il vademecum

Nuovo anno scolastico, attenti alla privacy: ecco cosa devono fare le scuole per proteggerla

Gestire e tutelare la privacy degli utenti della scuola deve rientrare tra le priorità di dirigenti scolastici e personale amministrativo. Ma da dove iniziare? Quali documenti possono essere pubblicati sul sito della scuola, quali specifiche misure di sicurezza implementare? Ecco tutto quello che c’è da sapere

Pubblicato il 12 Set 2022

Lucia Gamalero

Privacy Specialist e Responsabile GDPR Scuola

scuola-647x380

Il nuovo anno scolastico è partito, senza più restrizioni, controlli di green pass e verifiche degli ingressi dovuti dalle disposizioni emergenziali, che hanno esaurito la loro validità il 31 agosto 2022.

Per iniziare al meglio, ricordiamo a dirigenti e personale amministrativo cos’è necessario fare per gestire e tutelare la privacy degli utenti della scuola. Per prima cosa, il responsabile della protezione dei dati deve aggiornare e revisionare tutta la documentazione predisposta dall’istituto.

Ma da dove iniziare?

La privacy a scuola: tutto quello che studenti, docenti e famiglie devono sapere

I documenti da cui iniziare

In particolare, è bene partire dai seguenti documenti:

  • Organigramma privacy, lettere di incarico e istruzioni al trattamento per il personale, revisione nomine e controllo dei responsabili del trattamento
  • Informative privacy
  • Registro delle attività di trattamento

Ogni anno, come primo step, le scuole devono verificare le nomine effettuate, i responsabili del trattamento designati e i contenuti dell’organigramma privacy.

Si suggerisce altresì di autorizzare e formare al trattamento dei dati il personale neoassunto, e di organizzare un corso di formazione o definire linee guida per tutti i dipendenti (anche per quelli assunti a tempo indeterminato).

L’aggiornamento delle informative

Successivamente, le scuole sono tenute ad aggiornare le informative per tutti gli interessati (alunni, genitori, fornitori e dipendenti).

La chiarezza è il pilastro base della comunicazione: i documenti devono avere forma concisa, ed essere facilmente accessibili e intellegibili da parte di chiunque.

Si ricorda poi che le informative devono contenere le informazioni relative al periodo di conservazione di dati, la base giuridica, i diritti dell’interessato e i contatti del responsabile della protezione dei dati, così come soddisfare tutti i requisiti previsti dagli artt. 12, 13 e 14 del GDPR.

Lo scopo è quello di informare la persona dell’esistenza del trattamento, nonché di mettere a sua disposizione tutte le informazioni necessarie.

Ogni volta che vengono raccolti dati – ad esempio per l’iscrizione o per un contratto – va perciò consegnata all’interessato un’informativa per la privacy.

Relativamente ai tempi di conservazione delle informazioni, si ricorda che la scuola deve archiviare i dati secondo i tempi definiti dal nuovo “Massimario di conservazione e di scarto per le istituzioni scolastiche”.

Il registro delle attività di trattamento

Tra i vari obblighi del titolare vi è anche la tenuta del registro delle attività di trattamento, documento che va aggiornato con regolarità (si consiglia in ogni caso una prima revisione già all’inizio dell’anno scolastico).

Nel registro vengono annotate le informazioni su tutti i trattamenti effettuati dall’istituto.

Questo documento svolge un duplice ruolo: oltre a permettere e agevolare eventuali verifiche da parte del Garante della privacy, risulta estremamente utile anche per chi lo redige, poiché consente di avere una visione d’insieme, sempre aggiornata, dei trattamenti sui dati personali messi in atto sotto la propria responsabilità, dettagliandone ogni caratteristica.

Il registro delle attività di trattamento è anche uno strumento indispensabile per la valutazione e l’analisi del rischio, in quanto consente la ricognizione, la mappatura e la valutazione di conformità di tutte le attività svolte dalla scuola sui dati degli utenti, nonché prova che l’azione del titolare sia pienamente rispondente alle richieste della normativa europea.

