Disservizi

Le PA mancano la deadline dell’accessibilità

Entro il 31 marzo 2013, avrebbero dovuto pubblicare gli obiettivi di accessibilità come previsto dall’Agenda Digitale. Ma a farlo sono stati ancora pochi Enti, nonostante le sanzioni

Pubblicato il 09 Apr 2013

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A distanza di tre mesi dalla sua conversione in legge, continuano a diventare operativi gli obblighi imposti dall’Agenda Digitale italiana a carico delle Pubbliche Amministrazioni.

Uno dei fronti di lavoro più complessi su cui gli Enti hanno dovuto cimentarsi in questo primo scorcio del 2013 è stato quello dell’accessibilità.

Con questo termine, come noto, si indica la capacità dei sistemi informatici di erogare servizi e fornire informazioni fruibili, senza discriminazioni, anche da parte di coloro che – a causa di disabilità – necessitano di tecnologie assistive o configurazioni particolari.

Si tratta di un punto di centrale importanza perché il processo di digitalizzazione della PA e di erogazione dei servizi pubblici on line avvenga nel rispetto del principio costituzionale di eguaglianza. Non è un caso che una delle prime leggi dell’Amministrazione Digitale sia stata proprio la c.d. “Legge Stanca” (Legge n. 4/2004) che – ancor prima del CAD -sanciva il diritto per i disabili di accesso agli strumenti informatici e tutelava il diritto di accesso dei medesimi ai servizi informatici e telematici della Pubblica Amministrazione.

In particolare, la Legge Stanca aveva introdotto l’obbligo di rispettare determinati specifici requisiti nella realizzazione dei siti Web delle PA; tali requisiti, diventati ormai obsoleti, sono stati recentemente aggiornati con un decreto firmato dal Ministro Profumo (che, nelle prossime settimane, sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale).

Ma tali misure non sono sembrate più sufficienti al legislatore che, nell’ambito dell’Agenda Digitale italiana (D.L. n. 179/2012), ha ritenuto di dover introdurre ulteriori disposizioni in materia di accessibilità. In particolare l’art. 9, rubricato “Documenti informatici, dati di tipo aperto e inclusione digitale”, contiene una serie di modifiche tese a:

a) estendere l’ambito di applicazione della normativa in materia di accessibilità: non più limitato alle sole Pubbliche Amministrazioni, ma ampliato fino a ricomprendere anche “tutti i soggetti che usufruiscono di contributi pubblici o agevolazioni per l’erogazione dei propri servizi tramite sistemi informativi o internet”;

b) consentire che l’accessibilità diventi un principio cui improntare l’azione degli Enti: anche grazie alla previsione di specifiche attività formative;

c) garantire la cogenza delle norme in materia di accessibilità: non solo vengono previste specifiche sanzioni, ma vengono assegnate all’Agenzia per l’Italia digitale funzioni di monitoraggio e intervento.

Tra le diverse previsioni del D.L. n. 179/2012, due sono gli obblighi con i quali le Amministrazioni stanno avendo le maggiori difficoltà a confrontarsi.

Il primo è quello relativo alla pubblicazione sui propri siti Web di documenti accessibili. Infatti, il nuovo art. 23-ter, comma 5-bis, CAD dispone che i documenti amministrativi informatici debbano essere fruibili indipendentemente dalla condizione di disabilità personale, applicando i criteri di accessibilità definiti in base alla Legge Stanca.

Questo comporta che anche la pubblicazione on line dei documenti debba avvenire in modo da tutelare i diritti delle persone con disabilità: di conseguenza, non può più ritenersi ammessa la pubblicazione di documenti-immagine (cioè di mere scansioni di documenti cartacei), pena l’inefficacia della pubblicazione.

Si tratta di uno degli obblighi più complessi se solo si ha riguardo alla realtà dei siti Web e degli Albi on line degli Enti: la gran parte dei documenti ivi pubblicati, infatti, è ancora rappresentata da documenti scansionati.

Tale prassi è il riflesso di un modo ormai scorretto di formare gli originali dei documenti: questi vengono ancora scritti con mezzi informatici, poi stampati, timbrati e sottoscritti in modalità tradizionale e successivamente riacquisiti come documenti informatici mediante scansione. Questo modo di operare, oltre che evidentemente inefficiente, non risponde alle previsioni del Codice dell’Amministrazione Digitale (D. Lgs. n. 82/2005) che all’art. 40 prevede che i documenti delle Amministrazioni debbano essere formati con strumenti informatici (senza quindi il ricorso alla stampa); tale prassi, consentirebbe, quindi, agli Enti di poter agevolmente rispettare anche le norme in materia di accessibilità.

Dal momento che l’adempimento delle norme in materia di accessibilità (così come recentemente modificate) richiede uno sforzo sempre più organico e consapevole da parte degli Enti, il legislatore ha obbligato le Amministrazioni a redigere un documento annuale in cui indicare gli obiettivi in materia di accessibilità per l’anno corrente e a pubblicarlo sul proprio sito Web entro il 31 marzo di ogni anno (art. 9, comma 7, D. L. n. 179/2012)

Dal momento che la norma non dà ulteriori indicazioni circa il contenuto e le modalità di pubblicazione di questo documento, l’Agenzia per l’Italia Digitale – anche se solo in data 29 marzo (due giorni prima della scadenza dell’obbligo per il 2013) – ha pubblicato la Circolare n. 61/2013; degni di nota sono soprattutto gli allegati alla Circolare:

a) un questionario di autovalutazione che consente agli Enti di poter avere contezza del livello di applicazione delle norme in materia;

b) un “fac-simile” del documento che gli Enti sono tenuti a pubblicare.

Alla luce delle indicazioni contenute nella Circolare AGID, si ritiene che gli Enti non abbiano più scuse per non provvedere agli adempimenti in questione; tanto più che è espressamente previsto che l’inosservanza delle norme in materia di accessibilità è rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare, ferme restando le eventuali responsabilità penali e civili previste dalle disposizioni vigenti.

Proprio per evitare che tali responsabilità rimanessero solo virtuali, l’Agenda Digitale ha previsto che gli interessati possano – anche senza avviare una formale azione giudiziaria – inoltrare formale segnalazione (anche telematica) all’Agenzia per l’Italia Digitale che, qualora ritenga fondata la segnalazione, assegna all’Amministrazione interessata un termine per l’adeguamento.

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