L’anonimizzazione è destinata a diventare un tema centrale della compliance in materia di protezione dei dati personali. Se il quadro normativo in evoluzione confermerà una interpretazione sempre più relativa del concetto di dato personale, in cui la qualificazione giuridica del dato dipende dal contesto e, in particolare, dal costo che il soggetto che tratta il dato dovrebbe sostenere per l’identificazione degli interessati – quantificabile, ad esempio, in termini di tempo di ricerca di informazioni o di utilizzo di risorse di calcolo – la prima e più radicale opzione di compliance (e di semplificazione) per i soggetti che trattano dati tenderà a consistere nella dimostrazione che lo scopo da essi perseguito possa essere raggiunto senza alcun trattamento di dati personali, in quanto i dati trattati risultano anonimizzati all’origine contro ogni ragionevole tentativo di re-identificazione.
unbundling dei dati
Il DMA vuole aprire i dati, ma l’anonimizzazione resta il nodo centrale
L’anonimizzazione dei dati assume un ruolo centrale nell’attuazione del Digital Markets Act, soprattutto per la condivisione delle query di ricerca prevista dall’art. 6(11). Il punto critico riguarda lo standard tecnico-giuridico necessario a ridurre il rischio di re-identificazione
Funzionario del Garante per la protezione dei dati personali, Titolare dell’insegnamento di intelligenza artificiale presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università LUISS Guido Carli

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