Privacy e scuola: l’importanza della formazione dei docenti spiegata dai ragazzi

Che cosa va pubblicato sul sito web della scuola

La scuola deve ricordarsi di aggiornare la pagina sul sito internet con la documentazione allegata, se la stessa viene modificata.

Sul portale istituzionale vanno anche pubblicati i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati (RPD).

Qualche mese fa il Garante della privacy, con provvedimento n. 174 del 12 maggio 2022, ha sanzionato per la prima volta un comune per la mancanza di una valida e corretta designazione di un responsabile della protezione dei dati (RPD).

L’Autorità, tra i vari aspetti, ha evidenziato che: “il mancato aggiornamento dei dati di contatto del RPD, tanto sul sito web dell’ente quanto nella relativa comunicazione all’Autorità, costituisce una condotta sanzionabile al pari della mancata pubblicazione/comunicazione”.

Detto questo, occorre ricordare che è fondamentale che tutte le pubbliche amministrazioni, tra cui le scuole, pubblichino sul sito i dati di contatto del proprio RPD, e che tale obbligo deriva dall’art. 37, par. 7, del Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR).

In relazione alle modalità di pubblicazione dei dati di contatto del RPD, il Garante evidenzia che tale obbligo “mira a garantire che […] gli interessati (all’interno o all’esterno dell’ente/organismo titolare o responsabile del trattamento) […] possano contattare il RPD in modo facile e diretto” (“Linee guida sui responsabili della protezione dei dati”).

Inoltre l’Autorità ribadisce che la “mera pubblicazione dell’atto di designazione del RPD, specialmente se effettuata indistintamente assieme a tutti gli altri atti e provvedimenti amministrativi adottati dal comune e pubblicati per finalità di trasparenza dell’azione amministrativa o di pubblicità integrativa dell’efficacia, non può, infatti, ritenersi idonea a soddisfare l’obbligo di pubblicità previsto dal Regolamento, poiché gli interessati non sono messi in condizione di reperire facilmente e direttamente i dati di contatto del RPD”.

Le scuole devono perciò pubblicare sul sito web istituzionale i dati di contatto del RPD all’interno di una sezione facilmente riconoscibile dall’utente e accessibile già dalla homepage.

Il Garante, nelle “Faq sul responsabile della protezione dei dati (RPD) in ambito pubblico”, afferma che “per quanto attiene al sito web, può risultare opportuno inserire i riferimenti del RPD nella sezione “amministrazione trasparente”, oltre che nella sezione “privacy” eventualmente già presente”.

Relativamente al sito web, si ricorda altresì che la scuola deve pubblicare online solo dati la cui diffusione risulti realmente necessaria, proporzionata alla finalità di trasparenza perseguita e prevista dalle norme.

La pubblicazione sul sito degli elenchi degli alunni suddivisi per classi 

Spesso proprio in questo periodo capita di trovare sui siti istituzionali delle scuole gli elenchi degli alunni suddivisi per classi.

Ebbene, questa è una prassi sbagliata. Già dieci anni fa, infatti, con provvedimento n. 383 del 6 dicembre 2012, il Garante per la privacy aveva sanzionato una scuola per aver diffuso sul proprio sito internet i nominativi e gli elenchi degli alunni iscritti alle classi prime.

Questo nonostante l’appello del dirigente, che si era giustificato sostenendo che la pubblicazione degli elenchi rientrasse nelle finalità di trasparenza amministrativa della scuola, in quanto pubblica amministrazione.

L’Autorità in questo caso ha affermato che non è accettabile diffondere i nominativi dei propri studenti distinti per sezioni sul sito web in assenza di una norma di legge o di un regolamento che ammetta tale operazione di trattamento dei dati personali.

La pubblicazione online dei nomi sul portale istituzionale determina infatti una diffusione illecita di informazioni da parte di soggetti pubblici.

Sul tema è intervenuto qualche anno fa anche il Ministero dell’Istruzione, il quale ha specificato che: “la diffusione dei dati relativi alla composizione delle classi sul sito web istituzionale non è consentita in quanto, secondo l’art.2-ter del Codice in materia di protezione dei dati personali, la diffusione dei dati personali è lecita solo se disposta espressamente dalla norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento” (oggi anche da atti amministrativi generali).

