normativa europea

Regolamento Ue 2023/988: sicurezza dei prodotti, più tutele per i consumatori



Indirizzo copiato

Il Regolamento Ue 2023/988 è stato adottato per garantire la sicurezza dei prodotti che vengono messi in commercio all’interno del mercato europeo. Introduce nuove disposizioni per il controllo e la valutazione della conformità dei prodotti, nonché per la gestione dei rischi associati al loro uso di tali prodotti. Tutte le novità

Pubblicato il 29 giu 2023

Silvia Stefanelli

Studio Legale Stefanelli & Stefanelli

David Vaccarella

Studio Legale Stefanelli&Stefanelli



Car,Factory,Office:,Manager,Talks,With,Senior,Engineer,,Use,Tablet

Il nuovo Regolamento Ue 2023/988 sulla sicurezza generale dei prodotti, pubblicato in GUCE il 23 maggio 2023 è già entrato in vigore, ma si applicherà a far data dal 13 dicembre 2024, data in cui dovrà considerarsi abrogata la precedente direttiva 2001/95/CE.

La novità più attesa e forse di maggior importanza attiene alla regolamentazione del mercato online (ovviamente non presente nella Dir. 2001/95, essendo all’epoca lo sviluppo dell’e-commerce ancora agli arbori).

Il nuovo Regolamento

Il nuovo regolamento nasce proprio dalla consapevolezza che la precedente Direttiva sulla sicurezza generale dei prodotti (l’appena citata Dir 2001/95/CEE) non è più – oggi – strumento sufficiente e adeguato agli sviluppi connessi alle nuove tecnologie e alle vendite online.

Altra impellente necessità alla base della nuova disciplina è stata l’esigenza di allineare le regole sulla sicurezza generale dei prodotti (come devono essere realizzati e commercializzati) con le (numerose) discipline intervenute sul mercato: dalla Decisione 768/2008/CE del New legislative Framework (madre di tutti i nuovi regolamenti da prodotto) alla Dir. 2019/771 sulla conformità delle merci e i rimedi in caso di difetti di conformità, al Reg. UE 2019/881 che introduce un quadro dell’UE per la certificazione sulla cybersicurezza per prodotti, servizi e processi delle TIC, al Reg. UE 2019/1020 sulla vigilanza del mercato.

Vediamo allora quali sono le principali novità introdotte con il nuovo regolamento.

L’ambito di applicazione del Regolamento Ue 2023/988

Esattamente come era per la direttiva, il nuovo Regolamento sulla Sicurezza dei prodotti trova applicazione per prodotti immessi sul mercato (messi a disposizione sul mercato ) nella “misura in cui non esistano disposizioni specifiche del diritto dell’Unione aventi lo stesso obiettivo che disciplinano la sicurezza dei prodotti in questione” (art. 2) .

In altre parole: ove esista una cosiddetta “disciplina verticale” da prodotto (es Reg. Ue 2017/745 sui dispositivi medici) si applica in primis la disciplina specifica, mentre il Regolamento Ue sulla sicurezza generale dei prodotti (che è una c.d. “disciplina orizzontale”) si applica solo per le parti non specificamente regolate dalla disciplina verticale (con svariati problemi in fase di interpretazione ed applicazione).

Il “Regolamento” prende il posto della “Direttiva”

Come ormai in quasi tutti i settori, si passa da una Direttiva ad una Regolamento, strumento legislativo comunitario molto più forte in quanto direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Nel caso di specie, la scelta dello strumento giuridico del Regolamento è stata dettata dalla necessità di garantire l’uniformità della normativa all’interno di tutti gli Stati membri, senza che agli stessi fosse lasciato alcun margine di discrezionalità (Considerando 3).

Alcune materie rimangono però di competenza degli Stati membri: nello specifico le sanzioni che dovranno essere definite da ogni singolo stato membro entro il 13 dicembre 2024.

La disposizione sui prodotti venduti online

La novità più attesa e forse di maggior importanza attiene alla regolamentazione del mercato online.

