responsabilità degli ISP

Digital Services Act, gli impatti sui Cloud Infrastructure Services Providers

Il Digital Services Act include i Cloud Infrastructure Services Providers fra i destinatari di obblighi di diligenza e ne definisce i profili di responsabilità. Con alcuni impatti, come la necessità di dotarsi di procedure interne per gestire la casistica prevista

Pubblicato il 09 Mar 2023

Diego Fulco

Direttore Scientifico Istituto Italiano per la privacy e la valorizzazione dei dati

Cloud,Communications,-,Contact,Center,As,A,Service,-,Ccaas

Alla fine del secolo scorso, quando sono state progettate le norme della direttiva 2000/31/CE sul perimetro di responsabilità degli ISP (Internet Service Providers), il cloud computing non esisteva.

La formulazione delle tre fattispecie in cui era configurabile una responsabilità degli ISP (cioè mere conduit o semplice trasporto, caching o memorizzazione temporanea, hosting o memorizzazione di informazioni) non imponeva di considerare i Cloud Infrastructure Services Providers come ISP né come destinatari delle relative norme. Inevitabilmente, un’identica assenza di riferimenti al cloud computing è riscontrabile nel decreto legislativo 70/2003, approvato in Italia tre anni dopo per recepire la direttiva 2000/31/CE.

Invece, il Regolamento UE 2065/2022 sui servizi digitali (Digital Services Act, o “DSA”) – che sarà esecutivo dal 17 febbraio 2024 – ha incluso i Cloud Infrastructure Services Providers fra i destinatari di obblighi di diligenza.

Digital Services Act, ecco chi verifica che venga rispettato

Fra la direttiva 2000/31/CE e il DSA c’è un elemento di continuità. Sia l’una che l’altro preferiscono non porre l’accento sulla responsabilità degli ISP, bensì sulle esenzioni dalla responsabilità per gli ISP. L’art. 8 del DSA afferma che «non è imposto alcun obbligo generale di sorveglianza sulle informazioni che tali prestatori trasmettono o memorizzano, né di accertare attivamente fatti o circostanze che indichino la presenza di attività illegali». Un’evoluzione, tuttavia, la troviamo –nel DSA, all’art. 2, lettera a) – nella qualifica di questa esenzione dalla responsabilità come «condizionata».

La prospettiva del legislatore è agli antipodi di quella degli ISP. Questi tenderebbero a non ritenersi mai responsabili di illeciti compiuti dai loro clienti nell’uso dei servizi di trasporto o di memorizzazione di informazioni da essi offerti. Sarebbero indotti a pensare: “io offro un servizio di natura tecnica, non posso e non voglio entrare nel merito di come i miei singoli clienti lo usano”. All’opposto, il legislatore ragiona così: “sarebbe ovvio ritenere gli ISP responsabili di tutto ciò che i loro clienti fanno grazie ai servizi da loro offerti; occorre, però, porre dei limiti a questa responsabilità, per non farla diventare una responsabilità oggettiva”. Quello stesso dovere di diligenza “in alcuni casi e ad alcune condizioni” posto dal DSA e vissuto dagli ISP come un peso, per il legislatore è una concessione agli ISP, lo sgravio da un obbligo generale di sorveglianza. A patto che, quando sono in grado di intervenire, agiscano.

La novità del Digital Services Act

Per i Cloud Infrastructure Services Providers la novità sostanziale del DSA si manifesta sottotraccia, dietro le spoglie di una continuità formale. Nei “considerando” (13) e (28) del DSA, il cloud computing è espressamente indicato come un servizio intermediario incluso nella disciplina. A seconda del concreto funzionamento del servizio di cloud computing, le norme sulle esenzioni dalla responsabilità per i Cloud Infrastructure Services Providers sono le stesse che valgono per i fornitori di servizi di mere conduit, di caching o di hosting, che a loro volta sono pressoché identiche a quelle dettate dalla direttiva 2000/31/CE. Apparentemente, l’unico vero cambiamento che il DSA introduce per il mondo del cloud computing sarebbe nell’avere reso incontrovertibile che un Cloud Infrastructure Services Provider è esonerato da responsabilità per ciò che fanno i destinatari dei servizi (i suoi clienti) alle medesime condizioni e con le medesime eccezioni che già valevano e continueranno a valere, a seconda dei casi, per i fornitori di servizi di semplice trasporto, di memorizzazione temporanea, o di memorizzazione di informazioni. Di queste condizioni ed eccezioni parleremo fra poco. I Cloud Infrastructure Services Provider dovranno attrezzarsi a fare ciò che prima facevano gli intermediari già qualificabili come ISP. Inoltre, come tutti, dovranno gestire alcuni obblighi di diligenza e soggiacere al regime sanzionatorio del DSA, ben più severo di quello della direttiva 2000/31/CE.