Pertanto, il Ministero suggerisce di rendere noti i nominativi degli studenti distinti per classe tramite apposita comunicazione all’indirizzo email fornito dalla famiglia in fase di iscrizione, o – se possibile – tramite l’area documentale riservata del registro elettronico, a cui accedono tutti gli studenti della classe di riferimento.

In caso di comunicazione tramite email, per evitare violazioni privacy la stessa dovrà essere inoltrata a ciascun destinatario con un messaggio personalizzato, oppure inviata utilizzando il campo denominato “copia conoscenza nascosta” (CCN) al fine di non divulgare gli indirizzi email forniti dalle famiglie.

Inoltre, si raccomanda di predisporre uno specifico “disclaimer” con cui si evidenzia che i dati personali non possono essere oggetto di comunicazione o diffusione (ad esempio mediante la loro pubblicazione su blog o social network).

Viene altresì ribadito che, per prassi, è consentita la pubblicazione al tabellone esposto nella bacheca scolastica dei nominativi degli studenti distinti per classe.

In tutti i casi, aggiunge ancora il Ministero, “gli elenchi relativi alla composizione delle classi, resi disponibili con le modalità sopra indicate, devono contenere i soli nominativi degli alunni e non devono riportare informazioni relative allo stato di salute degli studenti o altri dati personali non pertinenti (es. luogo e data di nascita, ecc.).

Sia in caso di pubblicazione nel registro elettronico sia nel caso di pubblicazione attraverso i tabelloni esposti nella bacheca scolastica, il dirigente scolastico definisce il tempo massimo di pubblicazione che comunque non deve eccedere 15 giorni”.

Senza sicurezza non c’è privacy e senza privacy non c’è sicurezza

Per implementare e aggiornare il proprio sistema privacy occorre adottare specifiche misure di sicurezza. Il legislatore europeo, nel GDPR, afferma infatti che i dati devono essere “trattati in maniera da garantire un’adeguata sicurezza… compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate”.

Sicurezza e privacy sono due temi correlati: senza sicurezza non può esserci privacy e senza privacy non può esserci sicurezza.

Nel mondo dell’istruzione vengono trattati nella maggior parte dei casi dati appartenenti a minori. Spetta alla scuola il compito di proteggere questa categoria di utenti da qualsiasi tipo di minaccia, e scongiurare la perdita dei loro dati.

La sicurezza non è un tema che si può improvvisare. Dev’essere programmata fin dal principio, “tenendo conto dello stato dell’arte e dei costi di attuazione”, in base alle proprie capacità e ai propri mezzi. Ogni anno vanno analizzati il sistema informatico e la rete dell’istituto da parte dell’amministratore di sistema o del referente informatico.

Dev’essere adottato un sistema operativo sicuro, protetto da firewall, nonché misure volte ad attuare e implementare la politica di controllo degli accessi logici ai dati personali trattati attraverso sistemi informatici (ad es., politiche di accesso ad applicativi o a cartelle di rete condivise), secondo ruoli e responsabilità definite e profili personali attribuiti agli utenti.

Va poi limitato l’accesso a file, cartelle e applicazioni in modo restrittivo, in modo che l’accesso ai dati sia consentito solamente agli incaricati.

Inoltre, è fondamentale l’educazione e la formazione di coloro i quali trattano informazioni, affinché adottino comportamenti virtuosi in fase di gestione delle stesse.

Oltre a ciò, la scuola deve dotarsi di policy specifiche, ossia di procedure che regolino l’agire dei dipendenti nell’ambito delle diverse attività di trattamento.

Ad esempio, una policy fondamentale può riguardare l’utilizzo delle attrezzature informatiche, definendo l’uso dei PC, la gestione delle password, l’utilizzo della rete e della posta elettronica.

Valuta la qualità di questo articolo

La tua opinione è importante per noi!

