemblea Generale e l’accelerazione dal 2023
Di fronte allo stallo di Ginevra, dal 2023 si è aperto un secondo canale, quello dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, che non ha potere di produrre trattati vincolanti ma esercita una pressione politica crescente e misurabile nel tempo. La prima risoluzione sul tema, la Risoluzione 78/241, adottata il 22 dicembre 2023, raccoglie 152 voti favorevoli, 4 contrari (Bielorussia, India, Mali e Russia) e 11 astenuti[23].
L’anno seguente il consenso si allarga: il 2 dicembre 2024 l’Assemblea approva la Risoluzione 79/62 con 166 voti a favore, 3 contrari (Bielorussia, Corea del Nord e Russia) e 15 astensioni; il testo non impone negoziati su un trattato, ma istituisce “consultazioni informali aperte” da tenersi nel corso del 2025 a New York per esaminare il rapporto del Segretario Generale sulla materia, aperte alla partecipazione di tutti gli Stati membri, delle organizzazioni internazionali, del CICR, delle organizzazioni non governative, della comunità scientifica e dell’industria[24].
Quella consultazione si tenne poi il 12 e 13 maggio 2025 a New York, con la partecipazione di rappresentanti di 96 Paesi oltre ad agenzie ONU, CICR e organizzazioni non governative: in quella sede il Segretario Generale Guterres e la Presidente del CICR Mirjana Spoljaric Egger esortarono gli Stati a concludere entro il 2026 un trattato giuridicamente vincolante che vieti le armi autonome, definendole “politicamente inaccettabili, moralmente ripugnanti”[25].
Mary Wareham di Human Rights Watch commentò in questo modo la circostanza: “gli Stati devono andare oltre la semplice dichiarazione delle proprie preoccupazioni e avviare immediatamente negoziati su un trattato per proteggere l’umanità da questi pericoli”[26]; secondo l’organizzazione, oltre 120 Paesi si sarebbero già espressi a favore dell’avvio di negoziati veri e propri[27].
Il 6 novembre 2025 arriva, infine, la Risoluzione L.41, adottata con 156 voti favorevoli, 5 contrari e 8 astenuti, la maggioranza più ampia mai raggiunta sul tema: il testo esorta gli Stati parte della CCW a “lavorare al completamento dell’insieme di elementi per uno strumento” sui sistemi d’arma autonomi, esprimendo preoccupazione per il “rischio di una corsa agli armamenti emergente” e ribadendo “l’importanza del ruolo dell’essere umano nell’uso della forza per garantire responsabilità e rendicontabilità”[28].
Presa nel suo insieme, questa sequenza, dal 152 del 2023 al 166 del 2024 fino al 156 del 2025, racconta un consenso politico ampio e stabile, che si scontra però sistematicamente con l’unico foro dotato in teoria del mandato per produrre un testo vincolante, e paralizzato dalla regola del consenso appena descritta.
La scadenza del 2026 fissata da Guterres
La scadenza del 2026, oggi ricorrente in ogni comunicato delle Nazioni Unite sul tema, nasce in un documento specifico: A New Agenda for Peace, pubblicato dal Segretario Generale il 20 luglio 2023 come contributo preparatorio al Summit for the Future del settembre 2024, a sua volta basato sulle proposte del rapporto Our Common Agenda del 2021[29]. In quel testo, Guterres raccomanda agli Stati di “concludere, entro il 2026, uno strumento giuridicamente vincolante per vietare i sistemi d’arma autonomi letali che operano senza controllo o supervisione umana…
e per regolamentare tutti gli altri tipi di sistemi d’arma autonomi”[30], distinguendo esplicitamente un divieto secco per i sistemi senza alcun controllo umano da una regolamentazione più flessibile per tutti gli altri. Il documento nota inoltre che circa novanta Stati si erano già espressi a favore di una regolamentazione giuridica vincolante, a fronte dell’ostruzionismo di “una minoranza di Stati militarizzati” impegnati nello sviluppo di questi sistemi[31].