Quali sono i servizi di nuvola informatica? Nell’art. 3 del DSA (dedicato alle definizioni) non sono definiti. Riportiamo, qui, la descrizione di Massimo Farina nel “Dizionario Legal Tech” a cura di Giovanni Ziccardi e Pierluigi Perri, edito da Giuffrè: “un sistema di servizi offerti on demand – attraverso la rete internet – da un fornitore (cloud provider) a uno o più utenti finali, volto all’archiviazione, all’elaborazione e all’uso di dati su computer remoti. […]. Da un punto di vista architetturale, il cloud computing prevede uno o più server reali, fisicamente collocati presso il data center del fornitore del servizio. […]. Quanto all’organizzazione del servizio, le risorse computazionali sono assegnate rapidamente attraverso procedure automatizzate, a partire da un insieme di risorse condivise con altri utenti come, ad esempio, lo spazio di archiviazione […]. La maggior parte dei servizi di cloud computing rientra nelle seguenti categorie: infrastruttura distribuita come servizio (IaaS), piattaforma distribuita come servizio (PaaS), elaborazione server-ess e software come un servizio (SaaS)”.

È evidente che l’universo dei servizi di infrastrutture cloud è molto ampio e variegato. Lo IaaS include servizi di hardware “virtuale”, sul quale il cliente può installare il suo server e i suoi sistemi informatici. Il PaaS comprende soluzioni di piattaforma come servizio, che permettono agli sviluppatori di software di usare un ambiente di test per implementare prototipi e fare verifiche o realizzare applicazioni. Il SaaS comprende infinite varianti di servizi per gli utenti finali: piattaforme per il CRM, tool per la gestione dei documenti, ecc.

Il nodo dei servizi di infrastruttura cloud

Come spesso accade alle discipline europee, il DSA è stato varato dopo una consultazione pubblica in cui sono state ascoltate le voci dei settori impattati. Per il settore del cloud, ha partecipato alla consultazione il CISPE (Cloud Infrastructure Services Providers in Europe), precisando che i servizi di infrastrutture cloud supportano un numero virtualmente illimitato di casi d’uso, ed insistendo sul concetto che sono i clienti del cloud o gli utenti finali a decidere come usare i servizi di infrastrutture cloud quando creano le proprie applicazioni, i propri ambienti o siti web, e che lo fanno mantenendo un pieno controllo sui propri contenuti e ambienti. Ad esempio, sono i clienti a decidere se cifrare le informazioni non destinate al pubblico: non possono essere i Cloud Infrastructure Services Providers a prendere questa decisione. Spesso, i clienti chiedono che i fornitori di infrastrutture cloud non possano accedere ai loro dati e che non abbiano nessun monitoraggio e nessun possibile controllo sui loro contenuti. Perciò, i Cloud Infrastructure Services Providers non avrebbero la possibilità di usare tecnologie di filtraggio per monitorare i contenuti. In conclusione, il CISPE ha esortato la Commissione UE a far sì che il regime di responsabilità dei Cloud Infrastructure Services Providers tenga conto delle differenze tra i servizi di infrastruttura cloud e altri servizi (come le piattaforme online) che sono offerti, sì, sul cloud, ma da terze parti e che una visibilità e un controllo sui contenuti ce l’hanno.

Le richieste del CISPE hanno trovato accoglimento solo parziale. È vero che il DSA non ha imposto ai Cloud Infrastructure Services Providers un obbligo generale di sorveglianza su ciò che fanno i loro clienti o utenti, né un obbligo generale di accertamento attivo dei fatti, né un obbligo generale di adottare misure proattive in relazione ai contenuti illegali. Tuttavia, il DSA ha ritenuto adeguati al tipo, alle dimensioni e alla natura del servizio intermediario da essi erogato anche obblighi di diligenza legati alle informazioni che ospitano.

