Il New York Times pubblica il saggio di Philip Bobbitt “Il prossimo attacco terroristico è prevedibile”. L’autore, che nel 1999 aveva previsto per iscritto un attentato di Al Qaeda sul suolo americano, individua oggi due minacce abilitate dall’intelligenza artificiale altrettanto prevedibili e altrettanto trascurate. La tesi merita di essere presa sul serio.
Merita anche, però, di essere verificata punto per punto, perché la parte più debole di un buon allarme è spesso la ricostruzione di ciò che, nel frattempo, è già stato fatto, disfatto o mai fatto.
Indice degli argomenti
Philip Bobbitt e la previsione degli attacchi terroristici
Philip Bobbitt firma il suo intervento[1] con una credenziale che pochi commentatori possono vantare: nell’estate del 1999, da direttore senior per la pianificazione strategica al Consiglio di sicurezza nazionale sotto Bill Clinton, scrisse in un memorandum che gli Stati Uniti sarebbero stati colpiti sul proprio territorio da Al Qaeda entro due anni. Aveva ragione, e per un margine di mesi.
Il saggio racconta anche il retroscena umano di quella previsione: Bobbitt si trovava su un aereo fermo in pista all’aeroporto Kennedy la mattina dell’11 settembre 2001, e vide dal finestrino le due esplosioni sulle Torri Gemelle. È un impianto narrativo efficace, perché lega l’autorità dell’analista a quella del testimone diretto. Va detto, per completezza, che si tratta di un saggio d’opinione pubblicato sulla sezione Opinion del Times, non di un rapporto tecnico: la forza persuasiva del racconto personale non equivale, di per sé, a un’analisi delle contromisure disponibili, ed è proprio su quel secondo piano che vale la pena concentrare la lettura critica.
Attacchi terroristici con intelligenza artificiale: i due scenari
La tesi centrale è lineare. Dopo l’11 settembre, il terrorismo globale è passato da strutture nazionaliste e verticali, l’IRA nordirlandese, il PKK turco, l’FLN algerino, a un modello decentralizzato reso possibile dalla globalizzazione di Internet: una rivoluzione organizzativa di cui bin Laden fu il primo beneficiario su scala di massa. Oggi, sostiene Bobbitt, l’intelligenza artificiale produce un salto paragonabile[2]. Il primo rischio che ne deriva è un attacco informatico progettato con l’IA contro infrastrutture critiche statunitensi, sistemi finanziari, sanitari, ogni rete connessa da cui dipende il funzionamento del Paese.
Il secondo è un attacco biologico condotto da piccoli gruppi o anche da singoli individui nichilisti, capaci di usare l’IA per progettare e diffondere un agente patogeno letale e altamente contagioso. A rendere entrambi i rischi più difficili da arginare, aggiunge Bobbitt, è l’erosione della coesione democratica e della fiducia nel parere degli esperti, di cui la gestione politica della pandemia di Covid avrebbe già offerto un assaggio.
Cyberterrorismo e IA tra norme europee e vuoti americani
Qui il saggio ha un limite che un lettore europeo, o chiunque si occupi di compliance in materia di sicurezza delle infrastrutture, nota quasi subito: Bobbitt scrive come se il problema fosse l’assenza di qualunque cornice regolatoria, mentre il problema reale, almeno in Europa, è la sua applicazione incompleta. L’Unione ha costruito negli ultimi anni un impianto specificamente pensato per questo tipo di rischio sistemico: la direttiva NIS2 sulla cybersicurezza e la direttiva CER sulla resilienza delle entità critiche, quest’ultima estesa a undici settori, energia, trasporti, settore bancario, infrastrutture dei mercati finanziari, sanità, acqua potabile, infrastrutture digitali, pubblica amministrazione, spazio, produzione e distribuzione alimentare, con l’obbligo per gli Stati membri di recepirla entro il 17 ottobre 2024[3].
A quella scadenza, però, solo dieci Stati membri su ventisette avevano completato il recepimento, mentre Germania, Francia, i Paesi del Benelux e la Spagna lo prevedevano solo entro la fine del 2025[4]. Il quadro europeo, in altre parole, non manca di ambizione normativa: manca di tempestività attuativa, il che è un problema diverso, e per certi versi più difficile da correggere con un solo intervento legislativo, perché tocca ventisette amministrazioni nazionali con capacità e priorità differenti.
Gli Stati Uniti, dal canto loro, non dispongono di un equivalente federale unificato: la sicurezza delle infrastrutture critiche resta affidata a un mosaico di regolatori settoriali e a framework in larga parte volontari coordinati dalla Cybersecurity and Infrastructure Security Agency. L’allarme di Bobbitt sul fronte cyber coglie quindi un rischio reale, ma lo presenta come un vuoto assoluto quando si tratta, più precisamente, di un’asimmetria: l’Europa ha una cornice vincolante che fatica a entrare in vigore ovunque, gli Stati Uniti non hanno ancora scelto di costruirne una comparabile.