Il 25 agosto 2026, il giorno successivo alla pubblicazione dell’inchiesta del New York Times su Zaporizhzhia, Guterres e Spoljaric Egger hanno rinnovato l’appello con toni più netti, citando esplicitamente l’accelerazione dei dispiegamenti in Ucraina, Medio Oriente e Sudan e dichiarando di essere “pericolosamente vicini ad attraversare una linea rossa morale: il targeting autonomo di esseri umani da parte di macchine”, indicando nella sessione della CCW convocata a Ginevra per novembre 2026 “il percorso più chiaro disponibile” verso una cornice vincolante[32].
La tempistica, a un solo giorno dalla pubblicazione dell’inchiesta, difficilmente è casuale: mostra quanto le organizzazioni internazionali leggano l’episodio ucraino come prova concreta di un rischio finora discusso soprattutto in astratto. Con la CCW ancora bloccata dal principio del consenso e la scadenza del 2026 sempre più vicina, quella sessione di novembre rappresenta, nei fatti, l’ultima finestra utile per rispettare l’agenda fissata da Guterres tre anni prima.
Gli Stati divisi sul controllo delle armi autonome
Al netto della retorica diplomatica, la letteratura specialistica individua tre orientamenti di fondo tra gli Stati partecipanti al negoziato CCW[33]. Da un lato i “tradizionalisti”, tra cui Stati Uniti, Russia e Israele, per i quali il diritto internazionale umanitario esistente è già sufficiente a disciplinare l’uso dei LAWS, senza bisogno di nuovi strumenti pattizi: la Russia ha dichiarato in sede negoziale di non vedere “motivi convincenti per imporre nuove limitazioni o restrizioni ai sistemi d’arma autonomi letali”, mentre gli Stati Uniti contestano l’utilità stessa dello standard del “controllo umano significativo”, posizione coerente con la flessibilità rivendicata dalla Direttiva 3000.09 già richiamata[34].
All’estremo opposto si trovano i “proibizionisti”, tra cui Serbia e Kiribati, che chiedono un divieto totale dello sviluppo e dell’impiego dei LAWS e insistono sul controllo umano obbligatorio su ogni decisione relativa all’uso della forza letale[35]. Tra questi due poli si colloca il gruppo numericamente più consistente tra gli Stati europei, quello dei “dualisti” (Austria, Paesi Bassi, Svizzera, Francia, Germania, Spagna, Norvegia, Italia, Lussemburgo tra gli altri): la loro proposta è un approccio a due livelli, vietare specifiche categorie di sistemi, in particolare quelli imprevedibili nei loro effetti o quelli progettati per colpire direttamente persone, e regolamentare tutti gli altri attraverso requisiti stringenti di verifica.
L’Italia, in questo gruppo, ha proposto che i sistemi ammissibili siano quelli la cui “conformità al diritto internazionale umanitario possa essere valutata tenendo conto delle loro capacità esistenti”[36]. I tentativi di sbloccare il negoziato si concentrano proprio in questo gruppo intermedio, finora senza successo: la regola del consenso in sede CCW consente ai tradizionalisti di paralizzare qualunque proposta anche quando restano in minoranza numerica. Una fotografia che riflette la difficoltà di conciliare priorità di sicurezza nazionale profondamente divergenti, in un momento in cui la cooperazione multilaterale su questioni di difesa arretra su più fronti contemporaneamente.
A dare la misura più aggiornata di questi schieramenti è il computo delle posizioni ufficiali che gli Stati hanno trasmesso al Segretario Generale delle Nazioni Unite in attuazione della Risoluzione 78/241: alla data più recente disponibile, 127 Stati, cui si aggiungono la Santa Sede e la Palestina, si erano dichiarati favorevoli all’adozione di uno strumento giuridicamente vincolante; 54 non avevano preso una posizione chiara; e 12 si erano dichiarati apertamente contrari, tra cui, oltre a Stati Uniti e Russia già citati, anche Regno Unito, Israele, India e Australia[37].
Si tratta di un computo diverso, e complementare, rispetto ai voti sulle risoluzioni dell’Assemblea Generale appena ricostruiti: non registra un voto formale su un singolo testo, ma la posizione dichiarata di ciascuno Stato sul principio di uno strumento vincolante, ed è per questo che restituisce con più nitidezza la linea di frattura reale, quella tra chi è disposto a negoziare un trattato e chi, come le maggiori potenze militari, resta ai margini del fronte favorevole.
