L’analisi muove dalla constatazione che gli ambienti informativi aziendali e pubblici sono oggi popolati, in misura crescente e non sempre governata, da entità operative prive di corrispondente fisico: agenti di intelligenza artificiale dotati di credenziali proprie, capaci di autenticarsi presso sistemi terzi, di accumulare privilegi di accesso e di eseguire sequenze di azioni con intervento umano ridotto o nullo.
Il fenomeno, noto nella letteratura tecnica anglosassone come non-human identity (di seguito, per brevità, NHI: locuzione che designa qualunque entità digitale capace di autenticarsi e agire all’interno di un sistema informativo senza che a essa corrisponda un utente umano univocamente identificato in via anagrafica), non costituisce una novità assoluta nell’architettura della sicurezza informatica, avendo precedenti consolidati negli account di servizio, nelle chiavi di programmazione applicativa (le cosiddette API key) e nei certificati macchina propri delle infrastrutture a microservizi.
Ciò che muta, con l’adozione su scala degli agenti autonomi, non è la categoria tecnica, bensì il rapporto quantitativo e qualitativo tra identità umane e identità non umane all’interno del medesimo perimetro organizzativo, con effetti che investono simultaneamente tre distinti settori dell’ordinamento: la protezione dei dati personali, la responsabilità da reato degli enti e la disciplina della resilienza cibernetica introdotta dalla Direttiva NIS2.
Indice degli argomenti
Identità non umane e agenti AI nel diritto della sicurezza digitale
Si sostiene, in questa sede, che la questione dell’identità dell’agente artificiale non sia riducibile a un problema di natura meramente tecnica, risolvibile attraverso l’adeguamento degli strumenti di Identity and Access Management (la disciplina, di derivazione informatica, che governa la creazione, l’autenticazione, l’autorizzazione e la revoca delle identità digitali all’interno di un sistema), ma rappresenti un punto di osservazione privilegiato sulla tenuta del principio di imputazione soggettiva nel diritto della sicurezza digitale contemporaneo. La tesi verrà argomentata attraverso l’esame comparato dei tre piani di responsabilità sopra menzionati, preceduto da una ricostruzione della fenomenologia tecnica del problema e seguito da una proposta ricostruttiva de iure condendo.
La fenomenologia tecnica delle identità non umane
Un’analisi recente, condotta su un campione di ventisette milioni di identità non umane censite in ambiente aziendale, ha rilevato un rapporto di centoquarantaquattro identità macchina per ogni identità umana, con una quota non trascurabile di organizzazioni che, pur avendo adottato agenti autonomi in produzione, non dispone di un inventario affidabile delle credenziali a essi associate.
Il dato, per quanto suscettibile di oscillazioni settoriali, restituisce con sufficiente chiarezza la dimensione del fenomeno e giustifica l’affermazione secondo cui la gestione delle identità non umane costituisca oggi, per le organizzazioni maggiormente esposte all’automazione, un problema di governance non meno rilevante della gestione delle identità umane, e per certi versi meno maturo sul piano dei presidi disponibili.
Non determinismo, clonabilità e memoria persistente
Sul piano tecnico, l’agente artificiale presenta tre caratteristiche che lo distinguono in modo netto dalle identità non umane di tipo tradizionale, quali l’account di servizio o il certificato applicativo. In primo luogo, l’agente è non deterministico: a parità di condizioni di ingresso, un modello linguistico di grandi dimensioni può produrre output diversi, con la conseguenza che una credenziale idonea a verificare l’identità dell’agente non è, per ciò solo, idonea a predire o vincolare la condotta che l’agente porrà in essere.
Si tratta di uno scarto concettualmente significativo rispetto al modello tradizionale dell’autenticazione informatica, costruito sull’assunto per cui la verifica dell’identità del soggetto agente consente, in combinazione con la definizione dei suoi permessi, un controllo sufficientemente affidabile della condotta futura: assunto che regge per un processo software deterministico, e che invece si incrina quando il soggetto verificato è un sistema probabilistico capace di comportamenti emergenti, non integralmente prevedibili neppure dai suoi progettisti.