Per completezza va aggiunto che l’Italia non rientra tra i ritardatari appena citati: il decreto legislativo 138/2024 di recepimento della NIS2 è entrato in vigore il 16 ottobre 2024, un giorno prima della scadenza comunitaria, collocando il Paese tra i primi Stati membri ad aver completato l’adempimento[5]. Esiste inoltre, nel diritto dell’Unione, un secondo livello di protezione distinto da NIS2 e CER: l’allegato III del Regolamento sull’intelligenza artificiale classifica come ad alto rischio i sistemi di IA “destinati a essere utilizzati come componenti di sicurezza nella gestione e nel funzionamento delle infrastrutture digitali critiche, del traffico stradale o nella fornitura di acqua, gas, riscaldamento o energia elettrica”, sottoponendoli ai relativi obblighi di valutazione di conformità[6]. Il rischio descritto da Bobbitt è reale; la cornice che chiede di costruire, per la parte europea almeno, esiste già, su più livelli, sotto altra bandiera.
Bioterrorismo e IA: regole smontate e lacune globali
È su questo secondo rischio che la ricostruzione di Bobbitt risulta più debole, perché omette un precedente specifico e recente che avrebbe rafforzato, non indebolito, il suo argomento. Nell’ottobre 2023 l’amministrazione Biden aveva emanato l’Ordine Esecutivo 14110, che imponeva all’Office of Science and Technology Policy di sviluppare, entro 180 giorni, un quadro per lo screening della sintesi di acidi nucleici, subordinando i finanziamenti federali alla ricerca all’acquisto di sequenze genetiche solo da fornitori che rispettassero quel framework, e affidava al Dipartimento della Sicurezza Nazionale il compito di valutare annualmente come l’IA potesse amplificare i rischi chimici, biologici, radiologici e nucleari[7].
Anche in quella versione, l’ordine presentava un limite strutturale che gli stessi analisti avevano segnalato fin da subito: copriva la ricerca finanziata con fondi federali, non i “singoli attori malintenzionati” che agiscono fuori da quel perimetro, esattamente la categoria di rischio che Bobbitt descrive oggi come la più preoccupante[8]. Quel meccanismo, comunque imperfetto, non è però sopravvissuto nemmeno nella sua forma parziale: il 20 gennaio 2025, poche ore dopo l’insediamento, l’amministrazione Trump lo ha revocato integralmente con l’Ordine Esecutivo 14179, bollandolo insieme ad altri provvedimenti dell’amministrazione precedente come pratica “impopolare, inflazionistica, illegale e radicale”[9].
Bobbitt scrive che “non riusciamo ad adottare le misure necessarie”: la formulazione più esatta, sul fronte biologico, sarebbe che una misura era stata adottata, per quanto parziale, e che è stata poi smantellata per intero, non semplicemente lasciata incompiuta. È una distinzione che conta, perché sposta la responsabilità dalla generica inerzia legislativa a una scelta politica specifica e databile.
Anche in questo caso il confronto con l’Europa non restituisce un quadro rassicurante, solo un tipo diverso di lacuna. Il Regolamento sull’intelligenza artificiale impone obblighi di valutazione e mitigazione del rischio sistemico ai fornitori di modelli di IA per finalità generali che superano determinate soglie di capacità, ma senza obblighi vincolanti specifici sui rischi chimici, biologici, radiologici e nucleari: secondo un’analisi indipendente sull’attuazione del regolamento, il riferimento a questi rischi compare come richiamo contestuale, non come requisito operativo autonomo, e né l’Unione europea né la Cina dispongono oggi di obblighi vincolanti specifici sullo sviluppo di modelli capaci di abbassare le barriere d’accesso alla progettazione di armi CBRN[10].
Washington ha quindi costruito, e poi smontato, un meccanismo settoriale mirato; Bruxelles ha costruito un impianto orizzontale sulla valutazione del rischio sistemico che, su questo rischio specifico, resta enunciativo più che prescrittivo. Nessuna delle due sponde dell’Atlantico ha oggi una risposta compiuta al secondo scenario descritto da Bobbitt, ma per ragioni opposte: da una parte una scelta politica di segno regressivo, dall’altra un’architettura normativa che semplicemente non è ancora arrivata a quel livello di dettaglio.
Il trattato sulle armi biologiche senza verifiche
Sotto entrambe le lacune nazionali c’è poi un livello ancora più profondo, che il saggio non menziona affatto: il trattato internazionale che dovrebbe vietare le armi biologiche non ha mai avuto, a differenza del suo equivalente sulle armi chimiche, un meccanismo di verifica. Un negoziato specifico, condotto a Ginevra tra il 1995 e il 2001 in un gruppo ad hoc, aveva prodotto una bozza di protocollo con dichiarazioni obbligatorie delle strutture rilevanti e ispezioni a richiesta; nel luglio 2001, durante l’ultima riunione utile prima della Conferenza di revisione, furono gli Stati Uniti a respingerla in blocco, giudicandola dannosa per la sicurezza nazionale e per gli interessi commerciali americani[11]. Il negoziato non è mai stato ripreso, e la Convenzione può contare oggi solo su un’unità di supporto amministrativo istituita nel 2006, priva di qualunque potere ispettivo[12]. Il dettaglio cronologico merita di essere ricordato proprio in un anniversario dell’11 settembre:
il trattato che avrebbe dovuto dare al mondo gli strumenti per verificare la minaccia biologica perse la propria occasione migliore due mesi prima degli attentati, e nessuno lo ha più rimesso in agenda da allora.
