La banca che riceve la segnalazione di un pagamento non autorizzato deve riaccreditare subito la somma al cliente, anche quando ritiene che la vittima della truffa abbia agito con negligenza grave. Lo ha stabilito la Prima Sezione della Corte di giustizia dell’Unione europea con la sentenza del 15 ottobre 2026 nella causa C-70/25, indicata con il nome fittizio di Tukowiecka, pronunciata su rinvio pregiudiziale del Tribunale circondariale di Koszalin, in Polonia.
I giudici hanno seguito la linea già tracciata il 5 marzo dall’avvocato generale Athanasios Rantos e hanno interpretato gli articoli 73 e 74 della direttiva 2015/2366 sui servizi di pagamento, la PSD2, chiarendo un punto che da anni alimenta il contenzioso tra intermediari e correntisti in tutta Europa.
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Il caso di phishing e il rimborso dei pagamenti non autorizzati
La vicenda segue uno schema ormai conosciuto da chiunque operi online. Una cliente di PKO BP aveva messo in vendita un oggetto su un portale di aste e un sedicente acquirente le aveva inviato un link, presentato come proveniente dal portale, per confermare la transazione. La pagina riproduceva l’aspetto del sito della sua banca, dove la donna ha inserito le credenziali dell’home banking; con quei dati e con il codice di conferma ricevuto via SMS, carpito con lo stesso inganno, il truffatore ha trasferito 3.000 zloty, circa 705 euro, su un conto a lui intestato.
Il giorno seguente la cliente ha avvisato la banca e la polizia, ricevendo dall’istituto un rifiuto motivato con la violazione dell’obbligo di custodire con diligenza lo strumento di pagamento. Davanti al giudice la banca ha rivendicato la possibilità di valutare da sola i presupposti della responsabilità e di sottrarsi al rimborso ogni volta che riscontri una condotta gravemente negligente del cliente.
Nell’ordinanza di rinvio il tribunale polacco ha descritto una situazione che suona familiare anche da questa parte delle Alpi. Nessuna banca aveva mai citato in giudizio un consumatore per ottenere la restituzione di somme rimborsate a causa della sua colpa grave, mentre le aule erano piene di cause promosse dai clienti contro i rifiuti degli istituti. Secondo il giudice del rinvio, l’eccezione al diritto al rimborso era diventata la regola, con l’effetto di scaricare sui pagatori l’onere di far valere i propri diritti in tribunale.
Rimborso immediato per pagamenti non autorizzati: la regola Ue
La Corte ha ricordato che, davanti a un’operazione non autorizzata, il prestatore di servizi di pagamento deve rimborsare l’importo al più tardi entro la fine del primo giorno lavorativo successivo a quello in cui ne viene a conoscenza, purché il cliente lo abbia informato senza indugio. La direttiva conosce una sola eccezione, che scatta quando l’intermediario ha ragionevoli motivi per sospettare una frode e li comunica per iscritto all’autorità nazionale competente. Il sospetto che il correntista abbia reso possibile il furto per negligenza grave resta fuori da questa ipotesi.
Il cuore del ragionamento sta nel punto 38 della motivazione, poi ripreso al punto 42, dove i giudici spiegano che la deroga prevista per la colpa grave riguarda soltanto il carattere definitivo del rimborso: la banca deve pagare in un primo tempo e solo in un secondo tempo può, se del caso, esigere dal pagatore la restituzione delle perdite «mediante i mezzi di ricorso previsti a tale scopo».
L’articolo 73 impone l’obbligo di rimborso immediato, mentre l’articolo 74 disciplina la ripartizione della responsabilità in una fase successiva, con l’onere della prova della negligenza grave che la direttiva colloca sul prestatore di servizi di pagamento. Ammettere un rifiuto preventivo, osserva la Corte al punto 45, priverebbe di efficacia l’obbligo di rimborso immediato e costringerebbe l’utente ad assumere l’iniziativa davanti agli organi giurisdizionali, sopportando gli inconvenienti che ne derivano, a cominciare dalle spese processuali.
Il ruolo dell’Arbitro Bancario Finanziario nelle controversie
Nel procedimento il governo italiano, insieme a quello ceco, aveva sostenuto che questa lettura avrebbe aggirato i meccanismi di risoluzione alternativa delle controversie previsti dalla direttiva, come il nostro Arbitro Bancario Finanziario. La Corte ha respinto l’argomento, osservando che quei meccanismi coprono ogni tipo di controversia in materia di servizi di pagamento e non possono funzionare come un filtro obbligatorio da attraversare prima di ottenere il rimborso.