Sul punto, l’art. 4 del regolamento stabilisce

“I prodotti messi in vendita online o tramite altri canali di vendita a distanza sono considerati messi a disposizione sul mercato se l’offerta è destinata ai consumatori dell’Unione. Un’offerta di vendita è da considerarsi destinata ai consumatori dell’Unione quando l’operatore economico interessato indirizza, con qualsiasi mezzo, le proprie attività verso uno o più Stati membri”.

Con questa previsione, il legislatore ha voluto equiparare la vendita online con quella offline: infatti, per soggiacere alla disciplina del regolamento, è sufficiente che un prodotto presentato on line per la vendita e che tale vendita sia destinata ai consumatori dell’Unione.

A ben vedere, tale previsione normativa non rappresenta una novità del nostro ordinamento giuridico. Infatti, numerose legislazioni armonizzate di prodotto c.d. “verticali” (normative che regolano specifici prodotti come i dispositivi medici, le macchine, o i prodotti a bassa tensione prescrivendo dei requisiti di sicurezza e prestazione a livello comunitario) già prevedevano un’analoga prescrizione per disciplinare i prodotti venduti online.

Il regolamento perde però l’occasione di definire quando una offerta on line deve considerarsi “destinata ai consumatori dell’Unione”.

In tal senso, è verosimile che verranno prese in considerazione le indicazioni della Guida Blu sull’attuazione della normativa UE sui prodotti 2022 (documento interpretativo non vincolante emanato dalla Commissione Europea).

In tale documento si afferma che per determinare se un sito web si rivolga agli utilizzatori finali dell’Unione occorre effettuare una valutazione caso per caso valutando altresì:

  • l’area geografica dove è possibile effettuare la consegna;
  • le lingue disponibili utilizzate per l’offerta e gli ordini;
  • le opzioni di pagamento.

L’ampliamento del concetto di “prodotto sicuro”

Si amplia poi anche la nozione di “prodotto sicuro”. Mentre la Dir 2001/95 stabiliva che la sicurezza del prodotto (quindi la sua commercializzabilità) doveva tenere in considerazione le caratteristiche del prodotto, il suo imballaggio, il suo effetto su altri prodotti, la sua presentazione, la sua etichettatura e le categorie di consumatori, il legislatore del Regolamento introduce una norma ad hoc allargando molto i criteri di valutazione.

L’art. 6 richiede infatti che vengano presi in considerazione anche:

“[..] c) l’effetto che altri prodotti potrebbero avere sul prodotto da valutare [..];

d) [..] l’etichettatura relativa all’età di idoneità per i bambini, le eventuali avvertenze e istruzioni per l’uso e lo smaltimento sicuri nonché qualsiasi altra indicazione o informazione relativa al prodotto;

e) le categorie di consumatori che utilizzano il prodotto, in particolare valutando i rischi per i consumatori vulnerabili come i bambini, gli anziani e le persone con disabilità, nonché l’impatto delle differenze di genere sulla salute e la sicurezza;

f) l’aspetto del prodotto quando può indurre i consumatori a utilizzarlo in modo diverso da quello per cui è stato progettato [..];

g) laddove lo imponga la natura del prodotto, le adeguate caratteristiche di cibersicurezza necessarie per proteggere il prodotto da influenze esterne, compresi terzi malintenzionati, se tale influenza potrebbe avere un impatto sulla sicurezza del prodotto, compresa la possibile perdita di interconnessione;

h) se richiesto dalla natura del prodotto, le funzionalità evolutive, di apprendimento e predittive del prodotto.”

Rilevante ovviamente la lettera g) che espressamente richiama la cybersecurity, la protezione da attacchi esterni che possano incidere sul prodotto, la possibile perdita di interconnessione.