La proposta della società civile sul controllo umano significativo
Di fronte allo stallo intergovernativo, la Campaign to Stop Killer Robots e la Harvard Human Rights Clinic hanno elaborato una proposta articolata di elementi per un futuro trattato, pensata per offrire ai negoziatori un testo di riferimento concreto[38]. La proposta ruota attorno a un obbligo generale di mantenere il controllo umano significativo sull’uso della forza, da cui discendono due meccanismi complementari: da una parte divieti specifici per i sistemi d’arma che selezionano e ingaggiano bersagli in autonomia sulla base dell’elaborazione di dati sensoriali, anziché di un input umano diretto, quando tali sistemi sollevano di per sé preoccupazioni morali o giuridiche fondamentali; dall’altra obblighi positivi che garantiscano il mantenimento di quel controllo in tutti gli altri sistemi di targeting[39].
Il concetto cardine, quello di “controllo umano significativo” (meaningful human control), si scompone in una dimensione decisionale, che garantisce all’operatore le informazioni necessarie per valutare la legalità e la moralità dell’uso della forza in quel contesto specifico, in requisiti tecnologici di prevedibilità e affidabilità che rendano possibile un intervento umano reale sul sistema, e in restrizioni operative su quando e dove il sistema possa essere impiegato[40].
È un impianto pensato per evitare la scappatoia definitoria che oggi permette a ciascuno Stato di rivendicare, come fanno gli Stati Uniti, che il proprio livello di supervisione umana sia già “appropriato”: la proposta sposta l’attenzione dal livello dichiarato di controllo alle condizioni verificabili che lo rendono, appunto, significativo.
Armi autonome in Europa tra AI Act e vuoto normativo
Il Parlamento europeo si è espresso sul tema già il 12 settembre 2018, con una risoluzione approvata con 566 voti favorevoli, 47 contrari e 73 astensioni, che chiedeva l’adozione di una posizione comune europea sui LAWS in vista degli incontri delle Alte Parti Contraenti della CCW, ribadiva la necessità del “controllo umano significativo” sulle funzioni critiche di selezione e ingaggio dei bersagli, e sollecitava un ruolo più incisivo dell’Unione nel disarmo globale, affinché l’Europa parlasse “con una sola voce” sulla materia[41].
Sono trascorsi otto anni, e quella risoluzione resta lo strumento più esplicito adottato a livello europeo: non ha infatti trovato seguito in un atto normativo vincolante, perché il Regolamento sull’intelligenza artificiale (AI Act), approvato nel 2024, esclude espressamente dal proprio ambito di applicazione i sistemi di IA destinati “esclusivamente a scopi militari, di difesa o di sicurezza nazionale”, indipendentemente dal tipo di soggetto che li impiega[42].
È una scelta di riparto di competenze comprensibile sul piano istituzionale, l’Unione non legifera sulla sicurezza nazionale degli Stati membri, ma che lascia la materia interamente al diritto internazionale umanitario e alle iniziative volontarie in sede ONU o REAIM, con l’aggravante che la stessa componentistica commerciale che il Regolamento (UE) 2021/821 sul controllo delle esportazioni di beni a duplice uso tenta di tracciare per finalità civili può, una volta fuoriuscita dai canali ufficiali attraverso rivenditori terzi, finire in un sistema d’arma senza che alcun quadro normativo europeo ne accompagni davvero l’impiego bellico, come dimostra proprio il componente Nvidia Jetson Orin ritrovato tra i rottami del drone impiegato a Zaporizhzhia[43][44].
Il controllo sull’esportazione dell’hardware e il controllo sull’uso finale restano, nei fatti, due binari che non comunicano tra loro.
Soft law sulle armi autonome: il passo indietro di La Coruña
Se il canale vincolante resta bloccato a Ginevra, la soft law, dichiarazioni politiche non vincolanti, principi volontari, avrebbe in teoria la funzione di colmare il vuoto nell’attesa. I dati più recenti raccontano però una traiettoria opposta. Al vertice REAIM (Responsible AI in the Military Domain) tenutosi a La Coruña, in Spagna, il 4 e 5 febbraio 2026, la dichiarazione “Pathways for Action”, venti principi su impatto dell’IA militare, implementazione responsabile e governance futura, è stata sottoscritta da appena 35 degli 85 Stati partecipanti, contro i circa 60 che avevano aderito a principi analoghi al vertice di Seoul del 2024[45]. Gli Stati Uniti, rappresentati dal Vicepresidente J.D.