In secondo luogo, l’agente è clonabile: i pesi del modello possono essere replicati ed eseguiti in istanze concorrenti, rendendo problematica, in assenza di un vincolo hardware, l’unicità dell’istanza quale presupposto dell’identità individuale. In terzo luogo, l’agente può essere privo, per default, di memoria persistente tra un’interazione e l’altra, con la conseguenza che l’identità continuativa dell’agente nel tempo non può essere ancorata, come avviene per la persona fisica, a un sostrato biografico stabile, ma deve essere costruita artificialmente attraverso meccanismi di conservazione dello stato che sono essi stessi oggetto di distinta disciplina giuridica, segnatamente in materia di protezione dei dati personali.
OAuth, SAML e delega a catena degli agenti
A queste caratteristiche si aggiunge un problema architetturale specifico, relativo ai protocolli di autorizzazione oggi disponibili. Gli standard più diffusi in materia di delega dell’accesso, quali OAuth (protocollo che consente a un’applicazione di ottenere un accesso limitato alle risorse di un utente senza condividerne le credenziali) e SAML (linguaggio di marcatura per lo scambio di asserzioni di autenticazione e autorizzazione tra domini di sicurezza distinti), sono stati concepiti per un modello di delega umano-macchina, nel quale un utente fisico autorizza, in un momento definito e tracciabile, un’applicazione ad agire per suo conto entro un perimetro predeterminato.
Tali standard mostrano evidenti limiti strutturali quando l’agente delegante è a sua volta un agente artificiale capace di generare, in autonomia, ulteriori sotto-agenti destinatari di deleghe successive, secondo una catena che può allontanarsi progressivamente dal titolare umano originario senza che quest’ultimo mantenga, a ogni anello della catena, un controllo effettivo. È quanto la letteratura tecnica definisce, con espressione volutamente allarmata ma non priva di fondamento descrittivo, il fenomeno della delega letale (lethal trifecta), che ricorre quando un medesimo agente cumula accesso a dati riservati, capacità di comunicazione verso l’esterno ed esposizione a contenuti non fidati, configurando una superficie di rischio che nessuno dei tre elementi produce isolatamente.
Il vuoto normativo sull’identità digitale degli agenti artificiali
Il sistema normativo italiano in materia di identità digitale, costruito attorno alle Linee guida dell’Agenzia per l’Italia Digitale e al Sistema Pubblico di Identità Digitale, presuppone una catena di riconducibilità anagrafica che muove dalla persona fisica o dalla persona giuridica quale titolare ultimo dell’identità, transita per un gestore accreditato e approda a un fornitore di servizi che riceve, in esito al processo di autenticazione, la conferma di un’identità corrispondente a un soggetto di diritto determinato.
Tale impianto disciplina compiutamente il rapporto tra cittadino, professionista e pubblica amministrazione, ma non contempla, per ragioni storiche del tutto comprensibili, l’ipotesi dell’entità operativa priva di titolare anagrafico immediato quale è, per l’appunto, l’agente artificiale dotato di credenziali proprie. Ne deriva un vuoto regolatorio non ancora colmato da alcuna fonte di rango primario, italiana o europea, la cui rilevanza cresce in proporzione diretta alla diffusione degli agenti autonomi negli ambienti soggetti a vigilanza rafforzata.
Si osserva, sul punto, che l’assenza di una disciplina dedicata non equivale a un’assenza di conseguenze giuridiche: gli obblighi generali di sicurezza, di responsabilizzazione e di gestione del rischio, propri rispettivamente del Regolamento generale sulla protezione dei dati, del Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e della normativa di recepimento della Direttiva NIS2, si applicano infatti anche in assenza di una disciplina specifica dell’identità artificiale, imponendo agli operatori un onere di adeguamento che si esercita, allo stato, senza il conforto di indicazioni normative puntuali.
È precisamente in questo spazio che si colloca l’oggetto della presente indagine: non la creazione ex nihilo di un problema regolatorio, ma la ricostruzione sistematica degli obblighi già esistenti, letti alla luce di un fenomeno tecnico che essi non avevano specificamente in vista al momento della loro formulazione.
Identità non umane e protezione dei dati personali
Il primo piano sul quale la proliferazione delle identità non umane produce effetti di rilievo è quello della protezione dei dati personali. La questione ha ricevuto un primo, significativo riconoscimento istituzionale il 18 febbraio 2026, quando l’autorità di controllo spagnola ha pubblicato quella che può considerarsi la prima guida di un’autorità di protezione dei dati europea specificamente dedicata al trattamento nei contesti di intelligenza artificiale agentica.
