analisi giuridica

DeepNude, la legge tutela male le donne “spogliate” con l’intelligenza artificiale

Il Garante per la protezione dei dati personali ha aperto un’istruttoria sul social network Telegram perché rende disponibile un software in grado di “spogliare” virtualmente una persona attraverso l’impiego dell’intelligenza artificiale deep fake. Ma le leggi sono ancora inadeguate a tutelare le vittime, ecco perché

Pubblicato il 24 Ott 2020

Massimo Borgobello

Avvocato a Udine, co-founder dello Studio Legale Associato BCBLaw, PHD e DPO Certificato 11697:2017

Deep Nude

Il Garante ha aperto un’istruttoria sul caso DeepNude, ossia il fatto che circa 700mila donne sarebbero state “denudate” virtualmente attraverso l’utilizzo di un programma disponibile su Telegram. Un fenomeno con cui dovremo fare i conti sempre più spesso. Ecco perché sarebbe urgente un intervento legislativo per colmare le attuali lacune nelle tutele delle vittime. 

Perché il caso Deepnude è importante e lo sarà sempre più

Tecnicamente, il programma usa la stessa tecnica di intelligenza artificiale dei deepfake.

Al di là della specifica applicazione, la problematica è attuale e sarà sempre più all’ordine del giorno perché il deep fake si ottiene attraverso l’utilizzo di una tecnologia ormai accessibile e già diffusa.

In altre parole, dovremo imparare a tutelarci da situazioni in cui la nostra immagine, manipolata attraverso l’intelligenza artificiale, venga utilizzata per i più svariati scopi, da quello satirico (come avvenuto sulla celebre trasmissione televisiva “Striscia la Notizia”) ad altri che possono ledere l’immagine personale e professionale di ciascuno di noi, fino ad integrare vere e proprie – a volte, molto gravi – ipotesi di reato.

I reati di DeepNude e di simili casi

Prime ipotesi penalmente rilevanti (se parliamo di persone maggiorenni): diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti, minaccia e sextortion.

Ovviamente la prima domanda che sorge spontanea è: si commette reato a realizzare un deep fake del tipo realizzabile con DeepNude? La risposta non è scontata.

Il reato di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti, introdotta di recente, può essere invocata solo a determinate condizioni. L’art. 612 ter Codice penale, infatti, stabilisce che: “Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, dopo averli realizzati o sottratti, invia, consegna, cede, pubblica o diffonde immagini o video a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, senza il consenso delle persone rappresentate, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 5.000 a euro 15.000. La stessa pena si applica a chi, avendo ricevuto o comunque acquisito le immagini o i video di cui al primo comma, li invia, consegna, cede, pubblica o diffonde senza il consenso delle persone rappresentate al fine di recare loro nocumento”.

Detto altrimenti, il deep fake penalmente rilevante ai sensi della legge sul revenge porn sembrerebbe essere unicamente quello realizzato prima col consenso della persona offesa e poi diffuso senza il consenso di questa: questa lettura valorizzerebbe molto il dato testuale, nella parte in cui si parla di video o foto “destinati a rimanere privati”.

Il legislatore penale del 2019, già gravemente in ritardo all’epoca per aver lasciato privi di tutela soggetti deboli vittima di revenge porn, ha effettuato un intervento legislativo del tutto inadeguato a proteggere penalmente dalle minacce di ultimissima generazione.

Non è da escludere che la giurisprudenza, volendo colmare la lacuna, provi in qualche modo ad “estendere” al DeepNude l’applicabilità dell’art. 612 ter Codice penale, ma sarebbe un intervento ai limiti della legittimità, quando non addirittura oltre gli stessi.

Restando, quindi, le ipotesi “classiche”, anche queste non ideate per la tutela digitale.

Realizzare una videoripresa o fotografia manipolandola per renderla senza veli, in difetto di consenso altrui, mediante violenza, minaccia o inganno, può integrare il reato di cui all’art. 610 Cod. pen., ossia violenza privata. È un’ipotesi peculiare ed avveniristica di una fattispecie generale e non presenta particolarità specificità, se non quelle relative al mezzo tecnologico.

Allo stesso modo non vi è alcuna peculiarità nell’ipotesi di minaccia di diffusione di materiale foto/video sessualmente esplicito e manipolato artificialmente che ritragga altre persone: si verserà semplicemente nell’ipotesi di cui all’art. 612 cod. pen.