Il considerando (28) del DSA afferma che «i prestatori di servizi che stabiliscono e agevolano l’architettura logica di base e il corretto funzionamento di internet, comprese le funzioni tecniche ausiliarie, possono beneficiare delle esenzioni dalla responsabilità stabilite nel presente regolamento, nella misura in cui i loro servizi si qualificano come semplice trasporto, memorizzazione temporanea o memorizzazione di informazioni. Tali servizi comprendono, a seconda dei casi, […] servizi di infrastrutture cloud».

Sulla medesima lunghezza d’onda, ma ancora più esplicito, è il considerando (13) del DSA: «al fine di evitare l’imposizione di obblighi eccessivamente ampi, i prestatori di servizi di memorizzazione di informazioni non dovrebbero […] essere considerati piattaforme online quando la diffusione al pubblico è solo una caratteristica minore o meramente accessoria connessa intrinsecamente a un altro servizio o una funzionalità minore del servizio principale e, per ragioni tecniche oggettive, tale caratteristica o funzionalità non può essere utilizzata senza tale altro servizio o servizio principale e l’integrazione di tale caratteristica o funzionalità non è un mezzo per eludere l’applicabilità delle norme del presente regolamento applicabili alle piattaforme online. […]. Ai fini del presente regolamento, i servizi di nuvola informatica (cloud computing) […] non dovrebbero essere considerati una piattaforma online ove la diffusione di contenuti specifici al pubblico costituisca una caratteristica minore e accessoria o una funzionalità minore di tali servizi». Vale a dire: quanto a regime di responsabilità degli ISP, i servizi di infrastrutture cloud devono essere equiparati alle piattaforme online. D’altra parte, lo stesso considerando chiarisce che «i servizi di nuvola informatica […], quando fungono da infrastruttura, come ad esempio i servizi di memorizzazione e di calcolo infrastrutturali sottostanti di un’applicazione basata su internet, di un sito web o di una piattaforma online, non dovrebbero essere considerati di per sé una diffusione al pubblico di informazioni memorizzate o trattate su richiesta di un destinatario di un’applicazione, di un sito web o di una piattaforma online che ospitano». Il non implicare diffusione di informazioni esonera i servizi di infrastrutture cloud dagli specifici obblighi di diligenza a carico dei motori di ricerca online e delle piattaforme che intermediano fra operatori commerciali e consumatori.

Gli impatti per i Cloud Infrastructure Services Provider

Per tutti gli ISP, il DSA detta obblighi di collaborazione con le autorità competenti qualora queste emettano ordini di contrastare i contenuti illegali (art. 9) oppure ordini di contrastare i contenuti illegali (art. 10). Dopo di che, gli obblighi di diligenza variano leggermente al variare del tipo di servizio erogato dall’ISP.

Astrattamente, un servizio cloud potrebbe essere a seconda dei casi di mere conduit, di caching o di hosting a seconda della sua architettura e di come funziona. Tuttavia, delle tre tipologie indicate, quella che appare più affine al cloud computing è la memorizzazione di informazioni (hosting). Basandoci su questa ragionevole chiave di lettura, possiamo dire che una sintesi efficace degli impatti del DSA per i Cloud Infrastructure Services Providers è nel considerando (50) del DSA, secondo cui «è importante che tutti i prestatori di servizi di memorizzazione di informazioni, indipendentemente dalle loro dimensioni, predispongano meccanismi di segnalazione e azione di facile accesso e di facile uso che agevolino la notifica al prestatore di servizi di memorizzazione di informazioni interessato di informazioni specifiche che la parte notificante ritiene costituiscano contenuti illegali («segnalazione»), in base alla quale il prestatore può decidere se condivide o no tale valutazione e se intende rimuovere detti contenuti o disabilitare l’accesso agli stessi («azione»). Tali meccanismi dovrebbero essere chiaramente identificabili, situati vicino alle informazioni in questione e facili da reperire e da utilizzare almeno quanto i meccanismi di notifica per i contenuti che violano le condizioni generali del prestatore di servizi di memorizzazione di informazioni. A condizione che siano rispettate le prescrizioni relative alle segnalazioni, le persone o gli enti dovrebbero poter notificare più contenuti specifici presunti illegali mediante un’unica segnalazione al fine di assicurare l’effettivo funzionamento dei meccanismi di segnalazione e azione. Il meccanismo di segnalazione dovrebbe consentire, ma non richiedere, l’identificazione della persona o dell’ente che presenta la segnalazione. Per alcuni tipi di informazioni notificate, l’identità della persona o dell’ente che presenta la effettua la segnalazione potrebbe essere necessaria per determinare se tali informazioni costituiscano contenuti illegali, come asserito».