Il documento ribadisce, in termini che appaiono pienamente coerenti con l’impianto sistematico del Regolamento, un principio che si ritiene debba orientare l’intera ricostruzione: l’autonomia operativa dell’agente non produce alcuno spostamento della responsabilità giuridica, che permane in capo al titolare del trattamento che ha deciso di impiegare il sistema. L’agente, in altri termini, non acquisisce per ciò solo la qualità di titolare autonomo, quand’anche agisca con un margine di autonomia decisionale significativo: la sua condotta resta, sul piano giuridico, condotta imputabile al soggetto che lo ha attivato e che ne definisce, in concreto o in via di principio, le finalità del trattamento.
Memoria persistente e privacy by design
Ciò premesso, l’aspetto di maggiore interesse ricostruttivo riguarda la qualificazione della memoria persistente dell’agente, ossia della capacità del sistema di accumulare, nel tempo, informazioni relative alle interazioni pregresse al fine di adattare le proprie risposte future. Tale funzionalità, lungi dal costituire un mero accorgimento tecnico neutro, integra una superficie di rischio autonoma, distinta da quella propria del trattamento occasionale, poiché consente la costruzione progressiva di un profilo che può eccedere, per ampiezza e per durata, le finalità originariamente dichiarate.
Si ritiene, in proposito, che il principio di limitazione della conservazione, di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera e), del Regolamento, imponga in questi contesti una compartimentazione della memoria per attività e per interessato, unitamente a periodi di conservazione definiti e verificabili, in luogo di un accumulo indifferenziato e potenzialmente indefinito. La medesima conclusione può essere raggiunta muovendo dalla clausola generale di privacy by design e by default di cui all’articolo 25, se si accoglie la tesi, qui sostenuta, secondo cui la progettazione tecnica dell’architettura di memoria dell’agente costituisce essa stessa una misura tecnica rilevante ai fini dell’adempimento, e non un aspetto meramente implementativo sottratto al sindacato di adeguatezza.
Prompt injection e limiti delle istruzioni testuali
Un secondo profilo, di più immediata rilevanza per la funzione del responsabile della protezione dei dati, riguarda l’inidoneità delle istruzioni impartite in linguaggio naturale a costituire, da sole, una misura di sicurezza in senso giuridicamente rilevante. Un’istruzione contenuta nel testo di configurazione del modello, quale il divieto di procedere alla cancellazione di archivi determinati, non equivale a un controllo tecnico vincolante, poiché il modello può disattenderla per effetto di tecniche di manipolazione dell’istruzione (la cosiddetta prompt injection), di comportamenti emergenti non previsti in fase di progettazione, o semplicemente per la natura probabilistica del proprio funzionamento.
Ne discende che la conformità al principio di sicurezza del trattamento, di cui all’articolo 32 del Regolamento, richiede che le restrizioni all’azione dell’agente siano imposte a livello architetturale, mediante la mancata esposizione della funzione vietata da parte dell’interfaccia applicativa esterna, e non mediante mere indicazioni testuali impartite al modello. Si tratta di un punto che le scienze cognitive, nel loro versante dedicato allo studio dei sistemi di ragionamento non simbolico, avevano da tempo isolato con riferimento alla distinzione tra vincoli dichiarativi e vincoli strutturali: solo i secondi offrono una garanzia di osservanza indipendente dal contenuto specifico della singola elaborazione.
Identità non umane e responsabilità 231 degli enti
Il secondo piano di imputazione riguarda la responsabilità amministrativa da reato degli enti, disciplinata dal Decreto legislativo n. 231 del 2001, il cui fondamento risiede, come è noto, nella cosiddetta colpa di organizzazione: l’ente risponde non già per fatto altrui, secondo lo schema della responsabilità oggettiva, ma per non avere adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del reato presupposto, un modello di organizzazione e di gestione idoneo a prevenirne la realizzazione.