Vance, non hanno firmato, adducendo il timore che una regolazione troppo stringente possa “soffocare l’innovazione e indebolire la sicurezza nazionale”; la Cina ha rifiutato per la seconda volta consecutiva, opponendosi in particolare alle clausole sul controllo umano obbligatorio nelle decisioni relative alle armi nucleari[46]. Un vertice nato nel 2023 come architrave della governance volontaria dell’IA militare si presenta, tre anni dopo, con un consenso dimezzato: la traiettoria è quella di un disimpegno progressivo proprio delle potenze che più investono in questi sistemi.
Un arretramento che ha radici anche al di fuori del dossier delle armi autonome, nella stessa competizione strategica tra Stati Uniti, Cina e Russia che ridisegna gli equilibri globali e rende meno percorribile qualsiasi limitazione concordata proprio nel settore della difesa, dove ciascuna potenza valuta gli effetti di ogni vincolo sul proprio vantaggio relativo rispetto alle altre.
La corsa simmetrica alle armi autonome e il responsibility gap
Sarebbe fuorviante raccontare questa vicenda come un fenomeno a senso unico. L’ex ministro della Trasformazione Digitale ucraino Mykhailo Fedorov ha dichiarato che anche Kyiv sperimenta sistemi a targeting pienamente autonomo, testati in Crimea contro depositi di carburante e mezzi militari, sostenendo che tali test non abbiano finora causato vittime civili[47]. Il quadro che emerge è quello di una corsa simmetrica verso la delega decisionale, più che di un’unica potenza che rompe un tabù isolatamente: una corsa alimentata dalla resistenza dei sistemi autonomi al jamming, che rende inaffidabile il controllo remoto, e dal costo ormai irrisorio dell’hardware necessario.
Questa corsa rende concreto ciò che le organizzazioni per i diritti umani definiscono da anni un responsibility gap: senza controllo umano significativo sulla selezione del bersaglio, è di fatto il sistema stesso a interpretare, caso per caso, che cosa costituisca un obiettivo legittimo secondo il diritto internazionale, un’attribuzione di potere decisionale che nessun ordinamento giuridico contempla per un attore non umano, e che rende quasi impossibile individuare, a posteriori, una responsabilità penale o statale chiaramente imputabile.
Il dettaglio aggrava il quadro descritto finora: se persino lo Stato aggredito, quello che ha subito per primo il costo umano di un targeting autonomo, sviluppa sistemi analoghi per necessità operativa, diventa arduo immaginare che gli Stati in competizione strategica accettino limitazioni vincolanti sulle proprie capacità di difesa, specie in un contesto di conflitti attivi o latenti su più teatri.
Perché il trattato sulle armi autonome resta lontano
Ricostruito nel suo insieme, il quadro regolatorio internazionale sui LAWS mostra un consenso politico ampio: la Risoluzione L.41 del novembre 2025 ha raccolto 156 voti su 193 Stati membri, e il documento programmatico più chiaro sull’obiettivo, A New Agenda for Peace, risale già al 2023. Quel consenso, però, non si traduce in un testo vincolante, per un motivo strutturale preciso: l’unico foro dotato di questo mandato, il GGE della CCW, funziona a regola di consenso, e basta l’opposizione di un pugno di Stati militarmente rilevanti, esattamente quelli che più investono nello sviluppo di questi sistemi, per bloccare qualunque avanzamento sostanziale.
Si tratta del paradosso di una materia in cui la maggioranza numerica degli Stati non coincide con il potere di veto effettivo.
Ridurre questo stallo a un difetto di ingegneria istituzionale, però, significherebbe fraintendere la sua origine. La regola del consenso pesa quanto pesa perché la disponibilità politica a farne a meno, tra le potenze che contano ai fini del negoziato, è oggi più bassa che in qualunque altro momento dall’avvio della discussione, nel 2014. Le due grandi stagioni del disarmo convenzionale del secolo scorso, quella della Convenzione sulle armi chimiche e quella del trattato di Ottawa sulle mine antiuomo, hanno prodotto risultati vincolanti in finestre di distensione relativa, quando le potenze maggiori avevano margine per considerare accettabile una limitazione della propria libertà d’azione militare.