Dai laboratori di IA alle regole californiane
Sul piano dell’iniziativa privata, la capacità dei modelli di IA di fornire un aiuto concreto alla progettazione di un’arma biologica non è rimasta del tutto priva di mitigazioni, anche se il saggio non ne fa menzione. Dal settembre 2023 i principali sviluppatori di modelli di frontiera, tra cui Anthropic, OpenAI, Google DeepMind e Meta, hanno adottato politiche di sicurezza con soglie di valutazione specifiche sulla capacità dei propri modelli di assistere nella sintesi o nella diffusione di agenti patogeni, impegni ripresi collettivamente al Vertice sull’IA di Seul nel maggio 2024[13].
Restano impegni volontari, però: l’unica eccezione con forza di legge è la legge californiana SB 53, che obbliga gli sviluppatori di modelli di frontiera a pubblicare e attuare quadri di gestione dei rischi catastrofici, inclusa l’assistenza alla progettazione di armi biologiche, con obblighi sanzionabili entro i confini della California[14]. Anche questo è un tassello di governance che il saggio di Bobbitt non cita, e condivide con gli altri già visti lo stesso limite: copre parte del rischio, non la sua totalità, e lo fa per scelta industriale o per legge di un singolo Stato federato, non per mandato del Congresso a cui il saggio si rivolge.
L’autoregolamentazione dalla Dichiarazione di Denver a oggi
Questo schema, per chi ricostruisce la storia della comunicazione scientifica sul bioterrorismo, non è nemmeno nuovo. Già nel febbraio 2003, sull’onda delle lettere all’antrace dell’ottobre 2001, gli editori delle principali riviste scientifiche internazionali, tra cui Science e Nature, sottoscrissero la cosiddetta Dichiarazione di Denver, un impegno di autocensura preventiva sulla pubblicazione di ricerche biomediche ritenute utilizzabili per la messa a punto di armi biologiche[15]. Come nel caso delle politiche odierne dei laboratori di IA, si trattava di autoregolamentazione volontaria della comunità che produce la conoscenza pericolosa, adottata in assenza di un obbligo legislativo.
Come ricostruito nello stesso studio, l’allora presidente dell’American Society for Microbiology, Ronald Atlas, osservò nel 2003 che prima di Denver l’associazione aveva dovuto rifiutare solo due articoli, entrambi poi pubblicati con alcune modifiche, segno che la spinta principale verso l’autocensura era stata il timore di un’ingerenza normativa esterna più che un’effettiva necessità editoriale di bloccare pubblicazioni pericolose[16]. L’autoregolamentazione preventiva come argine informale contro un intervento statale più invasivo, insomma, si ripresenta a vent’anni di distanza in una forma quasi identica, solo con gli editori di riviste scientifiche sostituiti dai laboratori di intelligenza artificiale.
Continuità di governo dopo un attacco terroristico negli Stati Uniti
La parte più originale del saggio riguarda uno scenario raramente discusso fuori dagli Stati Uniti: che cosa sarebbe successo se il volo United 93, anziché precipitare in Pennsylvania, avesse colpito il proprio bersaglio, verosimilmente il Campidoglio durante una seduta della Camera dei Rappresentanti. A differenza del Senato, la Camera non può essere ricostituita per nomina in caso di decimazione dei suoi membri: servirebbero nuove elezioni, con mesi di vuoto del ramo legislativo federale e il rischio, tuttora attuale secondo Bobbitt, che il solo potere esecutivo governi nel frattempo[17].
È un problema genuinamente americano, legato all’architettura bicamerale e alle regole di supplenza della Costituzione statunitense, che non trova un equivalente diretto nei sistemi parlamentari europei, dove i meccanismi di scioglimento e i governi di transizione seguono logiche diverse: non è quindi un punto su cui la comparazione con l’Unione europea aggiunge molto, ma proprio per questo merita di essere preso sul serio nei suoi termini specifici. Bobbitt ricorda che una prima Commissione indipendente per la Continuità del Governo, guidata da Lloyd Cutler e Alan Simpson dopo l’11 settembre, e una seconda, costituita nel 2021 dopo la pandemia, alla quale lui stesso ha partecipato, hanno formulato proposte precise su questo punto, dalla sostituzione accelerata dei parlamentari in caso di emergenza alla ricostituzione della Corte Suprema tramite i presidenti delle tredici corti d’appello federali.
