il punto di vista

Diritto a internet in Costituzione? Non ce n’è bisogno, ecco perché

È davvero necessario introdurre il riconoscimento del diritto di accesso ad Internet all’interno della Costituzione? Alla luce anche dell’esperienza maturata in Grecia vediamo perché sarebbe sufficiente ricondurre il diritto di accesso ad Internet nella portata applicativa di disposizioni costituzionali (e non) già vigenti

Pubblicato il 08 Mag 2020

Angelo Alù

studioso di processi di innovazione tecnologica e digitale

costituzione italiana-2

Da quando, ormai dieci anni fa, Stefano Rodotà proponeva la “costituzionalizzazione” del diritto di accesso ad Internet, il tema ritorna spesso e periodicamente di moda nel dibattito giuridico e politico, con un alternarsi di prese di posizione e dichiarazioni di intenti varie, tra “slogan” e tentativi concreti.

Nonostante la buona volontà, tutto è però sempre naufragato sistematicamente dopo l’avvio dell’iter istituzionale a conclusione di ogni legislatura, con conseguente rinvio di ogni formale discussione in vista di più favorevoli scenari futuri che, ad oggi, sono rimasti soltanto incompiutamente indefiniti e non meglio precisati.

Ma è davvero così necessario introdurre il riconoscimento del diritto di accesso ad Internet all’interno della Costituzione? Quali implicazioni giuridiche si determinerebbero sul piano pratico?

Internet, un diritto in Costituzione: il dibattito da Rodotà a Conte

In piena emergenza “Covid-19”, nel corso di una recente conferenza stampa convocata per illustrare l’arrivo di una serie di misure da adottare per superare lo stato di crisi, rispondendo ad una domanda su come rendere fruibili a tutti le attività didattiche della scuola, nonostante la mancanza di PC per molte famiglie italiane, il Presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte ha esplicitamente affermato l’esigenza di una revisione del testo costituzionale volta a qualificare l’accesso ad Internet come “diritto costituzionalmente tutelato” in stretta connessione con il principio di uguaglianza sostanziale di cui all’art. 3, comma 2 Cost.

Sono passati 10 anni da quando nel 2010 – per la prima volta – in occasione della III Edizione dell’Internet Governance Forum Italia, Stefano Rodotà, in un momento storico in cui la rilevanza giuridica della Rete cominciava a diventare un tema strategico centrale a livello globale, prendendo atto del ritardo esistente nel panorama legislativo italiano, formulava, ancora una volta dando prova di grande lungimiranza, la prima proposta di modifica costituzionale per garantire l’accesso ad Internet come requisito essenziale di inclusione sociale funzionale a rimuovere il divario digitale, con l’obiettivo di incrementare il livello di alfabetizzazione informatica dei cittadini nei rapporti interpersonali, nelle dinamiche lavorative e nelle relazioni con la PA.

La proposta di Rodotà è stata poi recepita in un disegno di legge presentato nel corso della XVI legislatura, recante l’introduzione del nuovo art. 21-bis Cost. (“Tutti hanno eguale diritto di accedere alla rete Internet, in condizione di parità, con modalità tecnologicamente adeguate e che rimuovano ogni ostacolo di ordine economico e sociale. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire le violazioni dei diritti di cui al Titolo I della parte I”).

Sulla falsariga di tale iniziativa, con il medesimo intento di realizzare un intervento di adeguamento giuridico nell’ambito del vertice del sistema delle fonti, è tuttora in corso di esame la Proposta di legge costituzionale – già presentata nella precedente legislatura – recante l’introduzione dell’articolo 34-bis della Costituzione, in materia di riconoscimento del diritto sociale di accesso alla rete internet”.

Nel panorama europeo, attualmente, soltanto la Grecia nel 2001, in sede di revisione costituzionale, ha esplicitamente formalizzato il riconoscimento del diritto di accesso alle “informazioni diffuse elettronicamente”.

Il precedente della Grecia

Per tale ragione, dal punto di vista empirico, è interessante focalizzare i risultati raggiunti nell’ordinamento ellenico per verificarne il concreto impatto applicativo.

Al riguardo, la Grecia continua a registrare performance digitali ben al di sotto della media europea calcolata secondo gli indicatori definiti dal Report DESI (“The Digital Economy and Society Index”), pubblicato periodicamente per monitorare il livello di digitalizzazione riscontrabile negli Stati membri dell’Unione europea.

In particolare, nel DESI 2019 la Grecia occupa il terzultimo posto della classifica (26ª prima di Romania e Bulgaria), con un punteggio di 38.0 rispetto allo “score” europeo del 52.5 (aumentando di poco il ranking della 28ª posizione indicata dal DESI 2018 pari a 34.9 a fronte della media europea del 49.8, e in continuità con i risultati della precedente edizione DESI 2017, che colloca il Paese al 26° posto con il punteggio di 33.1 rispetto al 46.9 europeo).