Le discipline specifiche per gli operatori economici

In linea con il New Legislative Framework del 2008 (e quindi con tutte i nuovi regolamenti di prodotti “verticali”), il reg. 2023/988 introduce discipline specifiche per tutti gli operatori economici (mentre la direttiva che si limitava ad indicare gli obblighi del fabbricante e del distributore in due brevi paragrafi) definendo anche nel dettaglio compiti e responsabilità: nello specifico vengono definiti gli obblighi del fabbricante (art. 9) del rappresentante autorizzato (art. 10), dell’importatore (art. 11) dei distributori (art. 12).

Ogni operatore economico ha poi – a seconda del ruolo – obblighi inerenti alla verifica della sicurezza dei prodotti, alla loro conservazione e immagazzinamento, alla cooperazione e comunicazione con gli altri operatori economici e con le autorità di vigilanza e ai rimedi da attuare in caso di prodotto pericoloso.

L’immissione sul mercato dell’Unione dei prodotti di fabbricanti extra UE

Il fabbricante che non ha sede nello spazio economico europeo può (ma non è obbligato) a nominare un rappresentante autorizzato sul territorio comunitario (comunemente chiamato “mandatario”).

Tuttavia, l’art. 16 stabilisce che, per poter immettere sul mercato UE un prodotto il cui fabbricante è extra UE, vi deve comunque essere un operatore economico stabilito nell’Unione che svolge i compiti di cui all’art. 4, par. 2 e 3, reg. 2019/1020.

Più esattamente:

  • Verificare che la documentazione tecnica sia stata redatta e che sia conforme ai requisiti stabiliti dal regolamento in commento così come verificare che il prodotto sia conforme;
  • Fornire alle autorità di vigilanza la documentazione necessaria alla dimostrazione della conformità del prodotto;
  • Informare e cooperare con le autorità di vigilanza del mercato quando un prodotto presenti un rischio, e garantire che venga adottata un’azione correttiva per rimediare ad una non conformità.

Quindi potrà essere tenuto a rispettare questi obblighi alternativamente l’importatore, il rappresentante autorizzato o, nel caso non fossero indicati altri soggetti, il fornitore di servizi di logistica stabilito nell’Unione.

In ogni caso, il soggetto che svolge questi compiti dovrà essere menzionato sul prodotto, sull’imballaggio o in un documento di accompagnamento.

Palese quindi che la c.d. catena commerciale (importatore e distributori) si troveranno di fronte ad adempimenti molto più complessi ed articolati, divenendo elementi cardine non solo del processo economico ma anche di quello regolatorio.

Obblighi a carico delle “piattaforme online di vendita”

Le cosiddette “piattaforme online di vendita” (Amazon, ecc..) diventano soggetti attivi sul mercato digitale.

Sono espressamente definite all’art. 3 punto 14 come “fornitori di un mercato online”: “[fornitori] di un servizio di intermediazione che utilizza[no] un’interfaccia online che consente ai consumatori di concludere contratti a distanza con operatori commerciali per la vendita di prodotti”.

Trovano poi una disciplina specifica – molto ampia ed articolata – all’art. 22 che prevede alcuni obblighi in capo alle stesse, fra cui:

  • la loro registrazione sul portale Safety Gate (un portale web che consente ai consumatori di presentare reclami, di scambiare informazioni fra le autorità nazionali e la Commissione, di comunicare eventuali incidenti o prodotti pericolosi);
  • l’indicazione del loro punto di contatto unico che consente ai destinatari dei prodotti di comunicare direttamente con loro sul portale Safety Gate (che in realtà è già un obbligo ai sensi del reg. 2022/2065 sul mercato unico dei servizi digitali);
  • la disposizione di processi interni per la sicurezza dei prodotti;
  • di rendere note ai consumatori le informazioni relative al fabbricante o alla persona responsabile dell’immissione di cui al menzionato art. 16, l’identificazione del prodotto e delle eventuali avvertenze sui prodotti

Inoltre, le autorità di vigilanza avranno il potere – ove necessario – di emettere un cd. “ordine” che impegna i fornitori dei mercati online ad eliminare un contenuto specifico o ad inserire una specifica avvertenza che si riferisca all’offerta di un prodotto pericoloso.