In entrambi i casi il Congresso non ha dato seguito. Bobbitt attribuisce l’inerzia all’affievolirsi del senso di urgenza una volta superata la crisi, ma la spiegazione ha un limite: due commissioni bipartisan, a distanza di quasi vent’anni l’una dall’altra, hanno prodotto raccomandazioni sostanzialmente convergenti, e nessuna delle due ha trovato una finestra legislativa. È un pattern che difficilmente si spiega con la sola distrazione politica del momento, e che somiglia piuttosto a un problema strutturale di incentivi: una riforma della continuità di governo non ha una circoscrizione elettorale che la richieda finché la crisi non è già in corso, e a quel punto, per definizione, è troppo tardi per legiferare con calma.
I costi civili della prevenzione antiterrorismo con l’IA
C’è infine una dimensione che il saggio non affronta affatto, e che chi si occupa professionalmente di protezione dei dati non può permettersi di ignorare quando si discute di anticipare minacce prevedibili: il costo, per le libertà civili, delle infrastrutture di sorveglianza già costruite in nome della stessa logica preventiva che il saggio invoca. Il precedente più diretto riguarda proprio la sicurezza aeroportuale statunitense nell’autunno 2001: il sistema di pre screening dei passeggeri allora in uso, il CAPPS, introdotto nel 1998, si basava sui dati di prenotazione per segnalare passeggeri da sottoporre a controlli aggiuntivi;
nel giro di poche settimane dagli attentati il Dipartimento di Giustizia “riorientò” le proprie priorità dalla persecuzione di reati già commessi all’identificazione di minacce future, un cambio di paradigma reso possibile dal Patriot Act e dalla condivisione di informazioni tra agenzie che ne è seguita[18]. È esattamente il tipo di risposta istituzionale che un appello come quello di Bobbitt rischia di sollecitare di nuovo, senza che il saggio dedichi una sola riga a valutarne il prezzo.
Profilazione etnica e discriminazioni in Europa
Quel prezzo, nei venticinque anni successivi, è stato documentato in modo sistematico. La profilazione su base etnica e religiosa è diventata, in più ordinamenti, una componente esplicita della dottrina di sicurezza: la Rasterfahndung tedesca, il data mining preventivo che incrociava profili di “uomini tra i 18 e i 40 anni, studenti, musulmani, nati in determinati paesi”, fu dichiarata incostituzionale dalla Corte costituzionale federale tedesca nel 2006 proprio perché richiedeva una minaccia concreta, non un generico stato di allerta, per giustificarsi[19].
Un’indagine dell’Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali sulla condizione dei musulmani in Europa ha rilevato, negli stessi anni, che una quota rilevante di chi viene fermato dalle forze dell’ordine percepisce il controllo come motivato dalla propria origine etnica o religiosa, e che una quota altrettanto ampia riferisce di aver subito discriminazione nell’anno precedente[20].
La sorveglianza affidata ai fornitori privati
Il secondo spostamento riguarda chi gestisce materialmente questa infrastruttura: non più solo le agenzie statali che Bobbitt conosce bene per averle servite, ma un numero crescente di fornitori privati, da Palantir, che integra dati per le forze dell’ordine e per le agenzie statunitensi per l’immigrazione, a Clearview AI, il cui database di riconoscimento facciale costruito su miliardi di immagini raccolte online è stato sanzionato da diverse autorità di protezione dati europee, compresa quella italiana, fino ai grandi fornitori di infrastrutture cloud su cui questi sistemi si appoggiano[21].
Il caso più esposto è quello riportato nell’agosto 2025 da più testate internazionali, secondo cui un’unità di intelligence israeliana avrebbe archiviato milioni di chiamate telefoniche di cittadini palestinesi al giorno su infrastruttura cloud Microsoft Azure: Microsoft ha aperto un’indagine interna e, a fine settembre 2025, ha disposto la sospensione dei servizi cloud forniti a quella specifica unità militare, un’iniziativa che nessuna norma vincolante, europea o statunitense, le imponeva di adottare[22]. Vale la pena annotarlo proprio in un ragionamento sulla regolamentazione: in assenza di un obbligo legale chiaro, è stata un’azienda privata, non un tribunale né un legislatore, a tracciare il limite.
Il blocco italiano del riconoscimento facciale SARI
In Italia, su questo fronte, il contrappeso istituzionale ha funzionato almeno una volta in modo esemplare: nell’aprile 2021 il Garante per la protezione dei dati personali ha bloccato il sistema SARI Real Time, che il Ministero dell’Interno intendeva utilizzare per confrontare in tempo reale i volti ripresi dalle videocamere con una lista di controllo di diecimila soggetti, giudicandolo privo di una base giuridica adeguata e capace di trasformare la sorveglianza mirata su singoli individui in una sorveglianza generalizzata, con rischi specifici di falsi positivi nei confronti delle minoranze etniche[23].
È un precedente che offre un contrappunto istruttivo a una domanda che il saggio di Bobbitt lascia del tutto priva di risposta: la vigilanza sulle conseguenze delle misure di sicurezza, quando esiste un’autorità indipendente con il mandato e gli strumenti per esercitarla, può arginare concretamente la deriva verso la sorveglianza generalizzata che la logica della prevenzione, lasciata a se stessa, tende a produrre.