Pagamenti non autorizzati, cosa cambia per i rimborsi in Italia
Per l’ordinamento italiano la sentenza cambia poco sulla carta e molto nei fatti. La regola del rimborso entro il giorno lavorativo successivo esiste già nell’articolo 11 del d.lgs. 11/2010, che ha recepito la PSD2 e prevede un’unica eccezione, legata al motivato sospetto di una frode commessa dal cliente, fondato su elementi oggettivi e comunicato alla Banca d’Italia. Con la comunicazione del 30 ottobre 2023 la vigilanza aveva precisato che quegli elementi devono rivelare l’intenzione dell’utente, e non di terzi, di raggirare l’intermediario. Lo stesso articolo lascia alla banca la possibilità di dimostrare, anche dopo il rimborso, che l’operazione era stata autorizzata e di chiedere in quel caso la restituzione dell’importo.
In Italia, però, succede regolarmente che le banche neghino il rimborso richiamando la colpa grave del cliente. Lo fanno sulla base di un’interpretazione di altri articoli dello stesso decreto, diversi da quello sul rimborso, che evocano la colpa grave come presupposto per la restituzione delle somme dal cliente all’intermediario. Leggendo insieme quelle disposizioni, una parte della prassi e della dottrina ha finito per giustificare il trattenimento preventivo del denaro, rimandando il correntista al reclamo, all’Arbitro Bancario Finanziario o al giudice.
Quegli articoli disciplinano invece la ripartizione finale della perdita, mentre la possibilità di trattenere le somme resta estranea al loro contenuto. La pronuncia di Lussemburgo chiude definitivamente questa interpretazione a livello europeo, con un principio che vincola anche i giudici nazionali chiamati a decidere casi analoghi.
Come ottenere dalla banca il rimborso dopo la sentenza C-70/25
Da oggi la mossa per chi subisce un prelievo fraudolento è presentare un reclamo scritto che richiami anche la sentenza C-70/25 e chieda il riaccredito immediato. La vera novità riguarda il soggetto che deve attivarsi dopo. La colpa grave, se provata, attribuisce alla banca il diritto di chiedere la restituzione delle somme, mentre trattenerle o riprenderle in attesa di quella prova le è precluso. Per riaverle l’istituto dovrà dimostrare concretamente la negligenza del cliente, che nel rapporto con l’intermediario resta la parte debole, e dovrà farlo attraverso i mezzi di ricorso indicati dalla Corte. Il peso del contenzioso, di conseguenza, si inverte e la causa, se c’è, deve avviarla la banca.
Segnalazioni, imprese e frodi da impersonificazione
Rimangono fermi gli obblighi di segnalazione tempestiva, entro il limite massimo di tredici mesi dall’addebito. Le imprese hanno poi un motivo in più per rileggere i propri contratti, perché la PSD2 consente di derogare con i clienti non consumatori ad alcune regole sulla responsabilità del pagatore, comprese quelle che riguardano la colpa grave. Per le frodi da impersonificazione, in cui il criminale si finge un dipendente della banca e induce la vittima a disporre il pagamento, il nuovo regolamento europeo sui servizi di pagamento prevede un diritto al rimborso specifico, ma il testo attende ancora il voto finale del Parlamento europeo, indicato in via provvisoria per il 14 dicembre 2026.
Quando un pagamento è non autorizzato e dà diritto al rimborso
L’applicazione della sentenza dipende dal significato di “pagamento non autorizzato”, una nozione che nel linguaggio comune tende a confondersi con quella di pagamento fraudolento. Per la normativa è “non autorizzato” il pagamento disposto da un terzo senza il consenso del titolare del conto, anche quando il truffatore lo conferma con credenziali o codici sottratti alla vittima.
Rientrano in questa categoria il bonifico eseguito dopo che il cliente ha inserito i propri dati su un sito clone della banca, come nel caso polacco, l’uso dei dati di una carta clonata per acquisti online e, secondo l’orientamento prevalente dell’Arbitro Bancario Finanziario, anche l’operazione confermata con il codice OTP che il finto operatore si è fatto dettare al telefono con il pretesto di bloccare un accesso sospetto, oppure la notifica approvata sull’app nella convinzione di annullare una transazione, che finisce invece per convalidare quella del truffatore.
Quando il cliente impartisce personalmente l’ordine
Diverso è il caso in cui l’ordine parte dal cliente stesso, per quanto ingannato. Chi trasferisce i propri risparmi sul presunto conto sicuro indicato da un falso operatore, chi paga con bonifico un prodotto mai spedito da un venditore fittizio, l’ufficio amministrativo che salda una fattura sull’IBAN modificato di un finto fornitore o la vittima di un investimento inesistente compiono un’operazione che la legge considera autorizzata, esclusa quindi dal regime del rimborso immediato. Il criterio guarda a chi ha impartito l’ordine di pagamento, a prescindere dagli strumenti utilizzati per confermarlo
























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