Speciale PNRR

Tutti
Incentivi
Salute digitale
Formazione
Analisi
Sostenibilità
PA
Sostemibilità
Sicurezza
Digital Economy
CODICE STARTUP
Imprenditoria femminile: come attingere ai fondi per le donne che fanno impresa
DECRETI
PNRR e Fascicolo Sanitario Elettronico: investimenti per oltre 600 milioni
IL DOCUMENTO
Competenze digitali, ecco il nuovo piano operativo nazionale
STRUMENTI
Da Istat e RGS gli indicatori per misurare la sostenibilità nel PNRR
STRATEGIE
PNRR – Piano nazionale di Ripresa e Resilienza: cos’è e novità
FONDI
Pnrr, ok della Ue alla seconda rata da 21 miliardi: focus su 5G e banda ultralarga
GREEN ENERGY
Energia pulita: Banca Sella finanzia i progetti green incentivati dal PNRR
TECNOLOGIA SOLIDALE
Due buone notizie digitali: 500 milioni per gli ITS e l’inizio dell’intranet veloce in scuole e ospedali
INNOVAZIONE
Competenze digitali e InPA cruciali per raggiungere gli obiettivi del Pnrr
STRATEGIE
PA digitale 2026, come gestire i fondi PNRR in 5 fasi: ecco la proposta
ANALISI
Value-based healthcare: le esperienze in Italia e il ruolo del PNRR
Strategie
Accordi per l’innovazione, per le imprese altri 250 milioni
Strategie
PNRR, opportunità e sfide per le smart city
Strategie
Brevetti, il Mise mette sul piatto 8,5 milioni
Strategie
PNRR e opere pubbliche, la grande sfida per i Comuni e perché bisogna pensare digitale
Formazione
Trasferimento tecnologico, il Mise mette sul piatto 7,5 milioni
Strategie
PSN e Strategia Cloud Italia: a che punto siamo e come supportare la PA in questo percorso
Dispersione idrica
Siccità: AI e analisi dei dati possono ridurre gli sprechi d’acqua. Ecco gli interventi necessari
PNRR
Cloud, firmato il contratto per l’avvio di lavori del Polo strategico
Formazione
Competenze digitali, stanziati 48 milioni per gli Istituti tecnologici superiori
Iniziative
Digitalizzazione delle reti idriche: oltre 600 milioni per 21 progetti
Competenze e competitività
PNRR, così i fondi UE possono rilanciare la ricerca e l’Università
Finanziamenti
PNRR, si sbloccano i fondi per l’agrisolare
Sanità post-pandemica
PNRR, Missione Salute: a che punto siamo e cosa resta da fare
Strategie
Sovranità e autonomia tecnologica nazionale: come avviare un processo virtuoso e sostenibile
La relazione
Pnrr e PA digitale, l’alert della Corte dei conti su execution e capacità di spesa
L'editoriale
Elezioni 2022, la sfida digitale ai margini del dibattito politico
Strategie
Digitale, il monito di I-Com: “Senza riforme Pnrr inefficace”
Transizione digitale
Pnrr: arrivano 321 milioni per cloud dei Comuni, spazio e mobilità innovativa
L'analisi I-COM
Il PNRR alla prova delle elezioni: come usare bene le risorse e centrare gli obiettivi digitali
Cineca
Quantum computing, una svolta per la ricerca: lo scenario europeo e i progetti in corso
L'indice europeo
Desi, l’Italia scala due posizioni grazie a fibra e 5G. Ma è (ancora) allarme competenze
L'approfondimento
PNRR 2, ecco tutte le misure per cittadini e imprese: portale sommerso, codice crisi d’impresa e sismabonus, cosa cambia
Servizi digitali
PNRR e trasformazione digitale: ecco gli investimenti e le riforme previste per la digitalizzazione della PA
Legal health
Lo spazio europeo dei dati sanitari: come circoleranno le informazioni sulla salute nell’Unione Europea
Servizi digitali
PNRR e PA digitale: non dimentichiamo la dematerializzazione
Digital Healthcare transformation
La trasformazione digitale degli ospedali
Governance digitale
PA digitale, è la volta buona? Così misure e risorse del PNRR possono fare la differenza