Il caso Fauci e la fiducia contro il bioterrorismo
Bobbitt cita l’audizione del dottor Anthony Fauci davanti a una commissione del Senato, a luglio, come “l’ultimo esempio del pericoloso attacco alle opinioni degli esperti”, capace di produrre un effetto paralizzante sull’adozione di future misure precauzionali[24]. I fatti, ricostruiti con i dettagli che il saggio omette, raccontano qualcosa di più composito. L’audizione si è tenuta il 29 luglio 2026 davanti alla Commissione per la Sicurezza Nazionale e gli Affari Governativi del Senato, presieduta dal senatore Rand Paul, e verteva specificamente sulle origini della pandemia di Covid-19: pochi giorni prima, Paul aveva reso pubbliche oltre mille pagine dei diari privati di Fauci relativi al periodo 2019-2022, sostenendo che ne emergesse un tentativo di occultare elementi a favore dell’ipotesi di una fuga da laboratorio pur sostenendo pubblicamente l’origine naturale del virus[25]. Fauci, per bocca dei propri legali, si è avvalso della facoltà di non rispondere garantita dal Quinto Emendamento[26]. È un dettaglio che il racconto di Bobbitt lascia sullo sfondo, e che invece cambia la lettura dell’episodio:
invocare il Quinto Emendamento è un atto giuridico specifico, che tutela dall’autoincriminazione e non implica di per sé alcuna ammissione di responsabilità, ma che è anche difficilmente riconducibile, senza qualche forzatura, alla categoria di un “attacco all’autorità scientifica in quanto tale”. La controversia riguardava una contestazione fattuale precisa, la gestione delle informazioni sull’origine del virus, non un giudizio generico sulla competenza degli esperti in materia sanitaria. Questo non rende meno reale il fenomeno più ampio che Bobbitt descrive:
l’intreccio tra scienza, politica ed economia che oggi si tende ad associare alla gestione del Covid ha una genealogia più lunga, e risale già alla crisi dell’antrace del 2001, quando un’analisi della copertura giornalistica registrò che i soli contenuti politici ed economici, senza contare quelli sanitari o di sicurezza, occupavano oltre il 30% degli articoli sul bioterrorismo pubblicati da New York Times e Corriere della Sera nell’autunno di quell’anno, il 22% di quelli usciti su Science tra il 1995 e il 2003, e il 34% di quelli usciti su Nature nello stesso periodo[27].
Proprio perché il fenomeno è reale e di lunga data, però, la scelta di quell’episodio specifico come prova a sostegno della tesi ne risulta indebolita: un saggio che chiede al Congresso di agire su basi fattuali solide avrebbe guadagnato in credibilità scegliendo un esempio meno esposto a contro interpretazioni legittime.
Dall’allarme sugli attacchi con IA alla diagnosi politica
Il saggio di Bobbitt ha un merito che vale la pena riconoscere senza riserve: il pattern che descrive, minacce identificate con anticipo e lasciate incancrenire fino a diventare catastrofi, è reale, ed è esattamente il pattern che portò all’11 settembre nonostante il suo stesso memorandum del 1999. Riproporlo oggi per il rischio cyber e per quello biologico abilitati dall’intelligenza artificiale è un esercizio di allerta legittimo, e la sua autorevolezza personale gli dà un peso che pochi altri commentatori potrebbero rivendicare.
Verificato punto per punto, però, l’impianto regolatorio che circonda entrambe le minacce risulta più articolato, e in alcuni casi più recentemente deteriorato per scelta politica, di quanto il saggio lasci intendere: l’Europa ha strumenti vincolanti che arrivano in ritardo, alcuni Stati membri compresa l’Italia però in orario, gli Stati Uniti avevano uno strumento specifico sul rischio biologico e lo hanno smontato, l’industria privata copre volontariamente una fetta del rischio, replicando in sostanza lo schema già sperimentato dagli editori scientifici con l’autocensura del 2003, e sotto tutto questo il trattato internazionale sulle armi biologiche resta privo di verifica dal 2001.
Nessuno di questi tasselli chiude il varco più citato da Bobbitt stesso, quello dei singoli attori che agiscono fuori da qualunque perimetro di finanziamento pubblico o di responsabilità aziendale tracciabile. Chiedere al Congresso di “impegnarsi ad anticipare ciò che è tragicamente prevedibile”, come fa la conclusione del saggio[28], è un appello di principio difficile da contestare. Renderlo operativo avrebbe richiesto la stessa mappa di dettaglio, chi ha fatto cosa, chi lo ha disfatto e quando, chi non lo ha mai fatto, che il venticinquesimo anniversario dell’11 settembre offre l’occasione, anche istituzionale, per finalmente tracciare.