Nulla di simile descrive il 2026: la guerra in Ucraina, che ha prodotto il caso di Zaporizhzhia, è essa stessa un fallimento dell’architettura di sicurezza europea; la rivalità strategica tra Stati Uniti e Cina, già evidente sul commercio e sulla tecnologia civile, si estende ormai anche al dominio militare, come mostra il rifiuto di entrambi i Paesi di firmare la dichiarazione di La Coruña; e i dispiegamenti di sistemi autonomi che Guterres cita nel suo appello di agosto, Ucraina, Medio Oriente, Sudan, coincidono con i teatri dove la cooperazione multilaterale è oggi più fragile.
In un contesto simile, chiedere a Stati Uniti, Russia, Cina o Israele di accettare limiti vincolanti proprio sulla capacità militare che considerano più promettente per il prossimo decennio significa andare contro l’istinto di sicurezza nazionale di ciascuno di questi attori, proprio nel momento storico in cui quell’istinto si fa più acuto.
La simmetria emersa nella vicenda ucraina conferma questa lettura invece di smentirla. Se anche l’Ucraina, prima vittima documentata di un attacco autonomo letale, sviluppa e impiega sistemi analoghi per necessità operativa, il caso per una moratoria universale perde l’argomento morale più immediato, quello della vittima che chiede protezione da un’arma che non possiede, e si riduce a un negoziato tra pari sulla propria capacità di combattimento, la categoria di accordi che gli Stati onorano con più riluttanza quando sono impegnati in conflitti aperti o percepiscono minacce dirette alla propria sicurezza.
Lo scenario
C’è, del resto, un precedente che invita alla cautela anche nello scenario più favorevole, quello in cui la sessione di novembre producesse davvero un testo vincolante. Il Trattato sulla proibizione delle armi nucleari (TPNW), pur avendo ricevuto nel 2017 il sostegno iniziale di una coalizione di 138 Stati, è stato finora ratificato da poco più della metà di questi e da nessuna delle potenze nucleari, un dato che ne ha limitato l’impatto normativo fino quasi all’irrilevanza[48].
Nulla garantisce che un trattato sui LAWS, se anche vedesse la luce, sfuggirebbe alla stessa sorte: la sottoscrizione da parte della maggioranza numerica degli Stati non equivale all’adesione delle potenze che sviluppano e impiegano questi sistemi, ed è proprio quell’adesione, più della firma in sé, a fare la differenza tra una norma vincolante nei fatti e una dichiarazione di principio.
Resta inoltre aperto il nodo definitorio: finché “controllo umano appropriato” sarà una nozione flessibile anziché uno standard verificabile con criteri tecnici condivisi, come propone la scomposizione in dimensioni concrete del meaningful human control elaborata dalla società civile, qualunque Stato potrà continuare a rivendicare la conformità del proprio sistema senza che l’affermazione sia realmente controllabile dall’esterno. E resta, più prosaico ma non meno rilevante, il problema della proliferazione dell’hardware: componenti commerciali di larghissima diffusione, pensati per l’uso civile, restano sostanzialmente non tracciabili una volta usciti dai canali di distribuzione ufficiali, il varco attraverso cui è passato il Jetson Orin ritrovato tra i rottami del Molniya.
Una parte della dottrina giuridica propone, in attesa che il negoziato pattizio si sblocchi, una strategia di second best: promuovere la convergenza su buone pratiche unilaterali, formalizzate nei manuali militari nazionali di diritto internazionale umanitario. Al momento, l’unico manuale che contiene disposizioni specifiche sui sistemi d’arma autonomi è quello statunitense, ma altri Stati, tra cui l’Italia e il Regno Unito, stanno aggiornando i propri: un processo che potrebbe contribuire alla formazione di norme consuetudinarie e preparare il terreno per un futuro trattato, restando però, nella migliore delle ipotesi, un ripiego rispetto a uno strumento pattizio dedicato[49].
Le prove raccolte sui resti del drone abbattuto a Zaporizhzhia, dall’assenza di antenne al software di riconoscimento del bersaglio trovato a bordo, spostano per la prima volta il dibattito internazionale dal piano speculativo a quello dei fatti accertati. E i fatti accertati, quando riguardano tre nomi e tre età precise, hanno un peso politico che nessun position paper riesce a replicare.