La c.d. sextortion è l’ipotesi più grave delle tre citate, ed è divenuto un fenomeno sociale, che col DeepNude rischia di espandersi ulteriormente, soprattutto tra minorenni in contesti di cyberbullismo.

Consiste nel minacciare la diffusione di materiale foto/video o di chat sessualmente esplicite – ed in questo caso, manipolate attraverso l’A.I.- per ottenere un’utilità, normalmente denaro.

È spesso difficile per gli organi inquirenti ricostruire i fatti che portano a questi reati, dato l’ovvio timore da parte delle “vittime” di incorrere nella vergogna che la diffusione della notizia della situazione in cui – spesso inconsapevolmente – si sono venute a trovare.

Sotto il profilo strettamente giuridico, questa ipotesi rientra a pieno titolo nell’ambito di punibilità della fattispecie – gravissima – prevista e punita dall’art. 629 Cod. pen., ossia l’estorsione.

La pornografia minorile virtuale

Ma è nell’ambito della pornografia minorile virtuale che questo tipo di applicazioni giocherà un ruolo estremamente rilevante.

Il reato di pedopornografia virtuale è previsto dall’art. 600 quater.1  Cod. pen. che estende le pene degli articoli 600 ter e quater alle ipotesi in cui le condotte siano relative a materiale virtuale.

Il secondo comma definisce le immagini virtuali come quelle realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.

Va quindi capito se “spogliare virtualmente” l’immagine di un minore mediante un’A.I possa integrare la fattispecie in discorso o se non integri direttamente le ipotesi non virtuali.

Ciò che è certo è che le foto dei minori non andrebbero diffuse sui canali social: se questa precauzione minima era necessaria già da anni, ora come ora diventa un imperativo categorico per qualunque genitore o parente, tenendo conto che anche le foto o video di famiglia semplicemente inviate via smartphone ai propri familiari e parenti sono comunque a rischio.

Sexting virtuale e DeepNude prodotti direttamente dalla persona interessata: quali tutele?

Già nel 2016, con riferimento alla produzione di materiale pedopornografico, la Cassazione ha affermato che “ai fini della configurabilità del reato contestato, è necessario che il produttore del materiale sia persona diversa dal minore raffigurato, in quanto, nella diversa ipotesi in cui sia quest’ultimo – di propria iniziativa e senza intervento altrui – a realizzare il materiale, difetta l’elemento costitutivo dell’utilizzo del minore da parte di un soggetto terzo, di cui al predetto art. 600 ter c.p., comma 1 (Cass. Sez. 3, n. 11675/16, Rv 266319)”.

Prosegue la Corte, affermando che “a partire da alcune sentenze di merito e dal testé citato precedente di questa Sezione, la dottrina ha denunciato un vuoto di tutela rispetto a pratiche di sexting sia primario che secondario, allorquando cioè il minore metta in rete materiale erotico e/o pornografico autoprodotto e che abbia sé stesso come soggetto o allorquando diffonda o divulghi materiale erotico e/o pornografico altrui di cui sia venuto in possesso su consenso, o anche a prescindere dal consenso dell’autore, se non addirittura in aperto dissenso. Sono fenomeni noti in particolare tra gli adolescenti la cui diffusività è in crescita”.

In altri termini: se la produzione di materiale sessualmente esplicito è effettuata dall’interessato – ancorché minorenne -, che poi lo fa circolare in prima persona, non c’è tutela penale.

Il principio può essere certamente esteso alle ipotesi di DeepNude autoprodotto e diffuso autonomamente, anche con riferimento ai maggiorenni.

Conclusioni

L’Autorità Garante fa bene a procedere con urgenza nei confronti di Telegram: sarebbe anche auspicabile una sanzione pesante.

Rimane, tuttavia, l’enorme vuoto di tutela penale che l’art. 612 ter non è in grado di colmare, perché pensato su situazioni che si verificavano già nei primi anni 2000.

Ancora una volta – l’ennesima – non si può che rilevare come l’ambiente digitale necessiti una regolamentazione a sé stante, per quanto la dottrina più retrograda si ostini a ritenere che si possa continuare ad incasellare in ipotesi pensate per la “vita in analogico” a situazioni ideate, nate e cresciute del tutto in ambiente digitale e sviluppate, addirittura, con intelligenza artificiale.

La riforma è urgente, il Legislatore del tutto inadeguato.

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