Anche in questo caso, si passa ad un mero ruolo commerciale di vendita ad un ruolo di soggetto attivo nel controllo del compliance del prodotto.

Qui sarà molto interessante vedere quali sanzioni verranno previste e come verranno applicate.

Diritti dei consumatori

Il regolamento dedica poi un intero capo al diritto di informazione e rimedio dei consumatori.

Nello specifico viene stabilito che gli Stati membri devono fornire ai consumatori l’opportunità di sporgere reclami alle autorità competenti rispetto alla sicurezza dei prodotti (art. 33, par. 4).

Inoltre, i consumatori hanno il diritto ai sensi dell’art. 35 di ricevere informazioni dagli operatori economici rispetto agli avvisi di sicurezza relativi ai prodotti. Tali avvisi di sicurezza generalmente prendono la forma di “avvisi di richiamo”. L’avviso di richiamo deve consentire al consumatore che lo riceve di essere reso edotto di tutte le informazioni necessarie per l’identificazione del prodotto e del pericolo associato allo stesso.

Per quanto riguarda i rimedi, il legislatore comunitario, in siffatti casi, ha stabilito all’art. 37 che l’operatore economico responsabile del richiamo deve offrire al consumatore la scelta fra almeno due dei tre seguenti rimedi:

  • riparazione del prodotto richiamato;
  • sostituzione del prodotto richiamato;
  • adeguato rimborso del valore del prodotto richiamato.

Conclusioni

Il regolamento è molto ampio ed articolato: in questo articolo abbiamo percorso solo i tratti più rilevanti.

Volendo però fare una sintesi degli aspetti più rilevanti:

  • un impatto molto importante sul mercato dei prodotti che non hanno una disciplina verticale: evidente corollario sarà la necessità delle aziende di attuare delle strategie di compliance e commerciali che non le lascino impreparate al momento dell’effettiva efficacia del regolamento, ossia il 13 dicembre 2024.
  • una parificazione delle vendite online a quelle offline, così come la determinazione degli obblighi dei fornitori di mercati online, rappresentano novità interessanti (sebbene in determinati settori fossero già presenti delle disposizioni analoghe) che determineranno dei cambiamenti negli equilibri di mercato nella catena di fornitura dei prodotti. Si pensi alla responsabilità che deve assumersi il fornitore di un mercato online quando non sono presenti sul territorio comunitario né il fabbricante né l’importatore
  • tutele e garanzie aggiuntive ai consumatori attraverso, ad esempio, all’introduzione di nuovi diritti di informazione o rimedio. Inoltre, con i nuovi obblighi di tracciabilità del prodotto e di cooperazione con le autorità competenti, gli operatori economici dovranno abbandonare l’idea di agire come monoliti e dovranno prendere consapevolezza di agire all’interno di un sistema in cui tutti gli operatori sono interdipendenti.