Si sostiene, in questa sede, che la proliferazione incontrollata di identità non umane e, in particolare, di identità associate ad agenti artificiali dotati di privilegi di accesso non proporzionati alla funzione svolta, costituisca un fattore di rischio organizzativo suscettibile di autonoma tipizzazione all’interno dei modelli previsti dal Decreto, al pari di quanto già avviene per la segregazione delle funzioni e per i controlli sull’autorizzazione alla spesa nei protocolli anticorruzione.
Privilegi e inventario delle identità macchina
L’argomento può essere ulteriormente precisato distinguendo due ipotesi. Nella prima, l’agente artificiale, dotato di credenziali eccedenti la funzione per cui è stato predisposto, concatena accessi e risorse fino a produrre, di fatto, una condizione operativa assimilabile a quella dell’utente privilegiato, pur non essendo stato progettato per rivestire tale ruolo: in questa ipotesi, l’assenza di un principio di attribuzione minima dei privilegi (il cosiddetto least privilege, canone già presente nella tradizione della sicurezza informatica applicata alle identità umane, ma ancora scarsamente attuato con riferimento alle identità macchina) integra una lacuna del modello organizzativo suscettibile di rilevare ai fini della colpa di organizzazione, qualora da tale eccesso di privilegio derivi la commissione di uno dei reati presupposto elencati dal Decreto, quali, a titolo esemplificativo, l’accesso abusivo a sistema informatico o i reati in materia di trattamento illecito di dati.
Nella seconda ipotesi, l’ente non dispone affatto di un inventario affidabile delle identità non umane operanti nei propri sistemi, con la conseguenza che l’intero presidio di controllo, per quanto formalmente previsto, risulta privo di effettività rispetto a una porzione crescente e non tracciata del perimetro operativo: circostanza che, ove accertata in sede di verifica successiva alla commissione del reato, difficilmente potrà sottrarsi a un giudizio di inidoneità del modello, non risultando sufficiente l’esistenza cartacea di procedure che l’organizzazione non è in condizione di verificare sul piano tecnico.
Si ritiene, pertanto, che l’aggiornamento dei modelli organizzativi ai sensi del Decreto debba includere, quale presidio specifico e non genericamente ricompreso nelle misure di sicurezza informatica di carattere generale, un protocollo dedicato alla creazione, all’autorizzazione, al monitoraggio e alla revoca delle identità non umane, corredato da un obbligo di censimento periodico affidato a una funzione individuata e responsabile, sul modello di quanto già avviene per la funzione di risk owner nelle organizzazioni maggiormente strutturate.
L’assenza di tale presidio specifico costituisce, a parere di chi scrive, un elemento suscettibile di autonoma valutazione negativa in sede di giudizio sull’adeguatezza del modello, indipendentemente dalla sussistenza di altre misure di sicurezza di carattere generale.
Identità non umane nella resilienza cibernetica NIS2
Il terzo piano di imputazione concerne gli obblighi di gestione del rischio e di notifica introdotti dalla Direttiva NIS2 e recepiti nell’ordinamento italiano dal Decreto legislativo n. 138 del 2024. La disciplina impone ai soggetti essenziali e importanti l’adozione di misure tecniche e organizzative adeguate alla gestione dei rischi posti alla sicurezza dei sistemi informativi e di rete, unitamente a un regime di notifica degli incidenti significativi al Computer Security Incident Response Team nazionale, articolato in preallarme entro ventiquattro ore, notifica entro settantadue ore e relazione finale entro un mese dall’evento.
Si sostiene che l’assenza di un inventario affidabile delle identità non umane, e in particolare degli agenti artificiali operanti sui sistemi del soggetto obbligato, configuri essa stessa un inadempimento strutturale agli obblighi di gestione del rischio, poiché un’organizzazione priva di visibilità sulle entità che accedono ai propri sistemi non è, per definizione logica prima ancora che tecnica, in condizione di valutare adeguatamente il rischio cui tali sistemi sono esposti.
L’affermazione trova conferma indiretta nella circostanza, emersa da rilevazioni recenti condotte su organizzazioni operanti in settori sottoposti a vigilanza rafforzata, secondo cui una quota ampiamente maggioritaria degli operatori tratta gli agenti artificiali come estensioni di utenti umani preesistenti o come account di servizio generici, anziché come entità identitarie autonome dotate di ambito di applicazione e di tracciato di controllo (audit trail) propri.