Note
[1] Philip Bobbitt, Il prossimo attacco terroristico è prevedibile (titolo originale: The Next Terrorist Attack Is Predictable), The New York Times, Opinion, 10 settembre 2026: fonte primaria del presente commento. https://www.nytimes.com/2026/09/10/opinion/911-ai-terrorist-attack-america.html ↩
[2] Philip Bobbitt, Il prossimo attacco terroristico è prevedibile (titolo originale: The Next Terrorist Attack Is Predictable), The New York Times, Opinion, 10 settembre 2026: fonte primaria del presente commento. https://www.nytimes.com/2026/09/10/opinion/911-ai-terrorist-attack-america.html ↩
[3] Osborne Clarke, The EU Critical Entities Resilience Directive – What is the impact on your organisation?, con riferimento alla Direttiva (UE) 2022/2557 (CER), agli undici settori coperti e allo stato di recepimento negli Stati membri al termine ultimo del 17 ottobre 2024. https://www.osborneclarke.com/insights/eu-critical-entities-resilience-directive-what-impact-your-organisation Ultima consultazione: 11 settembre 2026. ↩
[4] Osborne Clarke, The EU Critical Entities Resilience Directive – What is the impact on your organisation?, con riferimento alla Direttiva (UE) 2022/2557 (CER), agli undici settori coperti e allo stato di recepimento negli Stati membri al termine ultimo del 17 ottobre 2024. https://www.osborneclarke.com/insights/eu-critical-entities-resilience-directive-what-impact-your-organisation Ultima consultazione: 11 settembre 2026. ↩
[5] Ricostruzione dell’iter di recepimento in cybersecitalia.it, Pubblicato in Gazzetta il testo del decreto di recepimento della Direttiva NIS2, sul decreto legislativo 138/2024 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 230 del 1° ottobre 2024, in vigore dal 16 ottobre 2024, un giorno prima della scadenza comunitaria del 17 ottobre 2024). https://www.cybersecitalia.it/pubblicato-in-gazzetta-il-testo-del-decreto-di-recepimento-della-direttiva-nis2/39223/ Ultima consultazione: 11 settembre 2026. ↩
[6] Regolamento (UE) 2024/1689 (AI Act), allegato III, punto 2, testo consolidato tramite artificialintelligenceact.eu. https://artificialintelligenceact.eu/annex/3/ Ultima consultazione: 11 settembre 2026. ↩
[7] Center for Security and Emerging Technology (Georgetown University), Breaking Down the Biden AI EO: Screening DNA Synthesis and Biorisk, analisi della Sezione 4.4 dell’Executive Order 14110 del 30 ottobre 2023 (framework di screening sulla sintesi di acidi nucleici, condizionalità dei finanziamenti federali, valutazione DHS dei rischi CBRN, studio DoD/National Academies), incluso il limite relativo agli attori non finanziati con fondi federali. https://cset.georgetown.edu/article/breaking-down-the-biden-ai-eo-screening-dna-synthesis-and-biorisk/ Ultima consultazione: 11 settembre 2026. ↩
[8] Center for Security and Emerging Technology (Georgetown University), Breaking Down the Biden AI EO: Screening DNA Synthesis and Biorisk, analisi della Sezione 4.4 dell’Executive Order 14110 del 30 ottobre 2023 (framework di screening sulla sintesi di acidi nucleici, condizionalità dei finanziamenti federali, valutazione DHS dei rischi CBRN, studio DoD/National Academies), incluso il limite relativo agli attori non finanziati con fondi federali. https://cset.georgetown.edu/article/breaking-down-the-biden-ai-eo-screening-dna-synthesis-and-biorisk/ Ultima consultazione: 11 settembre 2026. ↩
[9] The White House, Removing Barriers to American Leadership in Artificial Intelligence (Executive Order 14179), 20 gennaio 2025, che revoca integralmente l’Executive Order 14110; ricostruzione anche in Wikipedia, Executive Order 14110. https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/2025/01/removing-barriers-to-american-leadership-in-artificial-intelligence/ Ultima consultazione: 11 settembre 2026. ↩
[10] Convergence Analysis, AI and Chemical, Biological, Radiological, and Nuclear Hazards, sul trattamento dei rischi CBRN nel Regolamento (UE) sull’intelligenza artificiale (AI Act) come richiamo contestuale nella disciplina del rischio sistemico, privo di obblighi vincolanti dedicati, e sull’assenza di requisiti equivalenti nella normativa cinese. https://www.convergenceanalysis.org/ai-regulatory-landscape/ai-and-chemical-biological-radiological-and-nuclear-hazards Ultima consultazione: 11 settembre 2026. ↩
[11] Arms Control Association, The Biological Weapons Convention (BWC) At A Glance, sulla storia del negoziato del Gruppo ad hoc di Ginevra (1995-2001), sul rigetto della bozza di protocollo di verifica da parte degli Stati Uniti nel luglio 2001, sulla sospensione della Quinta Conferenza di revisione nel dicembre 2001 e sull’assenza, a differenza dell’OPCW per le armi chimiche, di un meccanismo di verifica vincolante per la Convenzione sulle armi biologiche. https://www.armscontrol.org/factsheets/biological-weapons-convention-bwc-glance-0 Ultima consultazione: 11 settembre 2026. ↩