Speciale PNRR

Tutti
Incentivi
Salute digitale
Formazione
Analisi
Sostenibilità
PA
Sostemibilità
Sicurezza
Digital Economy
CODICE STARTUP
Imprenditoria femminile: come attingere ai fondi per le donne che fanno impresa
DECRETI
PNRR e Fascicolo Sanitario Elettronico: investimenti per oltre 600 milioni
IL DOCUMENTO
Competenze digitali, ecco il nuovo piano operativo nazionale
STRUMENTI
Da Istat e RGS gli indicatori per misurare la sostenibilità nel PNRR
STRATEGIE
PNRR – Piano nazionale di Ripresa e Resilienza: cos’è e novità
FONDI
Pnrr, ok della Ue alla seconda rata da 21 miliardi: focus su 5G e banda ultralarga
GREEN ENERGY
Energia pulita: Banca Sella finanzia i progetti green incentivati dal PNRR
TECNOLOGIA SOLIDALE
Due buone notizie digitali: 500 milioni per gli ITS e l’inizio dell’intranet veloce in scuole e ospedali
INNOVAZIONE
Competenze digitali e InPA cruciali per raggiungere gli obiettivi del Pnrr
STRATEGIE
PA digitale 2026, come gestire i fondi PNRR in 5 fasi: ecco la proposta
ANALISI
Value-based healthcare: le esperienze in Italia e il ruolo del PNRR
Strategie
Accordi per l’innovazione, per le imprese altri 250 milioni
Strategie
PNRR, opportunità e sfide per le smart city
Strategie
Brevetti, il Mise mette sul piatto 8,5 milioni
Strategie
PNRR e opere pubbliche, la grande sfida per i Comuni e perché bisogna pensare digitale
Formazione
Trasferimento tecnologico, il Mise mette sul piatto 7,5 milioni
Strategie
PSN e Strategia Cloud Italia: a che punto siamo e come supportare la PA in questo percorso
Dispersione idrica
Siccità: AI e analisi dei dati possono ridurre gli sprechi d’acqua. Ecco gli interventi necessari
PNRR
Cloud, firmato il contratto per l’avvio di lavori del Polo strategico
Formazione
Competenze digitali, stanziati 48 milioni per gli Istituti tecnologici superiori
Iniziative
Digitalizzazione delle reti idriche: oltre 600 milioni per 21 progetti
Competenze e competitività
PNRR, così i fondi UE possono rilanciare la ricerca e l’Università
Finanziamenti
PNRR, si sbloccano i fondi per l’agrisolare
Sanità post-pandemica
PNRR, Missione Salute: a che punto siamo e cosa resta da fare
Strategie
Sovranità e autonomia tecnologica nazionale: come avviare un processo virtuoso e sostenibile
La relazione
Pnrr e PA digitale, l’alert della Corte dei conti su execution e capacità di spesa
L'editoriale
Elezioni 2022, la sfida digitale ai margini del dibattito politico
Strategie
Digitale, il monito di I-Com: “Senza riforme Pnrr inefficace”
Transizione digitale
Pnrr: arrivano 321 milioni per cloud dei Comuni, spazio e mobilità innovativa
L'analisi I-COM
Il PNRR alla prova delle elezioni: come usare bene le risorse e centrare gli obiettivi digitali
Cineca
Quantum computing, una svolta per la ricerca: lo scenario europeo e i progetti in corso
L'indice europeo
Desi, l’Italia scala due posizioni grazie a fibra e 5G. Ma è (ancora) allarme competenze
L'approfondimento
PNRR 2, ecco tutte le misure per cittadini e imprese: portale sommerso, codice crisi d’impresa e sismabonus, cosa cambia
Servizi digitali
PNRR e trasformazione digitale: ecco gli investimenti e le riforme previste per la digitalizzazione della PA
Legal health
Lo spazio europeo dei dati sanitari: come circoleranno le informazioni sulla salute nell’Unione Europea
Servizi digitali
PNRR e PA digitale: non dimentichiamo la dematerializzazione
Digital Healthcare transformation
La trasformazione digitale degli ospedali
Governance digitale
PA digitale, è la volta buona? Così misure e risorse del PNRR possono fare la differenza