Tale prassi, per quanto comprensibile sul piano dell’economia implementativa, produce un effetto di opacità che si pone in tensione diretta con il principio di proporzionalità e con l’obbligo di gestione continuativa del rischio proprio della disciplina NIS2, poiché impedisce di ricondurre con certezza una determinata azione, potenzialmente lesiva, all’entità che l’ha effettivamente compiuta, complicando sia la prevenzione sia, in ipotesi di incidente, la ricostruzione ex post della catena causale.
Verso un regime specifico per l’identità artificiale
I tre piani esaminati, pur distinti per fondamento normativo e per finalità, condividono un tratto comune che si ritiene meriti di essere posto in evidenza quale conclusione ricostruttiva del presente contributo: nessuno di essi richiede, per essere applicato, il riconoscimento di una soggettività giuridica autonoma in capo all’agente artificiale.
Si tratta di una precisazione non meramente descrittiva, ma di rilievo teorico, poiché consente di superare un dibattito, per lungo tempo centrale nella riflessione filosofico-giuridica sull’intelligenza artificiale, relativo all’opportunità di riconoscere agli agenti più avanzati forme di personalità elettronica: dibattito che, come è noto, non ha trovato accoglimento in alcuno strumento normativo vincolante, e che appare, alla luce dell’analisi condotta, non necessario ai fini della soluzione dei problemi concretamente posti dalla proliferazione delle identità non umane.
La categoria dell’imputazione, quale elaborata dalla tradizione kelseniana e successivamente precisata dalla dottrina italiana in tema di soggettività giuridica, non richiede infatti che il soggetto cui la condotta è imputata coincida con l’agente materiale della condotta stessa: richiede, piuttosto, che esista un criterio normativo idoneo a collegare la condotta a un centro di interessi e di responsabilità determinato. Tale criterio, per l’identità artificiale, può essere individuato senza difficoltà nel titolare che ne dispone l’impiego, secondo la massima per cui chi trae vantaggio da un’attività ne sopporta altresì gli oneri e i rischi (cuius commoda, eius et incommoda), principio che attraversa l’intera tradizione della responsabilità civile e che appare pienamente idoneo a fondare, anche in questo contesto, un regime di imputazione coerente.
Censimento, privilegi minimi e tracciamento
Si propone, pertanto, non la creazione di una categoria giuridica nuova, bensì la costruzione di un regime specifico, trasversale ai tre piani esaminati, che tenga conto delle caratteristiche tecniche proprie dell’agente artificiale senza per questo alterarne la qualificazione di strumento.
Tale regime dovrebbe includere, quantomeno, un obbligo di censimento e di identificazione univoca di ciascun agente operante nei sistemi dell’organizzazione, un principio di attribuzione minima dei privilegi verificabile in via tecnica e non meramente dichiarativa, un obbligo di tracciamento continuativo delle azioni compiute idoneo a consentire la ricostruzione ex post della catena causale, e una revisione periodica obbligatoria delle deleghe attribuite, con particolare riguardo alle ipotesi di delega a catena tra agenti successivi.
Si tratta di misure che, sul piano tecnico, trovano già riscontro nelle migliori pratiche in fase di consolidamento presso gli operatori più maturi; il contributo del giurista consiste, in questa fase, nel tradurre tali pratiche in obblighi verificabili, superando la loro attuale collocazione, prevalentemente confinata alla letteratura tecnica di settore e ricomponendole entro il quadro sistematico degli obblighi già vigenti in materia di protezione dei dati, di responsabilità degli enti e di resilienza cibernetica.
Conclusioni sulle identità non umane e sull’imputazione giuridica
Il presente contributo ha sostenuto tre tesi tra loro connesse. La prima è che la proliferazione delle identità non umane e, in particolare, degli agenti artificiali dotati di credenziali proprie, non trovi collocazione adeguata nell’attuale disciplina italiana ed europea dell’identità digitale, costruita attorno a un presupposto di riconducibilità anagrafica che tali entità, per la loro stessa natura tecnica, non soddisfano.