Non a caso, il cuore della disciplina sull’esenzione di responsabilità per i Cloud Infrastructure Services Providers rimane, nell’art. 6 del DSA, il medesimo valido oggi per i fornitori di servizi di hosting ai sensi dell’art. 14 della direttiva 2000/31/CE. La responsabilità dell’ISP è esclusa se l’ISP non è effettivamente al corrente del fatto che l’attività del cliente o utente (o l’informazione) è illecita e, per quanto attiene ad azioni risarcitorie, non è al corrente di fatti o di circostanze che rendono manifesta l’illegalità dell’attività o dell’informazione (non conoscenza) e se – non appena al corrente di tali fatti – l’ISP agisce immediatamente per rimuovere le informazioni o per disabilitarne l’accesso (rimozione tempestiva). In concreto, per godere della limitazione della responsabilità, un Cloud Infrastructure Services Providers dovrà agire immediatamente per rimuovere le informazioni o per disabilitare l’accesso alle medesime non appena sia informato o si renda conto delle attività illecite. Inoltre, dovrà adottare misure organizzative e tecniche idonee ad accorgersi di essere stati informati, o di rendersi conto se ne hanno evidenza, delle attività illecite.

L’articolo 16 del DSA impone agli ISP (compresi, quindi, i Cloud Infrastructure Services Providers) di creare meccanismi che consentano agli utenti di notificare la presenza nel loro servizio di contenuti illegali, e di fornire spiegazioni sufficientemente precise e adeguatamente motivate sul motivo per cui li ritengono illegali, una chiara indicazione di dove si trovano, i propri dati identificativi e le conferma della propria convinzione in buona fede circa l’esattezza e la completezza delle informazioni e dichiarazioni rese. Inoltre, tutti gli ISP devono notificare alla persona o all’ente segnalante la propria decisione in merito alle informazioni cui si riferisce la segnalazione, fornendo informazioni sulle possibilità di ricorso.

L’art. 17 disciplina l’obbligo di motivazione. Se gli ISP decidono di rimuovere contenuti o di sospendere o di terminare la fornitura dei servizi devono spiegarne i motivi all’utente che ne è impattato. Questa motivazione deve essere chiara e specifica. La norma elenca il contenuto minimo di tale dichiarazione, che deve includere i fatti che hanno dato origine alla decisione, la norma o la clausola contrattuale violata e i meccanismi di ricorso disponibili. Infine, ai sensi dell’art. 18 del DSA, nella misura in cui è qualificabile come fornitore di hosting, anche un Cloud Infrastructure Services Provider, qualora venga a conoscenza di informazioni che fanno sospettare che sia stato commesso, si stia commettendo o probabilmente sarà commesso un reato che comporta una minaccia per la vita o la sicurezza di una o più persone, deve informare senza indugio le autorità giudiziarie o di contrasto, fornendo le informazioni disponibili. Sommando l’onere di fronteggiare il meccanismo di segnalazione e azione disciplinato dall’art. 16 e la notifica di sospetti reati prevista dall’art. 18, appare chiaro che l’unico modo che un ISP ha di essere conforme è attrezzarsi con idonee procedure, che definiscano ruoli e responsabilità.

Obblighi di diligenza e sanzioni

Per concludere, un cenno agli obblighi di diligenza. Essi sono:

  • l’obbligo di istituire un punto di contatto unico che consenta loro di comunicare direttamente con le autorità, la Commissione e il comitato delle autorità (art. 11);
  • l’obbligo di designare un punto di contatto unico che consenta ai destinatari del servizio di comunicare direttamente e rapidamente con loro, per via elettronica e in modo facilmente fruibile (art. 12);
  • l’obbligo di integrare le condizioni contrattuali e di servizio con una serie di clausole prescritte dal DSA stesso (art. 14);
  • l’obbligo di redigere su base annuale una relazione in cui dare conto degli ordini ricevuti dalle autorità durante l’anno e del numero delle segnalazioni ricevute ai sensi dell’art. 16 citato.

Quanto appena descritto implica per i Cloud Infrastructure Services Provider un impatto ben più lieve di quello previsto per le piattaforme online di dimensioni molto grandi e per i motori di ricerca online di dimensioni molto grandi, che dovranno rivedere profondamente i loro modelli organizzativi e di business.