Servizi digitali
Comuni e digitale, come usare il PNRR senza sbagliare
La survey
Pnrr e digitale accoppiata vincente per il 70% delle pmi italiane
Missione salute
Fascicolo Sanitario Elettronico alla prova del PNRR: limiti, rischi e opportunità
Servizi pubblici
PNRR: come diventeranno i siti dei comuni italiani grazie alle nuove risorse
Skill gap
PNRR, la banda ultra larga crea 20.000 nuovi posti di lavoro
Il Piano
Spazio, Colao fa il punto sul Pnrr: i progetti verso la milestone 2023
FORUMPA2022
PNRR e trasformazione digitale: rivedi i Talk di FORUM PA 2022 in collaborazione con le aziende partner
I contratti
Avio, 340 milioni dal Pnrr per i nuovi propulsori a metano
Next Generation EU
PNRR, a che punto siamo e cosa possono aspettarsi le aziende private
Fondi
Operativo il nuovo portale del MISE con tutti i finanziamenti per le imprese
Servizi comunali
Il PNRR occasione unica per i Comuni digitali: strumenti e risorse per enti e cittadini
Healthcare data platform
PNRR dalla teoria alla pratica: tecnologie e soluzioni per l’innovazione in Sanità
Skill
Competenze digitali, partono le Reti di facilitazione
Gli obiettivi
Scuola 4.0, PNRR ultima chance: ecco come cambierà il sistema formativo
Sistema Paese
PNRR 2, è il turno della space economy
FORUM PA 2022
FORUM PA 2022: la maturità digitale dei comuni italiani rispetto al PNRR
Analisi
PNRR: dalla Ricerca all’impresa, una sfida da cogliere insieme
Innovazione
Pnrr, il Dipartimento per la Trasformazione digitale si riorganizza
FORUM PA 2022
PA verde e sostenibile: il ruolo di PNRR, PNIEC, energy management e green public procurement
Analisi
PNRR, Comuni e digitalizzazione: tutto su fondi e opportunità, in meno di 3 minuti. Guarda il video!
Rapporti
Competenze digitali e servizi automatizzati pilastri del piano Inps
Analisi
Attuazione del PNRR: il dialogo necessario tra istituzioni e società civile. Rivedi lo Scenario di FORUM PA 2022
Progetti
Pnrr, fondi per il Politecnico di Torino. Fra i progetti anche IS4Aerospace
Analisi
PNRR, Colao fa il punto sulla transizione digitale dell’Italia: «In linea con tutte le scadenze»
La Svolta
Ict, Istat “riclassifica” i professionisti. Via anche al catalogo dati sul Pnrr
Analisi
Spazio, Colao fa il punto sul Pnrr: i progetti verso la milestone 2023
FORUM PA 2022
Ecosistema territoriale sostenibile: l’Emilia Romagna tra FESR e PNRR
Il Piano
Innovazione, il Mise “centra” gli obiettivi Pnrr: attivati 17,5 miliardi
Analisi
PNRR: raggiunti gli obiettivi per il primo semestre 2022. Il punto e qualche riflessione
Analisi
PNRR: dal dialogo tra PA e società civile passa il corretto monitoraggio dei risultati, tra collaborazione e identità dei luoghi
Webinar
Comuni e PNRR: un focus sui bandi attivi o in pubblicazione
Analisi
Formazione 4.0: cos’è e come funziona il credito d’imposta
PA e Sicurezza
PA e sicurezza informatica: il ruolo dei territori di fronte alle sfide della digitalizzazione
PA e sicurezza
PNRR e servizi pubblici digitali: sfide e opportunità per Comuni e Città metropolitane
Water management
Water management in Italia: verso una transizione “smart” e “circular” 
LE RISORSE
Transizione digitale, Simest apre i fondi Pnrr alle medie imprese
Prospettive
Turismo, cultura e digital: come spendere bene le risorse del PNRR
Analisi
Smart City: quale contributo alla transizione ecologica
Decarbonizzazione
Idrogeno verde, 450 milioni € di investimenti PNRR, Cingolani firma
Unioncamere
PNRR, imprese in ritardo: ecco come le Camere di commercio possono aiutare
I fondi
