Il correttivo al Codice dell’Amministrazione Digitale, ora approvato in via preliminare, era atteso da tempo.
La normativa integra e modifica una serie di disposizioni con l’obiettivo dichiarato di accelerare l’attuazione dell’Agenda Digitale Europea e di dotare il Paese di strumenti e servizi idonei a rendere effettivi i diritti di cittadinanza digitale.
Non ci sembra tuttavia probabile che, approvato il correttivo, si proceda verso un’immediata totale sua attuazione: la burocrazia difensiva avanzerà i nobili motivi dell’attesa di linee guida in divenire – o di chiarimenti da acquisire -, mentre agli obblighi disattesi non seguiranno sanzioni.
Ma non è (solo) questo il punto.
Si tratti del testo vigente o di quello che verrà, per questa Pubblica Amministrazione Digitale che ancora non decolla ci è difficile puntare il dito sul grado di bontà dell’una o l’altra norma.
La PA digitale – al di là delle singole prescrizioni – ci parla di una riforma imponente, un paniere di leggi e nuove discipline, una visione proiettata nel futuro con l’obiettivo di assicurare che il tutto possa – presto e bene – funzionare.
Mentre continuiamo a parlare di PA digitale e discutere questa o quella norma da migliorare, continuiamo parimenti a non parlare alla – e della – reale Pubblica Amministrazione Italiana: quella a cui la legge tediosamente impone di ribaltare l’organizzazione, di assicurare una gestione manageriale, di procedere a un rinnovamento culturale.
Con uno sguardo d’insieme alla legislazione volta ad allineare le amministrazioni a questo complicato mondo digitale intrecciamo alcune normative del sistema.
Il comune denominatore delle leggi considerate è dato dal presupposto organizzativo che le sottende: tutte chiedono alla pubblica amministrazione di analizzare i processi, dotarsi di nuove professionalità/competenze, assegnare nuove responsabilità e – in tale ottica e al di là delle sue reali capacità – la obbligano a:
a) nominare il responsabile anticorruzione e per la trasparenza. La disciplina chiama la figura ad elaborare un Piano che riporti le attività di mappatura, analisi e gestione del rischio corruttivo, attuazione di misure di prevenzione: la relazione sul monitoraggio ANAC 2016 segnala lo sforzo compiuto dai soggetti e rileva difficoltà e carenze in varie fasi del processo per i piccoli comuni
b) individuare il Responsabile per la transizione al digitale (art. 17 D.Lgs. 82/2005).
Bene fa il correttivo a prevedere che gli enti locali possano convenire l’esercizio associato di tale funzione, ma ciò non appare, però, ancora sufficiente.
Le conoscenze tecnico-informatiche, giuridiche e manageriali richieste in capo a chi dovrebbe coprirne il ruolo mal si coniugano con le professionalità e competenze realmente presenti negli enti locali: il rischio è che in tali enti la previsione si traduca nel mero adempimento formale, oppure che il precetto permanga inapplicato;
c) nominare il Data Protection Officer – DPO (come richiesto dal Regolamento UE 2016/679, in tema di privacy): professionista con comprovate competenze giuridiche, informatiche, di risk management e analisi dei processi: ancora una volta, tale professionalità sarà raramente presente nelle PA locali ed è probabile che la funzione venga affidata all’esterno, a scapito della conoscenza dell’organizzazione (che il DPO dovrebbe pure possedere).
Insomma, le norme sull’architettura organizzativa della PA (digitale) appaiono come un ottimo vestito sartoriale non adattabile alla stragrande maggioranza delle pubbliche amministrazioni locali; nel mentre, la prescrizione di puntare sullo sviluppo di adeguate nuove competenze risulta ancora ferma sulla carta.
Per costruire un modello efficiente, una prima debolezza è data quindi dalla dimensione organizzativa degli enti: criticità atavica che molti Governi – fin dai tempi dell’Unità d’Italia – hanno tentato di limitare, a fronte di piccoli comuni poco favorevoli a rinunciare alla loro autonomia e di comuni più grandi non interessati ad accollarsi i problemi di questi.
Un solo dato: nell’era dell’ipercomplessità – dove l’innovazione tecnologica impone alle organizzazioni una costante accelerazione dei processi e il comportamento dei singoli e delle parti condiziona l’intero sistema – l’Italia conta quasi 700 comuni in più rispetto a quasi un secolo fa.
In tale contesto, la Relazione ANAC sul monitoraggio delle attività 2016 segnala come “per gli enti di piccole dimensioni sia necessario semplificare l’attuazione della normativa”, ma anche fornire un maggior supporto centrale per migliorare il livello di qualità delle attività richieste.
Invero, i processi di innovazione e di cambiamento mal si sposano con la persistente parcellizzazione del territorio che rende oggettivamente impossibile per le istituzioni gestirne l’impianto in autonomia.
Allora, forse, una maggiore attenzione andrebbe posta non solo alle norme sulla PA digitale, ma a tutte quelle nate per razionalizzare il Sistema Pubblica Amministrazione: in primis, la legge che istituisce le città metropolitane e dà un chiaro input verso le fusioni e le aggregazioni dei piccoli comuni.
Perché affermare che il comune è l’ente “più vicino al cittadino” presuppone realizzare quella Carta della cittadinanza digitale che il correttivo intende rafforzare.