Secondo il DSA, le norme sulle sanzioni dovranno essere definite dagli Stati membri. Però, le sanzioni potranno scattare per la violazione di uno qualsiasi fra gli obblighi indicati. E l’importo massimo delle sanzioni pecuniarie che potranno essere irrogate è molto elevato, in quanto pari al 6 % del fatturato annuo mondiale del fornitore di servizi intermediari interessato nell’esercizio finanziario precedente. Una sfida non banale per un mercato come quello del cloud computing, che è in netta in crescita, ma che sarà impattato in modo importante dalla nuova normativa sulla cybersecurity (Direttiva 2022/2555/UE, o “NIS 2”, che dovrà essere recepita da tutti gli Stati membri entro il 17 ottobre 2024).

Valuta la qualità di questo articolo

La tua opinione è importante per noi!

Speciale PNRR

Tutti
Incentivi
Salute digitale
Formazione
Analisi
Sostenibilità
PA
Sostemibilità
Sicurezza
Digital Economy
CODICE STARTUP
Imprenditoria femminile: come attingere ai fondi per le donne che fanno impresa
DECRETI
PNRR e Fascicolo Sanitario Elettronico: investimenti per oltre 600 milioni
IL DOCUMENTO
Competenze digitali, ecco il nuovo piano operativo nazionale
STRUMENTI
Da Istat e RGS gli indicatori per misurare la sostenibilità nel PNRR
STRATEGIE
PNRR – Piano nazionale di Ripresa e Resilienza: cos’è e novità
FONDI
Pnrr, ok della Ue alla seconda rata da 21 miliardi: focus su 5G e banda ultralarga
GREEN ENERGY
Energia pulita: Banca Sella finanzia i progetti green incentivati dal PNRR
TECNOLOGIA SOLIDALE
Due buone notizie digitali: 500 milioni per gli ITS e l’inizio dell’intranet veloce in scuole e ospedali
INNOVAZIONE
Competenze digitali e InPA cruciali per raggiungere gli obiettivi del Pnrr
STRATEGIE
PA digitale 2026, come gestire i fondi PNRR in 5 fasi: ecco la proposta
ANALISI
Value-based healthcare: le esperienze in Italia e il ruolo del PNRR
Strategie
Accordi per l’innovazione, per le imprese altri 250 milioni
Strategie
PNRR, opportunità e sfide per le smart city
Strategie
Brevetti, il Mise mette sul piatto 8,5 milioni
Strategie
PNRR e opere pubbliche, la grande sfida per i Comuni e perché bisogna pensare digitale
Formazione
Trasferimento tecnologico, il Mise mette sul piatto 7,5 milioni
Strategie
PSN e Strategia Cloud Italia: a che punto siamo e come supportare la PA in questo percorso
Dispersione idrica
Siccità: AI e analisi dei dati possono ridurre gli sprechi d’acqua. Ecco gli interventi necessari
PNRR
Cloud, firmato il contratto per l’avvio di lavori del Polo strategico
Formazione
Competenze digitali, stanziati 48 milioni per gli Istituti tecnologici superiori
Iniziative
Digitalizzazione delle reti idriche: oltre 600 milioni per 21 progetti
Competenze e competitività
PNRR, così i fondi UE possono rilanciare la ricerca e l’Università
Finanziamenti
PNRR, si sbloccano i fondi per l’agrisolare
Sanità post-pandemica
PNRR, Missione Salute: a che punto siamo e cosa resta da fare
Strategie
Sovranità e autonomia tecnologica nazionale: come avviare un processo virtuoso e sostenibile
La relazione
Pnrr e PA digitale, l’alert della Corte dei conti su execution e capacità di spesa
L'editoriale
Elezioni 2022, la sfida digitale ai margini del dibattito politico
Strategie
Digitale, il monito di I-Com: “Senza riforme Pnrr inefficace”
Transizione digitale
Pnrr: arrivano 321 milioni per cloud dei Comuni, spazio e mobilità innovativa
L'analisi I-COM
Il PNRR alla prova delle elezioni: come usare bene le risorse e centrare gli obiettivi digitali
Cineca
Quantum computing, una svolta per la ricerca: lo scenario europeo e i progetti in corso
L'indice europeo
Desi, l’Italia scala due posizioni grazie a fibra e 5G. Ma è (ancora) allarme competenze
L'approfondimento