Servizi digitali
Comuni e digitale, come usare il PNRR senza sbagliare
La survey
Pnrr e digitale accoppiata vincente per il 70% delle pmi italiane
Missione salute
Fascicolo Sanitario Elettronico alla prova del PNRR: limiti, rischi e opportunità
Servizi pubblici
PNRR: come diventeranno i siti dei comuni italiani grazie alle nuove risorse
Skill gap
PNRR, la banda ultra larga crea 20.000 nuovi posti di lavoro
Il Piano
Spazio, Colao fa il punto sul Pnrr: i progetti verso la milestone 2023
FORUMPA2022
PNRR e trasformazione digitale: rivedi i Talk di FORUM PA 2022 in collaborazione con le aziende partner
I contratti
Avio, 340 milioni dal Pnrr per i nuovi propulsori a metano
Next Generation EU
PNRR, a che punto siamo e cosa possono aspettarsi le aziende private
Fondi
Operativo il nuovo portale del MISE con tutti i finanziamenti per le imprese
Servizi comunali
Il PNRR occasione unica per i Comuni digitali: strumenti e risorse per enti e cittadini
Healthcare data platform
PNRR dalla teoria alla pratica: tecnologie e soluzioni per l’innovazione in Sanità
Skill
Competenze digitali, partono le Reti di facilitazione
Gli obiettivi
Scuola 4.0, PNRR ultima chance: ecco come cambierà il sistema formativo
Sistema Paese
PNRR 2, è il turno della space economy
FORUM PA 2022
FORUM PA 2022: la maturità digitale dei comuni italiani rispetto al PNRR
Analisi
PNRR: dalla Ricerca all’impresa, una sfida da cogliere insieme
Innovazione
Pnrr, il Dipartimento per la Trasformazione digitale si riorganizza
FORUM PA 2022
PA verde e sostenibile: il ruolo di PNRR, PNIEC, energy management e green public procurement
Analisi
PNRR, Comuni e digitalizzazione: tutto su fondi e opportunità, in meno di 3 minuti. Guarda il video!
Rapporti
Competenze digitali e servizi automatizzati pilastri del piano Inps
Analisi
Attuazione del PNRR: il dialogo necessario tra istituzioni e società civile. Rivedi lo Scenario di FORUM PA 2022
Progetti
Pnrr, fondi per il Politecnico di Torino. Fra i progetti anche IS4Aerospace
Analisi
PNRR, Colao fa il punto sulla transizione digitale dell’Italia: «In linea con tutte le scadenze»
La Svolta
Ict, Istat “riclassifica” i professionisti. Via anche al catalogo dati sul Pnrr
Analisi
Spazio, Colao fa il punto sul Pnrr: i progetti verso la milestone 2023
FORUM PA 2022
Ecosistema territoriale sostenibile: l’Emilia Romagna tra FESR e PNRR
Il Piano
Innovazione, il Mise “centra” gli obiettivi Pnrr: attivati 17,5 miliardi
Analisi
PNRR: raggiunti gli obiettivi per il primo semestre 2022. Il punto e qualche riflessione
Analisi
PNRR: dal dialogo tra PA e società civile passa il corretto monitoraggio dei risultati, tra collaborazione e identità dei luoghi
Webinar
Comuni e PNRR: un focus sui bandi attivi o in pubblicazione
Analisi
Formazione 4.0: cos’è e come funziona il credito d’imposta
PA e Sicurezza
PA e sicurezza informatica: il ruolo dei territori di fronte alle sfide della digitalizzazione
PA e sicurezza
PNRR e servizi pubblici digitali: sfide e opportunità per Comuni e Città metropolitane
Water management
Water management in Italia: verso una transizione “smart” e “circular” 
LE RISORSE
Transizione digitale, Simest apre i fondi Pnrr alle medie imprese
Prospettive
Turismo, cultura e digital: come spendere bene le risorse del PNRR
Analisi
Smart City: quale contributo alla transizione ecologica
Decarbonizzazione
Idrogeno verde, 450 milioni € di investimenti PNRR, Cingolani firma
Unioncamere
PNRR, imprese in ritardo: ecco come le Camere di commercio possono aiutare
I fondi