La sessione della CCW convocata a Ginevra per novembre 2026 arriva dunque in un momento in cui continuare a trattare la governance delle armi autonome come materia di lento affinamento diplomatico appare, semplicemente, insostenibile sul piano morale, quanto appare improbabile, sul piano politico, che possa concludersi con un trattato vincolante: il caso ucraino ha reso la necessità più urgente, ma il contesto internazionale in cui quella necessità dovrebbe tradursi in norma è, oggi, meno adatto a produrla di quanto non fosse tre anni fa, quando Guterres fissò la scadenza del 2026.
Se quella scadenza salterà, come le precedenti, sarà anche perché l’intero sistema delle relazioni internazionali, in questa fase, offre poche condizioni favorevoli alla limitazione concordata del potere militare, ben oltre l’ostruzionismo procedurale che si consuma nelle sale della CCW. Il costo di quel mancato accordo si misurerà, ancora una volta, alla prossima Zaporizhzhia: nel numero di vittime, con nomi ed età precise, che sarà stato necessario contare perché il diritto internazionale arrivasse finalmente in tempo, un’attesa che il clima geopolitico attuale rischia di allungare ulteriormente.
Note
[1] Ricostruzione dell’incidente di Zaporizhzhia del 6 luglio 2026 basata su fonti indipendenti e concordanti: New York Times, Russia Deployed a Fully Autonomous Drone That Killed Ukrainians, 24 agosto 2026, https://www.nytimes.com/2026/08/24/world/europe/russia-drones-autonomous-ai-kill-ukraine-war.html (accesso diretto limitato da paywall; contenuti verificati e incrociati sulle fonti seguenti); GV Wire, 24 agosto 2026, https://gvwire.com/2026/08/24/a-drone-killed-three-ukrainians-it-was-guided-entirely-by-ai/; Meduza, 24 agosto 2026, https://meduza.io/en/feature/2026/08/24/nyt-a-fully-autonomous-russian-ai-drone-run-by-an-nvidia-minicomputer-killed-3-civilians-in-the-ukrainian-city-of-zaporizhzhia; Aerotime, 24 agosto 2026, https://www.aerotime.aero/articles/russian-drone-guided-entirely-by-ai-kills-civilians-in-ukraine; Semafor, https://www.semafor.com/article/08/24/2026/fully-autonomous-russian-drone-kills-three-ukrainians. Ultima consultazione: 26 agosto 2026.↩
[2] Ibid.↩
[3] Ibid.↩
[4] Ibid.↩
[5] International Committee of the Red Cross, ICRC Position on Autonomous Weapon Systems, documento di posizione pubblicato il 12 maggio 2021. https://www.icrc.org/en/document/icrc-position-autonomous-weapon-systems — Ultima consultazione: 26 agosto 2026.↩
[6] Ibid.↩
[7] Ibid.↩
[8] Daniele Amoroso, La disciplina dei sistemi d’arma autonomi nel diritto internazionale umanitario. Stato dell’arte e prospettive di regolamentazione, in «Rivista Italiana di Informatica e Diritto», n. 2/2025, DOI 10.32091/RIID0237, pubblicato in anteprima il 25 settembre 2025. Salvo diversa indicazione, i riferimenti a questo contributo valgono anche per i passaggi seguenti dedicati agli stessi temi. Ultima consultazione: 31 agosto 2026.↩
[9] Ibid.↩
[10] Ibid.↩
[11] Ibid.↩
[12] U.S. Department of Defense, DoD Directive 3000.09, Autonomy in Weapon Systems, emanata il 21 novembre 2012, aggiornata il 25 gennaio 2023. https://www.esd.whs.mil/portals/54/documents/dd/issuances/dodd/300009p.pdf — Ultima consultazione: 26 agosto 2026.↩
[13] Ibid.↩
[14] ICRC Casebook, Libya, The Use of Lethal Autonomous Weapon Systems, ricostruzione del rapporto del Panel di Esperti ONU su operazioni PEACE STORM, marzo 2020. https://casebook.icrc.org/case-study/libya-use-lethal-autonomous-weapon-systems — Ultima consultazione: 26 agosto 2026.↩
[15] Ibid.↩
[16] Vedi https://svppbellum.blogspot.com/2022/04/l-iai-harop-o-iai-harpy-2-e-una.html↩