PNRR 2, ecco tutte le misure per cittadini e imprese: portale sommerso, codice crisi d’impresa e sismabonus, cosa cambia
Servizi digitali
PNRR e trasformazione digitale: ecco gli investimenti e le riforme previste per la digitalizzazione della PA
Legal health
Lo spazio europeo dei dati sanitari: come circoleranno le informazioni sulla salute nell’Unione Europea
Servizi digitali
PNRR e PA digitale: non dimentichiamo la dematerializzazione
Digital Healthcare transformation
La trasformazione digitale degli ospedali
Governance digitale
PA digitale, è la volta buona? Così misure e risorse del PNRR possono fare la differenza
Servizi digitali
Comuni e digitale, come usare il PNRR senza sbagliare
La survey
Pnrr e digitale accoppiata vincente per il 70% delle pmi italiane
Missione salute
Fascicolo Sanitario Elettronico alla prova del PNRR: limiti, rischi e opportunità
Servizi pubblici
PNRR: come diventeranno i siti dei comuni italiani grazie alle nuove risorse
Skill gap
PNRR, la banda ultra larga crea 20.000 nuovi posti di lavoro
Il Piano
Spazio, Colao fa il punto sul Pnrr: i progetti verso la milestone 2023
FORUMPA2022
PNRR e trasformazione digitale: rivedi i Talk di FORUM PA 2022 in collaborazione con le aziende partner
I contratti
Avio, 340 milioni dal Pnrr per i nuovi propulsori a metano
Next Generation EU
PNRR, a che punto siamo e cosa possono aspettarsi le aziende private
Fondi
Operativo il nuovo portale del MISE con tutti i finanziamenti per le imprese
Servizi comunali
Il PNRR occasione unica per i Comuni digitali: strumenti e risorse per enti e cittadini
Healthcare data platform
PNRR dalla teoria alla pratica: tecnologie e soluzioni per l’innovazione in Sanità
Skill
Competenze digitali, partono le Reti di facilitazione
Gli obiettivi
Scuola 4.0, PNRR ultima chance: ecco come cambierà il sistema formativo
Sistema Paese
PNRR 2, è il turno della space economy
FORUM PA 2022
FORUM PA 2022: la maturità digitale dei comuni italiani rispetto al PNRR
Analisi
PNRR: dalla Ricerca all’impresa, una sfida da cogliere insieme
Innovazione
Pnrr, il Dipartimento per la Trasformazione digitale si riorganizza
FORUM PA 2022
PA verde e sostenibile: il ruolo di PNRR, PNIEC, energy management e green public procurement
Analisi
PNRR, Comuni e digitalizzazione: tutto su fondi e opportunità, in meno di 3 minuti. Guarda il video!
Rapporti
Competenze digitali e servizi automatizzati pilastri del piano Inps
Analisi
Attuazione del PNRR: il dialogo necessario tra istituzioni e società civile. Rivedi lo Scenario di FORUM PA 2022
Progetti
Pnrr, fondi per il Politecnico di Torino. Fra i progetti anche IS4Aerospace
Analisi
PNRR, Colao fa il punto sulla transizione digitale dell’Italia: «In linea con tutte le scadenze»
La Svolta
Ict, Istat “riclassifica” i professionisti. Via anche al catalogo dati sul Pnrr
Analisi
Spazio, Colao fa il punto sul Pnrr: i progetti verso la milestone 2023
FORUM PA 2022
Ecosistema territoriale sostenibile: l’Emilia Romagna tra FESR e PNRR
Il Piano
Innovazione, il Mise “centra” gli obiettivi Pnrr: attivati 17,5 miliardi
Analisi
PNRR: raggiunti gli obiettivi per il primo semestre 2022. Il punto e qualche riflessione
Analisi
PNRR: dal dialogo tra PA e società civile passa il corretto monitoraggio dei risultati, tra collaborazione e identità dei luoghi
Webinar
Comuni e PNRR: un focus sui bandi attivi o in pubblicazione
Analisi
Formazione 4.0: cos’è e come funziona il credito d’imposta
PA e Sicurezza
PA e sicurezza informatica: il ruolo dei territori di fronte alle sfide della digitalizzazione
PA e sicurezza
PNRR e servizi pubblici digitali: sfide e opportunità per Comuni e Città metropolitane
Water management
Water management in Italia: verso una transizione “smart” e “circular” 
LE RISORSE