[12] Arms Control Association, The Biological Weapons Convention (BWC) At A Glance, sulla storia del negoziato del Gruppo ad hoc di Ginevra (1995-2001), sul rigetto della bozza di protocollo di verifica da parte degli Stati Uniti nel luglio 2001, sulla sospensione della Quinta Conferenza di revisione nel dicembre 2001 e sull’assenza, a differenza dell’OPCW per le armi chimiche, di un meccanismo di verifica vincolante per la Convenzione sulle armi biologiche. https://www.armscontrol.org/factsheets/biological-weapons-convention-bwc-glance-0 Ultima consultazione: 11 settembre 2026. ↩
[13] METR, Common Elements of Frontier AI Safety Policies, sugli impegni volontari di valutazione dei rischi biologici (CBRN uplift) adottati da Anthropic, OpenAI, Google DeepMind, Meta e altri sviluppatori di modelli di frontiera dal settembre 2023, ripresi al Vertice sull’IA di Seul del maggio 2024, e sulla legge californiana SB 53 quale unico obbligo con forza di legge in materia, applicabile ai soli sviluppatori operanti in California. https://metr.org/common-elements Ultima consultazione: 11 settembre 2026. ↩
[14] METR, Common Elements of Frontier AI Safety Policies, sugli impegni volontari di valutazione dei rischi biologici (CBRN uplift) adottati da Anthropic, OpenAI, Google DeepMind, Meta e altri sviluppatori di modelli di frontiera dal settembre 2023, ripresi al Vertice sull’IA di Seul del maggio 2024, e sulla legge californiana SB 53 quale unico obbligo con forza di legge in materia, applicabile ai soli sviluppatori operanti in California. https://metr.org/common-elements Ultima consultazione: 11 settembre 2026. ↩
[15] Maria Chiara Montani, I germi del terrore – Bioterrorismo e comunicazione della scienza dopo l’11 settembre, Journal of Science Communication (JCOM), 5(3), settembre 2006, SISSA. Analisi quanto-qualitativa della copertura del bioterrorismo su New York Times, Corriere della Sera, Science e Nature nel periodo 1995-2003, con ricostruzione della Dichiarazione di Denver del febbraio 2003 (Journal Editors and Authors Group, Statement on Scientific Publication and Security, Science 299), della dichiarazione di Ronald Atlas sui due soli articoli respinti dall’American Society for Microbiology prima di Denver, e della distribuzione dei frame narrativi politici ed economici nella copertura di quotidiani e riviste scientifiche. ↩
[16] Maria Chiara Montani, I germi del terrore – Bioterrorismo e comunicazione della scienza dopo l’11 settembre, Journal of Science Communication (JCOM), 5(3), settembre 2006, SISSA. Analisi quanto-qualitativa della copertura del bioterrorismo su New York Times, Corriere della Sera, Science e Nature nel periodo 1995-2003, con ricostruzione della Dichiarazione di Denver del febbraio 2003 (Journal Editors and Authors Group, Statement on Scientific Publication and Security, Science 299), della dichiarazione di Ronald Atlas sui due soli articoli respinti dall’American Society for Microbiology prima di Denver, e della distribuzione dei frame narrativi politici ed economici nella copertura di quotidiani e riviste scientifiche. ↩
[17] Philip Bobbitt, Il prossimo attacco terroristico è prevedibile (titolo originale: The Next Terrorist Attack Is Predictable), The New York Times, Opinion, 10 settembre 2026: fonte primaria del presente commento. https://www.nytimes.com/2026/09/10/opinion/911-ai-terrorist-attack-america.html ↩
[18] Kritica.it, Come l’11 settembre ha forgiato il paradigma della sicurezza, sulla transizione dal sistema di pre screening CAPPS (1998) al Patriot Act, sul riorientamento delle priorità del Dipartimento di Giustizia dalla persecuzione dei reati alla prevenzione delle minacce future, sulla Rasterfahndung tedesca e sulla sua dichiarazione di incostituzionalità da parte della Corte costituzionale federale tedesca nel 2006, e sulla privatizzazione dell’infrastruttura di sorveglianza (Palantir, Clearview AI, fornitori di infrastrutture cloud). https://kritica.it/politica/come-l11-settembre-ha-forgiato-il-paradigma-della-sicurezza/ Ultima consultazione: 11 settembre 2026. ↩
[19] Kritica.it, Come l’11 settembre ha forgiato il paradigma della sicurezza, sulla transizione dal sistema di prescreening CAPPS (1998) al Patriot Act, sul riorientamento delle priorità del Dipartimento di Giustizia dalla persecuzione dei reati alla prevenzione delle minacce future, sulla Rasterfahndung tedesca e sulla sua dichiarazione di incostituzionalità da parte della Corte costituzionale federale tedesca nel 2006, e sulla privatizzazione dell’infrastruttura di sorveglianza (Palantir, Clearview AI, fornitori di infrastrutture cloud). https://kritica.it/politica/come-l11-settembre-ha-forgiato-il-paradigma-della-sicurezza/ Ultima consultazione: 11 settembre 2026. ↩