[17] ICRC Humanitarian Law & Policy Blog, Loitering munitions: legal rules for autonomy in weapon systems, 29 giugno 2023. https://blogs.icrc.org/law-and-policy/2023/06/29/loitering-munitions-legally-binding-rules-autonomy-weapon-systems/ — Ultima consultazione: 26 agosto 2026.↩
[18] Digital Watch Observatory (DiploFoundation/Geneva Internet Platform), GGE on Lethal Autonomous Weapons Systems, scheda di processo, aggiornamento continuo. https://dig.watch/processes/gge-laws — Ultima consultazione: 26 agosto 2026.↩
[19] Ibid.↩
[20] Ibid.↩
[21] Daniele Amoroso, La disciplina dei sistemi d’arma autonomi nel diritto internazionale umanitario. Stato dell’arte e prospettive di regolamentazione, in «Rivista Italiana di Informatica e Diritto», n. 2/2025, DOI 10.32091/RIID0237, pubblicato in anteprima il 25 settembre 2025. Salvo diversa indicazione, i riferimenti a questo contributo valgono anche per i passaggi seguenti dedicati agli stessi temi. Ultima consultazione: 31 agosto 2026.↩
[22] Ibid.↩
[23] Human Rights Watch, Killer Robots: UN Vote Should Spur Action on Treaty, 3 gennaio 2024, riferito alla Risoluzione dell’Assemblea Generale ONU 78/241 del 22 dicembre 2023 (152 voti a favore, 4 contrari: Bielorussia, India, Mali e Russia; 11 astenuti: Arabia Saudita, Cina, Corea del Nord, Emirati Arabi Uniti, Iran, Israele, Madagascar, Niger, Siria, Sud Sudan e Turchia). https://www.hrw.org/news/2024/01/03/killer-robots-un-vote-should-spur-action-treaty — Ultima consultazione: 31 agosto 2026.↩
[24] Human Rights Watch, Killer Robots: UN Vote Should Spur Treaty Negotiations, 5 dicembre 2024, riferito alla Risoluzione dell’Assemblea Generale ONU 79/62 del 2 dicembre 2024 (166 voti a favore, 3 contrari: Bielorussia, Corea del Nord, Russia; 15 astenuti). https://www.hrw.org/news/2024/12/05/killer-robots-un-vote-should-spur-treaty-negotiations — Ultima consultazione: 26 agosto 2026.↩
[25] Human Rights Watch, UN: Start Talks on Treaty to Ban ‘Killer Robots’, 21 maggio 2025, riferito alla riunione dell’Assemblea Generale ONU del 12-13 maggio 2025 a New York (96 Stati partecipanti). https://www.hrw.org/news/2025/05/21/un-start-talks-treaty-ban-killer-robots — Ultima consultazione: 26 agosto 2026.↩
[26] Ibid.↩
[27] Ibid.↩
[28] Stop Killer Robots, 156 states support UNGA resolution on autonomous weapons, riferita alla Risoluzione dell’Assemblea Generale ONU L.41 del 6 novembre 2025 (156 voti a favore, 5 contrari, 8 astenuti). https://www.stopkillerrobots.org/news/156-states-support-unga-resolution/ — Ultima consultazione: 26 agosto 2026.↩
[29] Stop Killer Robots, UN Secretary-General calls for new international law to regulate and prohibit killer robots by 2026, riferito al documento del Segretario Generale ONU António Guterres A New Agenda for Peace, pubblicato il 20 luglio 2023. https://www.stopkillerrobots.org/news/un-secretary-general-calls-for-new-international-law-to-regulate-and-prohibit-killer-robots-by-2026/ — Ultima consultazione: 26 agosto 2026.↩
[30] Ibid.↩
[31] Ibid.↩
[32] ASIS International, UN and Red Cross Issue Renewed Appeal for Restrictions and Bans on Autonomous Weapons, 25 agosto 2026, con dichiarazioni del Segretario Generale ONU António Guterres e della Presidente del CICR Mirjana Spoljaric Egger. https://www.asisonline.org/security-management-magazine/latest-news/today-in-security/2026/august/un-icrc-autonomous-weapons-systems/ — Ultima consultazione: 26 agosto 2026.↩