Transizione digitale, Simest apre i fondi Pnrr alle medie imprese
Prospettive
Turismo, cultura e digital: come spendere bene le risorse del PNRR
Analisi
Smart City: quale contributo alla transizione ecologica
Decarbonizzazione
Idrogeno verde, 450 milioni € di investimenti PNRR, Cingolani firma
Unioncamere
PNRR, imprese in ritardo: ecco come le Camere di commercio possono aiutare
I fondi
Industria 4.0: solo un’impresa su tre pronta a salire sul treno Pnrr
CODICE STARTUP
Imprenditoria femminile: come attingere ai fondi per le donne che fanno impresa
DECRETI
PNRR e Fascicolo Sanitario Elettronico: investimenti per oltre 600 milioni
IL DOCUMENTO
Competenze digitali, ecco il nuovo piano operativo nazionale
STRUMENTI
Da Istat e RGS gli indicatori per misurare la sostenibilità nel PNRR
STRATEGIE
PNRR – Piano nazionale di Ripresa e Resilienza: cos’è e novità
FONDI
Pnrr, ok della Ue alla seconda rata da 21 miliardi: focus su 5G e banda ultralarga
GREEN ENERGY
Energia pulita: Banca Sella finanzia i progetti green incentivati dal PNRR
TECNOLOGIA SOLIDALE
Due buone notizie digitali: 500 milioni per gli ITS e l’inizio dell’intranet veloce in scuole e ospedali
INNOVAZIONE
Competenze digitali e InPA cruciali per raggiungere gli obiettivi del Pnrr
STRATEGIE
PA digitale 2026, come gestire i fondi PNRR in 5 fasi: ecco la proposta
ANALISI
Value-based healthcare: le esperienze in Italia e il ruolo del PNRR
Strategie
Accordi per l’innovazione, per le imprese altri 250 milioni
Strategie
PNRR, opportunità e sfide per le smart city
Strategie
Brevetti, il Mise mette sul piatto 8,5 milioni
Strategie
PNRR e opere pubbliche, la grande sfida per i Comuni e perché bisogna pensare digitale
Formazione
Trasferimento tecnologico, il Mise mette sul piatto 7,5 milioni
Strategie
PSN e Strategia Cloud Italia: a che punto siamo e come supportare la PA in questo percorso
Dispersione idrica
Siccità: AI e analisi dei dati possono ridurre gli sprechi d’acqua. Ecco gli interventi necessari
PNRR
Cloud, firmato il contratto per l’avvio di lavori del Polo strategico
Formazione
Competenze digitali, stanziati 48 milioni per gli Istituti tecnologici superiori
Iniziative
Digitalizzazione delle reti idriche: oltre 600 milioni per 21 progetti
Competenze e competitività
PNRR, così i fondi UE possono rilanciare la ricerca e l’Università
Finanziamenti
PNRR, si sbloccano i fondi per l’agrisolare
Sanità post-pandemica
PNRR, Missione Salute: a che punto siamo e cosa resta da fare
Strategie
Sovranità e autonomia tecnologica nazionale: come avviare un processo virtuoso e sostenibile
La relazione
Pnrr e PA digitale, l’alert della Corte dei conti su execution e capacità di spesa
L'editoriale
Elezioni 2022, la sfida digitale ai margini del dibattito politico
Strategie
Digitale, il monito di I-Com: “Senza riforme Pnrr inefficace”
Transizione digitale
Pnrr: arrivano 321 milioni per cloud dei Comuni, spazio e mobilità innovativa
L'analisi I-COM
Il PNRR alla prova delle elezioni: come usare bene le risorse e centrare gli obiettivi digitali
Cineca
Quantum computing, una svolta per la ricerca: lo scenario europeo e i progetti in corso
L'indice europeo
Desi, l’Italia scala due posizioni grazie a fibra e 5G. Ma è (ancora) allarme competenze
L'approfondimento
PNRR 2, ecco tutte le misure per cittadini e imprese: portale sommerso, codice crisi d’impresa e sismabonus, cosa cambia
Servizi digitali
PNRR e trasformazione digitale: ecco gli investimenti e le riforme previste per la digitalizzazione della PA
Legal health
Lo spazio europeo dei dati sanitari: come circoleranno le informazioni sulla salute nell’Unione Europea
Servizi digitali
PNRR e PA digitale: non dimentichiamo la dematerializzazione
Digital Healthcare transformation
La trasformazione digitale degli ospedali