La seconda è che tale vuoto non comporti, tuttavia, un’assenza di conseguenze giuridiche, poiché gli obblighi generali previsti in materia di protezione dei dati personali, di responsabilità da reato degli enti e di gestione del rischio cibernetico si applicano anche in mancanza di una disciplina dedicata, imponendo agli operatori un onere di adeguamento che l’analisi ha tentato di precisare per ciascuno dei tre piani considerati. La terza è che la soluzione del problema non richieda il riconoscimento di una soggettività giuridica autonoma in capo all’agente, ma la costruzione di un regime specifico di imputazione, ancorato al titolare che dispone dell’impiego del sistema e articolato in obblighi tecnicamente verificabili di censimento, autorizzazione minima, tracciamento e revisione periodica delle deleghe.
Le questioni aperte per garanti, prova digitale e deleghe complesse
La tenuta argomentativa di tali tesi appare, a chi scrive, sufficientemente solida sul piano sistematico, poiché ciascuna di esse trova fondamento in principi già presenti nell’ordinamento e non richiede, per essere accolta, alcun intervento di rango legislativo che introduca categorie inedite. Restano, tuttavia, questioni aperte che meritano approfondimento ulteriore.
La prima riguarda la posizione del Garante per la protezione dei dati personali italiano, che non si è ancora espresso in via specifica sui profili di trattamento connessi alla memoria persistente degli agenti artificiali, a differenza di quanto avvenuto, come si è dato conto, per l’omologa autorità spagnola: un intervento in tal senso appare auspicabile e la presente analisi intende offrire alcune coordinate utili a un suo eventuale orientamento.
La seconda riguarda la sorte, sul piano probatorio, delle azioni compiute da agenti artificiali nell’ambito di catene di delega complesse, quando tali azioni assumano rilievo quale fonte di prova in sede giudiziale: tema che investe la disciplina della prova digitale e che meriterebbe una trattazione distinta, alla quale il presente contributo si limita a rinviare.
La terza, di carattere più generale, riguarda la sostenibilità nel tempo di un modello di imputazione interamente ancorato al titolare umano dell’impiego, qualora la catena di delega tra agenti dovesse raggiungere un grado di complessità tale da rendere concretamente difficoltosa, e non solo teoricamente possibile, l’individuazione del centro di interessi cui la singola condotta debba essere ricondotta: ipotesi che l’analisi qui condotta non ha ancora la necessità di affrontare, ma che l’evoluzione tecnica degli agenti autonomi rende ragionevole tenere sotto osservazione.
Riferimenti normativi sulle identità non umane
- Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 (Regolamento generale sulla protezione dei dati – GDPR), in particolare artt. 5, 24, 25 e 32.
- Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali, come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.
- Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica.
- Direttiva (UE) 2022/2555 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022 (NIS2), relativa a misure per un livello comune elevato di cibersicurezza nell’Unione.
- Decreto legislativo 4 settembre 2024, n. 138, Attuazione della direttiva (UE) 2022/2555 (recepimento NIS2).
- Regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che stabilisce regole armonizzate sull’intelligenza artificiale (AI Act).
- Agenzia per l’Italia Digitale, Linee guida per il rilascio dell’identità digitale per uso professionale, Determinazione AgID n. 318/2019, e successive Linee guida sul Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID).
- Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), Guía sobre IA agéntica y protección de datos, 18 febbraio 2026.
Bibliografia essenziale su identità artificiale e agenti AI
H. Kelsen, Reine Rechtslehre, Deuticke, Wien, 1960 (trad. it. La dottrina pura del diritto, Einaudi, Torino).
H.L.A. Hart, The Concept of Law, Oxford University Press, Oxford, 1961 (trad. it. Il concetto di diritto, Einaudi, Torino).
A. Falzea, voce Capacità (teoria generale), in Enciclopedia del diritto, VI, Giuffrè, Milano, 1960.
Cloud Security Alliance, ENISA e OWASP, documentazione tecnica 2025-2026 sui rischi degli agenti di intelligenza artificiale in ambito enterprise (identità non umane, catene di delega, gestione dei privilegi).
Contributi giornalistico-specialistici consultati nella fase di ricerca preliminare: Non-Human Identity (NHI) secondo NIS2 e D.Lgs. 138/2024, ICT Security Magazine; Forensics by design e art. 220 c.p.p.: come si processa un agente AI in un tribunale italiano, ICT Security Magazine; Governare gli AI agents in azienda: profili di compliance per il CdA, EC News – Area legale.
















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