Industria 4.0: solo un’impresa su tre pronta a salire sul treno Pnrr
CODICE STARTUP
Imprenditoria femminile: come attingere ai fondi per le donne che fanno impresa
DECRETI
PNRR e Fascicolo Sanitario Elettronico: investimenti per oltre 600 milioni
IL DOCUMENTO
Competenze digitali, ecco il nuovo piano operativo nazionale
STRUMENTI
Da Istat e RGS gli indicatori per misurare la sostenibilità nel PNRR
STRATEGIE
PNRR – Piano nazionale di Ripresa e Resilienza: cos’è e novità
FONDI
Pnrr, ok della Ue alla seconda rata da 21 miliardi: focus su 5G e banda ultralarga
GREEN ENERGY
Energia pulita: Banca Sella finanzia i progetti green incentivati dal PNRR
TECNOLOGIA SOLIDALE
Due buone notizie digitali: 500 milioni per gli ITS e l’inizio dell’intranet veloce in scuole e ospedali
INNOVAZIONE
Competenze digitali e InPA cruciali per raggiungere gli obiettivi del Pnrr
STRATEGIE
PA digitale 2026, come gestire i fondi PNRR in 5 fasi: ecco la proposta
ANALISI
Value-based healthcare: le esperienze in Italia e il ruolo del PNRR
Strategie
Accordi per l’innovazione, per le imprese altri 250 milioni
Strategie
PNRR, opportunità e sfide per le smart city
Strategie
Brevetti, il Mise mette sul piatto 8,5 milioni
Strategie
PNRR e opere pubbliche, la grande sfida per i Comuni e perché bisogna pensare digitale
Formazione
Trasferimento tecnologico, il Mise mette sul piatto 7,5 milioni
Strategie
PSN e Strategia Cloud Italia: a che punto siamo e come supportare la PA in questo percorso
Dispersione idrica
Siccità: AI e analisi dei dati possono ridurre gli sprechi d’acqua. Ecco gli interventi necessari
PNRR
Cloud, firmato il contratto per l’avvio di lavori del Polo strategico
Formazione
Competenze digitali, stanziati 48 milioni per gli Istituti tecnologici superiori
Iniziative
Digitalizzazione delle reti idriche: oltre 600 milioni per 21 progetti
Competenze e competitività
PNRR, così i fondi UE possono rilanciare la ricerca e l’Università
Finanziamenti
PNRR, si sbloccano i fondi per l’agrisolare
Sanità post-pandemica
PNRR, Missione Salute: a che punto siamo e cosa resta da fare
Strategie
Sovranità e autonomia tecnologica nazionale: come avviare un processo virtuoso e sostenibile
La relazione
Pnrr e PA digitale, l’alert della Corte dei conti su execution e capacità di spesa
L'editoriale
Elezioni 2022, la sfida digitale ai margini del dibattito politico
Strategie
Digitale, il monito di I-Com: “Senza riforme Pnrr inefficace”
Transizione digitale
Pnrr: arrivano 321 milioni per cloud dei Comuni, spazio e mobilità innovativa
L'analisi I-COM
Il PNRR alla prova delle elezioni: come usare bene le risorse e centrare gli obiettivi digitali
Cineca
Quantum computing, una svolta per la ricerca: lo scenario europeo e i progetti in corso
L'indice europeo
Desi, l’Italia scala due posizioni grazie a fibra e 5G. Ma è (ancora) allarme competenze
L'approfondimento
PNRR 2, ecco tutte le misure per cittadini e imprese: portale sommerso, codice crisi d’impresa e sismabonus, cosa cambia
Servizi digitali
PNRR e trasformazione digitale: ecco gli investimenti e le riforme previste per la digitalizzazione della PA
Legal health
Lo spazio europeo dei dati sanitari: come circoleranno le informazioni sulla salute nell’Unione Europea
Servizi digitali
PNRR e PA digitale: non dimentichiamo la dematerializzazione
Digital Healthcare transformation
La trasformazione digitale degli ospedali
Governance digitale
PA digitale, è la volta buona? Così misure e risorse del PNRR possono fare la differenza
Servizi digitali
Comuni e digitale, come usare il PNRR senza sbagliare