[20] European Union Agency for Fundamental Rights (FRA), EU-MIDIS II: Second European Union Minorities and Discrimination Survey – Muslims – Selected findings, sulla quota di intervistati musulmani che riferisce di essere stata fermata dalle forze dell’ordine percependo il controllo come motivato dall’origine etnica o religiosa, e sulla quota che riferisce di aver subito discriminazione nei dodici mesi precedenti l’indagine. https://fra.europa.eu/en/publication/2017/eumidis-ii-muslims-selected-findings Ultima consultazione: 11 settembre 2026. ↩
[21] Kritica.it, Come l’11 settembre ha forgiato il paradigma della sicurezza, sulla transizione dal sistema di prescreening CAPPS (1998) al Patriot Act, sul riorientamento delle priorità del Dipartimento di Giustizia dalla persecuzione dei reati alla prevenzione delle minacce future, sulla Rasterfahndung tedesca e sulla sua dichiarazione di incostituzionalità da parte della Corte costituzionale federale tedesca nel 2006, e sulla privatizzazione dell’infrastruttura di sorveglianza (Palantir, Clearview AI, fornitori di infrastrutture cloud). https://kritica.it/politica/come-l11-settembre-ha-forgiato-il-paradigma-della-sicurezza/ Ultima consultazione: 11 settembre 2026. ↩
[22] Ricostruzione giornalistica del caso, tra cui Al Jazeera e TechCrunch, sull’utilizzo da parte di un’unità di intelligence israeliana di infrastruttura cloud Microsoft Azure per archiviare milioni di chiamate telefoniche di cittadini palestinesi al giorno, riportato nell’agosto 2025; sull’indagine interna aperta da Microsoft e sulla sospensione, disposta a fine settembre 2025, dei servizi cloud forniti a quella specifica unità militare. https://www.aljazeera.com/news/2025/9/25/microsoft-cuts-cloud-and-ai-services-to-israeli-military-unit —Ultima consultazione: 11 settembre 2026. ↩
[23] Garante per la protezione dei dati personali, provvedimento del 25 marzo 2021 (n. 127), reso noto il 16 aprile 2021, che vieta al Ministero dell’Interno l’utilizzo del sistema di riconoscimento facciale SARI Real Time per l’assenza di una base giuridica adeguata e per il rischio di trasformare una sorveglianza mirata in una sorveglianza di massa, con specifici rilievi sui rischi di falsi positivi nei confronti delle minoranze etniche. https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9575877 Ultima consultazione: 11 settembre 2026. ↩
[24] Philip Bobbitt, Il prossimo attacco terroristico è prevedibile (titolo originale: The Next Terrorist Attack Is Predictable), The New York Times, Opinion, 10 settembre 2026: fonte primaria del presente commento. https://www.nytimes.com/2026/09/10/opinion/911-ai-terrorist-attack-america.html ↩
[25] NPR, Anthony Fauci invokes Fifth Amendment in Rand Paul Senate hearing, 29 luglio 2026, sull’audizione presso la Commissione per la Sicurezza Nazionale e gli Affari Governativi del Senato, la pubblicazione dei diari privati di Fauci relativi al periodo 2019-2022 e l’invocazione del Quinto Emendamento. https://www.npr.org/2026/07/29/nx-s1-5910542/fauci-rand-paul-diary-coronavirus-origin-lab-leak-hearing Ultima consultazione: 11 settembre 2026. ↩
[26] NPR, Anthony Fauci invokes Fifth Amendment in Rand Paul Senate hearing, 29 luglio 2026, sull’audizione presso la Commissione per la Sicurezza Nazionale e gli Affari Governativi del Senato, la pubblicazione dei diari privati di Fauci relativi al periodo 2019-2022 e l’invocazione del Quinto Emendamento. https://www.npr.org/2026/07/29/nx-s1-5910542/fauci-rand-paul-diary-coronavirus-origin-lab-leak-hearing Ultima consultazione: 11 settembre 2026. ↩
[27] Maria Chiara Montani, I germi del terrore – Bioterrorismo e comunicazione della scienza dopo l’11 settembre, Journal of Science Communication (JCOM), 5(3), settembre 2006, SISSA. Analisi quanto-qualitativa della copertura del bioterrorismo su New York Times, Corriere della Sera, Science e Nature nel periodo 1995-2003, con ricostruzione della Dichiarazione di Denver del febbraio 2003 (Journal Editors and Authors Group, Statement on Scientific Publication and Security, Science 299), della dichiarazione di Ronald Atlas sui due soli articoli respinti dall’American Society for Microbiology prima di Denver, e della distribuzione dei frame narrativi politici ed economici nella copertura di quotidiani e riviste scientifiche. Fonte fornita direttamente dall’utente. ↩
[28] Philip Bobbitt, Il prossimo attacco terroristico è prevedibile (titolo originale: The Next Terrorist Attack Is Predictable), The New York Times, Opinion, 10 settembre 2026: fonte primaria del presente commento. https://www.nytimes.com/2026/09/10/opinion/911-ai-terrorist-attack-america.html — consultato tramite copia fornita direttamente dall’utente, non tramite accesso diretto al sito. ↩




















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