Regole Deontologiche

Informazione e Covid-19: il ruolo del giornalismo digitale e dei social network

Sulle testate online e sui social network stanno circolando troppi dettagli sui malati di coronavirus. Il monito del Garante privacy ci ricorda quant’è importante la sfida della corretta informazione tra il rispetto della privacy e il diritto di cronaca e tra il diritto di cronaca e il dovere e/o la necessità di informare

Pubblicato il 09 Apr 2020

Ada Fiaschi

Data Protection Compliance presso Italia Trasporto Aereo

social network

Cosa si intende per essenzialità dell’informazione giornalistica e come trovare il giusto equilibrio in un contesto di guerra al virus Covid-19? Sul punto il Garante privacy il 31 marzo 2020 ha espresso un importante monito ai media: troppi dettagli sui malati. Tale monito riguarda in larga parte anche le testate online e i social. Difatti oramai l’informazione si esprime per larga parte anche nell’universo digitale ed è soprattutto lì che deve essere combattuta la sfida della corretta informazione tra il rispetto della privacy e il diritto di cronaca; nonché tra il diritto di cronaca e il dovere e/o la necessità di informare e perfino di educare la cittadinanza alle primarie regole igieniche e di distacco sociale.

Sul diritto alla informazione e sulla necessità di essenzialità

Come anticipato, con la raccomandazione pubblicata il 31 marzo, il Garante per la protezione dei dati personali ha ritenuto necessario richiamare l’attenzione di tutti gli organi di stampa, anche on line nonché dei social network, a non eccedere nella diffusione di dati personali eccessivi (nome, cognome, indirizzo di casa, dettagli clinici) riguardanti persone risultate positive al Covid-19.

L’Autorità ha ritenuto doveroso richiamare l’attenzione di tutti gli operatori dell’informazione al rispetto del requisito dell’“essenzialità” delle notizie che vengono fornite, astenendosi dal riportare i dati personali dei malati che non rivestono ruoli pubblici, per questi ultimi “nella misura in cui la conoscenza della positività assuma rilievo in ragione del ruolo svolto”.

Difatti anche per i personaggi pubblici, la sfera privata delle persone note o che esercitano funzioni pubbliche deve essere rispettata se le notizie o i dati non hanno alcun rilievo sul loro ruolo o sulla loro vita pubblica. Pertanto, si deve evitare di diffondere informazioni sulla vita privata e familiare, a meno che siano direttamente connesse alla condotta tenuta dal politico o dal rappresentante istituzionale in questione.

Ma cosa si intende per “essenzialità delle informazioni” nel giornalismo? Ciò che va trovato è il giusto equilibrio tra diritto di cronaca ed i fatti di interesse pubblico. A tale riguardo possiamo fare riferimento a quelli che sono stati ritenuti i tre principi-cardine di un corretto esercizio del diritto di cronaca:

  • verità (anche solo putativa),
  • continenza della forma espositiva,
  • pertinenza o interesse sociale alla notizia.

Dall’insieme di questi tre elementi si ricava un concetto di essenzialità dell’informazione, al quale il giornalista deve attenersi, sia con riferimento ai contenuti sia con riferimento allo stile di esposizione dei fatti.

Con essenzialità si intende che la divulgazione di notizie di rilevante interesse pubblico o sociale non contrasta con il rispetto della sfera privata, quando l’informazione anche dettagliata, sia indispensabile in ragione dell’originalità del fatto o della relativa descrizione dei modi particolari in cui è avvenuto, nonché della qualificazione dei protagonisti. L’essenzialità della informazione viene violata “quando il giornalista divulga dati sovrabbondanti rispetto al fatto di cronaca in sé. Inoltre, andrà rispettato anche il dovere di trattare i dati personali in modo corretto, a partire dall’obbligo di verifica della loro esattezza, e conseguentemente l’obbligo del giornalista di correggere senza ritardo errori e inesattezze. Tali principi costituiscono l’essenza di una corretta e professionale attività giornalistica.

Rappresenta l’Autorità che “anche in una situazione di emergenza quale quella attuale, in cui l’informazione mostra tutte le sue caratteristiche di servizio indispensabile per la collettività, non possono essere disattese alcune garanzie a tutela della riservatezza e della dignità delle persone colpite dalla malattia contenute nella normativa vigente e nelle “Regole deontologiche relative al trattamento di dati personali nell’esercizio della attività giornalistica”. Va ricordato che le “Regole deontologiche, pubblicate il 4 gennaio 2019 ed inserite nell’allegato A.1 del Codice privacy, costituiscono una norma dell’ordinamento giuridico generale, e ad essa devono adeguarsi tutti coloro che esercitino funzioni informative mediante mezzi di comunicazione di massa. Ed è (all’art. 6) delle predette Regole che viene scolpito il principio della essenzialità della informazione.

Si rende necessario precisare che sebbene l’Autorità punti contestualmente il dito sui social network e sugli organi di stampa, anche on line, le Regole si applicano ai giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti e a chiunque altro, anche occasionalmente, eserciti attività pubblicistica (art. 13 Regole). Il rispetto delle disposizioni contenute nelle Regole costituisce condizione essenziale per la liceità e correttezza del trattamento dei dati personali e, “in caso di violazione delle sue prescrizioni, il Garante può vietare il trattamento ovvero disporre il blocco o imporre sanzioni”. Inoltre, sempre in caso di violazione delle Regole, l’Ordine dei giornalisti può avviare, procedimenti disciplinari nei confronti degli iscritti.

Il rispetto dell’essenzialità della informazione nei social network

Il Garante nella raccomandazione di cui in narrativa, precisa che tali cautele – “che non pregiudicano comunque un’informazione efficace sullo stato dell’epidemia o eventuali comunicazioni che le autorità sanitarie e la protezione civile ritengano necessario fare sulla base della normativa emergenziale vigente − operano a prescindere dalla circostanza che i dati siano resi disponibili da enti o altri soggetti detentori dei dati medesimi ed inoltre salvaguardano le tante persone risultate positive al virus, e poi guarite, da una “stigmatizzazione” permanente, resa possibile dalla diffusione delle notizie sulla rete.

Continua l’autorità esplicitando che “l’obbligo di rispettare la dignità e la riservatezza dei malati vige anche per gli utenti dei social, a cominciare da alcuni amministratori locali, che spesso diffondono dati personali di persone decedute o contagiate senza valutarne interamente le conseguenze per gli interessati e per i loro famigliari.

La linea di confine, dunque, tra ciò che può essere considerato quale “essenziale e di pubblico interesse” e ciò che invece risulta “superfluo” è molto labile, spesso a discapito di soggetti deboli quali nel caso di specie, soggetti affetti dal Corona virus può travolgere tra l’altro le loro attività imprenditoriali e professionali, nonché la vita dei loro familiari, troppo spesso in rete senza che alcuna valutazione preliminare sia compiuta sul contenuto della notizia.

Al riguardo dobbiamo tutti non dimenticare, che l’ambiente dei social network non può divenire un ambito di impunita violazione di norme giuridiche e sociali in nome della libertà di espressione, del diritto di critica o della libertà del pensiero.

Pertanto nel caso di pubblicazione di post da parte di soggetti non appartenenti alla all’Ordine professionale dei Giornalisti o di pubblicisti va ricordato che, l’indebita pubblicazione di contenuti offensivi dell’altrui riservatezza e reputazione su un social network può procurare a carico del suo autore conseguenze afferenti all’ambito del diritto penale (si pensi alle fattispecie di diffamazione) o a quello del diritto civile, configurando in quest’ultimo caso fattispecie di responsabilità extracontrattuale (risarcimento del danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c.)

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