Governance digitale
PA digitale, è la volta buona? Così misure e risorse del PNRR possono fare la differenza
Servizi digitali
Comuni e digitale, come usare il PNRR senza sbagliare
La survey
Pnrr e digitale accoppiata vincente per il 70% delle pmi italiane
Missione salute
Fascicolo Sanitario Elettronico alla prova del PNRR: limiti, rischi e opportunità
Servizi pubblici
PNRR: come diventeranno i siti dei comuni italiani grazie alle nuove risorse
Skill gap
PNRR, la banda ultra larga crea 20.000 nuovi posti di lavoro
Il Piano
Spazio, Colao fa il punto sul Pnrr: i progetti verso la milestone 2023
FORUMPA2022
PNRR e trasformazione digitale: rivedi i Talk di FORUM PA 2022 in collaborazione con le aziende partner
I contratti
Avio, 340 milioni dal Pnrr per i nuovi propulsori a metano
Next Generation EU
PNRR, a che punto siamo e cosa possono aspettarsi le aziende private
Fondi
Operativo il nuovo portale del MISE con tutti i finanziamenti per le imprese
Servizi comunali
Il PNRR occasione unica per i Comuni digitali: strumenti e risorse per enti e cittadini
Healthcare data platform
PNRR dalla teoria alla pratica: tecnologie e soluzioni per l’innovazione in Sanità
Skill
Competenze digitali, partono le Reti di facilitazione
Gli obiettivi
Scuola 4.0, PNRR ultima chance: ecco come cambierà il sistema formativo
Sistema Paese
PNRR 2, è il turno della space economy
FORUM PA 2022
FORUM PA 2022: la maturità digitale dei comuni italiani rispetto al PNRR
Analisi
PNRR: dalla Ricerca all’impresa, una sfida da cogliere insieme
Innovazione
Pnrr, il Dipartimento per la Trasformazione digitale si riorganizza
FORUM PA 2022
PA verde e sostenibile: il ruolo di PNRR, PNIEC, energy management e green public procurement
Analisi
PNRR, Comuni e digitalizzazione: tutto su fondi e opportunità, in meno di 3 minuti. Guarda il video!
Rapporti
Competenze digitali e servizi automatizzati pilastri del piano Inps
Analisi
Attuazione del PNRR: il dialogo necessario tra istituzioni e società civile. Rivedi lo Scenario di FORUM PA 2022
Progetti
Pnrr, fondi per il Politecnico di Torino. Fra i progetti anche IS4Aerospace
Analisi
PNRR, Colao fa il punto sulla transizione digitale dell’Italia: «In linea con tutte le scadenze»
La Svolta
Ict, Istat “riclassifica” i professionisti. Via anche al catalogo dati sul Pnrr
Analisi
Spazio, Colao fa il punto sul Pnrr: i progetti verso la milestone 2023
FORUM PA 2022
Ecosistema territoriale sostenibile: l’Emilia Romagna tra FESR e PNRR
Il Piano
Innovazione, il Mise “centra” gli obiettivi Pnrr: attivati 17,5 miliardi
Analisi
PNRR: raggiunti gli obiettivi per il primo semestre 2022. Il punto e qualche riflessione
Analisi
PNRR: dal dialogo tra PA e società civile passa il corretto monitoraggio dei risultati, tra collaborazione e identità dei luoghi
Webinar
Comuni e PNRR: un focus sui bandi attivi o in pubblicazione
Analisi
Formazione 4.0: cos’è e come funziona il credito d’imposta
PA e Sicurezza
PA e sicurezza informatica: il ruolo dei territori di fronte alle sfide della digitalizzazione
PA e sicurezza
PNRR e servizi pubblici digitali: sfide e opportunità per Comuni e Città metropolitane
Water management
Water management in Italia: verso una transizione “smart” e “circular” 
LE RISORSE
Transizione digitale, Simest apre i fondi Pnrr alle medie imprese
Prospettive
Turismo, cultura e digital: come spendere bene le risorse del PNRR
Analisi
Smart City: quale contributo alla transizione ecologica
Decarbonizzazione
Idrogeno verde, 450 milioni € di investimenti PNRR, Cingolani firma
Unioncamere
PNRR, imprese in ritardo: ecco come le Camere di commercio possono aiutare
I fondi
Industria 4.0: solo un’impresa su tre pronta a salire sul treno Pnrr

Articoli correlati

Articolo 1 di 4