Industria 4.0: solo un’impresa su tre pronta a salire sul treno Pnrr
CODICE STARTUP
Imprenditoria femminile: come attingere ai fondi per le donne che fanno impresa
DECRETI
PNRR e Fascicolo Sanitario Elettronico: investimenti per oltre 600 milioni
IL DOCUMENTO
Competenze digitali, ecco il nuovo piano operativo nazionale
STRUMENTI
Da Istat e RGS gli indicatori per misurare la sostenibilità nel PNRR
STRATEGIE
PNRR – Piano nazionale di Ripresa e Resilienza: cos’è e novità
FONDI
Pnrr, ok della Ue alla seconda rata da 21 miliardi: focus su 5G e banda ultralarga
GREEN ENERGY
Energia pulita: Banca Sella finanzia i progetti green incentivati dal PNRR
TECNOLOGIA SOLIDALE
Due buone notizie digitali: 500 milioni per gli ITS e l’inizio dell’intranet veloce in scuole e ospedali
INNOVAZIONE
Competenze digitali e InPA cruciali per raggiungere gli obiettivi del Pnrr
STRATEGIE
PA digitale 2026, come gestire i fondi PNRR in 5 fasi: ecco la proposta
ANALISI
Value-based healthcare: le esperienze in Italia e il ruolo del PNRR
Strategie
Accordi per l’innovazione, per le imprese altri 250 milioni
Strategie
PNRR, opportunità e sfide per le smart city
Strategie
Brevetti, il Mise mette sul piatto 8,5 milioni
Strategie
PNRR e opere pubbliche, la grande sfida per i Comuni e perché bisogna pensare digitale
Formazione
Trasferimento tecnologico, il Mise mette sul piatto 7,5 milioni
Strategie
PSN e Strategia Cloud Italia: a che punto siamo e come supportare la PA in questo percorso
Dispersione idrica
Siccità: AI e analisi dei dati possono ridurre gli sprechi d’acqua. Ecco gli interventi necessari
PNRR
Cloud, firmato il contratto per l’avvio di lavori del Polo strategico
Formazione
Competenze digitali, stanziati 48 milioni per gli Istituti tecnologici superiori
Iniziative
Digitalizzazione delle reti idriche: oltre 600 milioni per 21 progetti
Competenze e competitività
PNRR, così i fondi UE possono rilanciare la ricerca e l’Università
Finanziamenti
PNRR, si sbloccano i fondi per l’agrisolare
Sanità post-pandemica
PNRR, Missione Salute: a che punto siamo e cosa resta da fare
Strategie
Sovranità e autonomia tecnologica nazionale: come avviare un processo virtuoso e sostenibile
La relazione
Pnrr e PA digitale, l’alert della Corte dei conti su execution e capacità di spesa
L'editoriale
Elezioni 2022, la sfida digitale ai margini del dibattito politico
Strategie
Digitale, il monito di I-Com: “Senza riforme Pnrr inefficace”
Transizione digitale
Pnrr: arrivano 321 milioni per cloud dei Comuni, spazio e mobilità innovativa
L'analisi I-COM
Il PNRR alla prova delle elezioni: come usare bene le risorse e centrare gli obiettivi digitali
Cineca
Quantum computing, una svolta per la ricerca: lo scenario europeo e i progetti in corso
L'indice europeo
Desi, l’Italia scala due posizioni grazie a fibra e 5G. Ma è (ancora) allarme competenze
L'approfondimento
PNRR 2, ecco tutte le misure per cittadini e imprese: portale sommerso, codice crisi d’impresa e sismabonus, cosa cambia
Servizi digitali
PNRR e trasformazione digitale: ecco gli investimenti e le riforme previste per la digitalizzazione della PA
Legal health
Lo spazio europeo dei dati sanitari: come circoleranno le informazioni sulla salute nell’Unione Europea
Servizi digitali
PNRR e PA digitale: non dimentichiamo la dematerializzazione
Digital Healthcare transformation
La trasformazione digitale degli ospedali
Governance digitale
PA digitale, è la volta buona? Così misure e risorse del PNRR possono fare la differenza
Servizi digitali
Comuni e digitale, come usare il PNRR senza sbagliare
La survey