[33] Lieber Institute, West Point, The Future of Warfare: National Positions on the Governance of Lethal Autonomous Weapons Systems. https://lieber.westpoint.edu/future-warfare-national-positions-governance-lethal-autonomous-weapons-systems/ — Ultima consultazione: 26 agosto 2026.↩
[34] Ibid.↩
[35] Ibid.↩
[36] Ibid.↩
[37] Daniele Amoroso, La disciplina dei sistemi d’arma autonomi nel diritto internazionale umanitario. Stato dell’arte e prospettive di regolamentazione, in «Rivista Italiana di Informatica e Diritto», n. 2/2025, DOI 10.32091/RIID0237, pubblicato in anteprima il 25 settembre 2025. Salvo diversa indicazione, i riferimenti a questo contributo valgono anche per i passaggi seguenti dedicati agli stessi temi. Ultima consultazione: 31 agosto 2026.↩
[38] Harvard Law School Human Rights Clinic, Clinic, Campaign to Stop Killer Robots Propose Elements of a New Treaty on Fully Autonomous Weapons. https://humanrightsclinic.law.harvard.edu/clinic-campaign-to-stop-killer-robots-propose-elements-of-a-new-treaty-on-fully-autonomous-weapons — Ultima consultazione: 26 agosto 2026.↩
[39] Ibid.↩
[40] Ibid.↩
[41] Parlamento europeo, risoluzione 2018/2752(RSP) sui sistemi d’arma autonomi, adottata il 12 settembre 2018 (566 voti favorevoli, 47 contrari, 73 astenuti); comunicato stampa del Parlamento europeo, European Parliament speaks out against ‘killer robots’. https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20180906IPR12123/european-parliament-speaks-out-against-killer-robots — Ultima consultazione: 26 agosto 2026.↩
[42] Regolamento (UE) 2024/1689 (AI Act), articolo 2, paragrafo 3, testo consolidato tramite artificialintelligenceact.eu. https://artificialintelligenceact.eu/article/2/ — testo ufficiale disponibile anche su EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32024R1689 — Ultima consultazione: 26 agosto 2026.↩
[43] Regolamento (UE) 2021/821 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021, che istituisce un regime dell’Unione di controllo delle esportazioni, dell’intermediazione, dell’assistenza tecnica, del transito e del trasferimento di prodotti a duplice uso (rifusione), pubblicato in GUUE L 206 dell’11 giugno 2021. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/LSU/?uri=CELEX:32021R0821 — Ultima consultazione: 26 agosto 2026.↩
[44] Cfr. nota 1.↩
[45] The Defense Watch, US and China Refuse to Sign Military AI Declaration at REAIM Summit 2026, riferito al vertice REAIM di La Coruña, Spagna, 4-5 febbraio 2026 (85 Stati partecipanti, dichiarazione “Pathways for Action” sottoscritta da 35 Stati). https://thedefensewatch.com/policy-strategy/us-and-china-refuse-to-sign-military-ai-declaration-at-reaim-summit/ — Ultima consultazione: 26 agosto 2026.↩
[46] Ibid.↩
[47] Cfr. nota 1.↩
[48] Daniele Amoroso, La disciplina dei sistemi d’arma autonomi nel diritto internazionale umanitario. Stato dell’arte e prospettive di regolamentazione, in «Rivista Italiana di Informatica e Diritto», n. 2/2025, DOI 10.32091/RIID0237, pubblicato in anteprima il 25 settembre 2025. Salvo diversa indicazione, i riferimenti a questo contributo valgono anche per i passaggi seguenti dedicati agli stessi temi. Ultima consultazione: 31 agosto 2026.↩
[49] Daniele Amoroso, La disciplina dei sistemi d’arma autonomi nel diritto internazionale umanitario. Stato dell’arte e prospettive di regolamentazione, in «Rivista Italiana di Informatica e Diritto», n. 2/2025, DOI 10.32091/RIID0237, pubblicato in anteprima il 25 settembre 2025. Salvo diversa indicazione, i riferimenti a questo contributo valgono anche per i passaggi seguenti dedicati agli stessi temi. Ultima consultazione: 31 agosto 2026.↩

























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