La survey
Pnrr e digitale accoppiata vincente per il 70% delle pmi italiane
Missione salute
Fascicolo Sanitario Elettronico alla prova del PNRR: limiti, rischi e opportunità
Servizi pubblici
PNRR: come diventeranno i siti dei comuni italiani grazie alle nuove risorse
Skill gap
PNRR, la banda ultra larga crea 20.000 nuovi posti di lavoro
Il Piano
Spazio, Colao fa il punto sul Pnrr: i progetti verso la milestone 2023
FORUMPA2022
PNRR e trasformazione digitale: rivedi i Talk di FORUM PA 2022 in collaborazione con le aziende partner
I contratti
Avio, 340 milioni dal Pnrr per i nuovi propulsori a metano
Next Generation EU
PNRR, a che punto siamo e cosa possono aspettarsi le aziende private
Fondi
Operativo il nuovo portale del MISE con tutti i finanziamenti per le imprese
Servizi comunali
Il PNRR occasione unica per i Comuni digitali: strumenti e risorse per enti e cittadini
Healthcare data platform
PNRR dalla teoria alla pratica: tecnologie e soluzioni per l’innovazione in Sanità
Skill
Competenze digitali, partono le Reti di facilitazione
Gli obiettivi
Scuola 4.0, PNRR ultima chance: ecco come cambierà il sistema formativo
Sistema Paese
PNRR 2, è il turno della space economy
FORUM PA 2022
FORUM PA 2022: la maturità digitale dei comuni italiani rispetto al PNRR
Analisi
PNRR: dalla Ricerca all’impresa, una sfida da cogliere insieme
Innovazione
Pnrr, il Dipartimento per la Trasformazione digitale si riorganizza
FORUM PA 2022
PA verde e sostenibile: il ruolo di PNRR, PNIEC, energy management e green public procurement
Analisi
PNRR, Comuni e digitalizzazione: tutto su fondi e opportunità, in meno di 3 minuti. Guarda il video!
Rapporti
Competenze digitali e servizi automatizzati pilastri del piano Inps
Analisi
Attuazione del PNRR: il dialogo necessario tra istituzioni e società civile. Rivedi lo Scenario di FORUM PA 2022
Progetti
Pnrr, fondi per il Politecnico di Torino. Fra i progetti anche IS4Aerospace
Analisi
PNRR, Colao fa il punto sulla transizione digitale dell’Italia: «In linea con tutte le scadenze»
La Svolta
Ict, Istat “riclassifica” i professionisti. Via anche al catalogo dati sul Pnrr
Analisi
Spazio, Colao fa il punto sul Pnrr: i progetti verso la milestone 2023
FORUM PA 2022
Ecosistema territoriale sostenibile: l’Emilia Romagna tra FESR e PNRR
Il Piano
Innovazione, il Mise “centra” gli obiettivi Pnrr: attivati 17,5 miliardi
Analisi
PNRR: raggiunti gli obiettivi per il primo semestre 2022. Il punto e qualche riflessione
Analisi
PNRR: dal dialogo tra PA e società civile passa il corretto monitoraggio dei risultati, tra collaborazione e identità dei luoghi
Webinar
Comuni e PNRR: un focus sui bandi attivi o in pubblicazione
Analisi
Formazione 4.0: cos’è e come funziona il credito d’imposta
PA e Sicurezza
PA e sicurezza informatica: il ruolo dei territori di fronte alle sfide della digitalizzazione
PA e sicurezza
PNRR e servizi pubblici digitali: sfide e opportunità per Comuni e Città metropolitane
Water management
Water management in Italia: verso una transizione “smart” e “circular” 
LE RISORSE
Transizione digitale, Simest apre i fondi Pnrr alle medie imprese
Prospettive
Turismo, cultura e digital: come spendere bene le risorse del PNRR
Analisi
Smart City: quale contributo alla transizione ecologica
Decarbonizzazione
Idrogeno verde, 450 milioni € di investimenti PNRR, Cingolani firma
Unioncamere
PNRR, imprese in ritardo: ecco come le Camere di commercio possono aiutare
I fondi
Industria 4.0: solo un’impresa su tre pronta a salire sul treno Pnrr

Articoli correlati