Pnrr e digitale accoppiata vincente per il 70% delle pmi italiane
Missione salute
Fascicolo Sanitario Elettronico alla prova del PNRR: limiti, rischi e opportunità
Servizi pubblici
PNRR: come diventeranno i siti dei comuni italiani grazie alle nuove risorse
Skill gap
PNRR, la banda ultra larga crea 20.000 nuovi posti di lavoro
Il Piano
Spazio, Colao fa il punto sul Pnrr: i progetti verso la milestone 2023
FORUMPA2022
PNRR e trasformazione digitale: rivedi i Talk di FORUM PA 2022 in collaborazione con le aziende partner
I contratti
Avio, 340 milioni dal Pnrr per i nuovi propulsori a metano
Next Generation EU
PNRR, a che punto siamo e cosa possono aspettarsi le aziende private
Fondi
Operativo il nuovo portale del MISE con tutti i finanziamenti per le imprese
Servizi comunali
Il PNRR occasione unica per i Comuni digitali: strumenti e risorse per enti e cittadini
Healthcare data platform
PNRR dalla teoria alla pratica: tecnologie e soluzioni per l’innovazione in Sanità
Skill
Competenze digitali, partono le Reti di facilitazione
Gli obiettivi
Scuola 4.0, PNRR ultima chance: ecco come cambierà il sistema formativo
Sistema Paese
PNRR 2, è il turno della space economy
FORUM PA 2022
FORUM PA 2022: la maturità digitale dei comuni italiani rispetto al PNRR
Analisi
PNRR: dalla Ricerca all’impresa, una sfida da cogliere insieme
Innovazione
Pnrr, il Dipartimento per la Trasformazione digitale si riorganizza
FORUM PA 2022
PA verde e sostenibile: il ruolo di PNRR, PNIEC, energy management e green public procurement
Analisi
PNRR, Comuni e digitalizzazione: tutto su fondi e opportunità, in meno di 3 minuti. Guarda il video!
Rapporti
Competenze digitali e servizi automatizzati pilastri del piano Inps
Analisi
Attuazione del PNRR: il dialogo necessario tra istituzioni e società civile. Rivedi lo Scenario di FORUM PA 2022
Progetti
Pnrr, fondi per il Politecnico di Torino. Fra i progetti anche IS4Aerospace
Analisi
PNRR, Colao fa il punto sulla transizione digitale dell’Italia: «In linea con tutte le scadenze»
La Svolta
Ict, Istat “riclassifica” i professionisti. Via anche al catalogo dati sul Pnrr
Analisi
Spazio, Colao fa il punto sul Pnrr: i progetti verso la milestone 2023
FORUM PA 2022
Ecosistema territoriale sostenibile: l’Emilia Romagna tra FESR e PNRR
Il Piano
Innovazione, il Mise “centra” gli obiettivi Pnrr: attivati 17,5 miliardi
Analisi
PNRR: raggiunti gli obiettivi per il primo semestre 2022. Il punto e qualche riflessione
Analisi
PNRR: dal dialogo tra PA e società civile passa il corretto monitoraggio dei risultati, tra collaborazione e identità dei luoghi
Webinar
Comuni e PNRR: un focus sui bandi attivi o in pubblicazione
Analisi
Formazione 4.0: cos’è e come funziona il credito d’imposta
PA e Sicurezza
PA e sicurezza informatica: il ruolo dei territori di fronte alle sfide della digitalizzazione
PA e sicurezza
PNRR e servizi pubblici digitali: sfide e opportunità per Comuni e Città metropolitane
Water management
Water management in Italia: verso una transizione “smart” e “circular” 
LE RISORSE
Transizione digitale, Simest apre i fondi Pnrr alle medie imprese
Prospettive
Turismo, cultura e digital: come spendere bene le risorse del PNRR
Analisi
Smart City: quale contributo alla transizione ecologica
Decarbonizzazione
Idrogeno verde, 450 milioni € di investimenti PNRR, Cingolani firma
Unioncamere
PNRR, imprese in ritardo: ecco come le Camere di commercio possono aiutare
I fondi
Industria 4.0: solo un’impresa su tre pronta a salire sul treno Pnrr

Articoli correlati

Articolo 1 di 4