Nonostante il raggiungimento di progressi “leggermente superiori all’aumento medio dell’UE”, soprattutto rispetto al monitoraggio di alcuni specifici indicatori (ad esempio, si riscontra un incremento del 7,4% nella diffusione dei servizi pubblici digitali), anche grazie agli sforzi compiuti dal piano nazionale delineato nella Greek National Digital Strategy (NDS – 2016-2021), pur aumentando il numero di utenti di Internet, le principali criticità che frenano la crescita digitale della Grecia sono l’assenza di specialisti ICT nel contesto di un generale deficit cognitivo legato alla mancanza di cultura digitale di base (indicatore “Capitale umano”), nonché la carente disponibilità di reti a banda larga ultraveloce (indicatore “Connettività”).

Con un punteggio complessivo di connettività di 41,2 la Grecia, infatti, si colloca all’ultimo posto tra i Paesi dell’Unione europea, evidenziando radicati problemi di copertura di tecnologie NGA (“Next Generation Access”) molto al di sotto della media UE.

Anche per quanto riguarda il possesso di skills innovative, in Grecia nel 2017, solo il 46% delle persone tra i 16 ei 74 anni aveva almeno competenze digitali di base (57% nell’UE), con un significativo ulteriore divario di genere: solo il 10,9% delle persone occupate nel settore ICT è costituito da donne, con gravi ricadute negative sulla crescita economica e sociale del Paese. Sul versante dei servizi pubblici digitali, la Grecia si colloca al 27° posto tra i paesi dell’UE (anche se il suo punteggio è aumentato di 7,4 punti nell’ultimo anno mentre l’aumento medio dell’UE, nello stesso periodo, è stato di 5 punti). Per i servizi di sanità elettronica, solo il 10% delle persone ha utilizzato servizi sanitari forniti online.

Sembra, quindi, ridursi in questo caso ad una mera enunciazione di principio – priva di concreta valenza precettiva – la disposizione che la Costituzione greca dedica al diritto di accesso ad Internet, a fronte dei marginali benefici riscontrabili nella prassi, specie se comparati con le “best practices” della Finlandia ove – seguendo un differente approccio regolatorio di rango sub-costituzionale della materia – si registrano le migliori performance europee costantemente confermate nel corso del tempo (DESI 2019: 1° posto con il punteggio 69.9 rispetto alla media europea di 52.5; DESI 2018: 3° posto con il punteggio 66.3 rispetto alla media europea di 49.8; DESI 2017: 2° posto con il punteggio di 63.7 rispetto alla media europea di 46.9).

Le alternative alla revisione costituzionale

Tenuto conto dell’esperienza che emerge sul piano empirico nello scenario greco, il riconoscimento del diritto di accesso ad Internet nella Costituzione italiana esprime l’idea – non del tutto convincente – di inquadrare un fenomeno globale, transnazionale e a-territoriale come la Rete all’interno di una cornice normativa statale. Normativa che, peraltro, pone il più generale problema di tutelabilità di tutti i diritti sociali azionabili in presenza di un’effettiva disponibilità di risorse finanziarie suscettibili di incidere, in termini di costi sostenibili, sul concreto soddisfacimento della pretesa fatta valere dai singoli nei confronti dello Stato, con il rischio di rendere inutile sul piano pratico – con una valenza soltanto simbolica – l’eventuale disposizione costituzionale meramente programmatica volta a sancire il diritto di accesso ad Internet, in un momento storico, come quello attuale, caratterizzato da una significativa contrazione di liquidità economica per esigenze di “Spending review” e di contenimento della spesa pubblica.

In realtà, a prescindere da qualsivoglia ipotesi di revisione costituzionale prospettata, come soluzione alternativa di inquadramento subito attuabile, sarebbe possibile ricondurre il fondamento indiretto del diritto di accesso ad Internet nella portata applicativa di disposizioni costituzionali già vigenti, identificabili, ad esempio, negli artt. 2, 3 e 9 Cost., in grado di configurare la cornice fondamentale di riferimento recante le coordinate generali da implementare a livello di legislazione ordinaria, che fornisce un variegato quadro normativo in materia di accessibilità alla Rete da rivitalizzare mediante una lettura costituzionalmente orientata, funzionale ad assicurare la promozione diffusa della cultura ICT, in condizioni di uguaglianza digitale, come necessario presupposto di sviluppo della personalità individuale e di effettiva partecipazione alla vita politica, economica e sociale del Paese.

In particolare, l’art. 1 della legge 9 gennaio 2004, n. 4 afferma che “La Repubblica riconosce e tutela il diritto di ogni persona ad accedere a tutte le fonti di informazione e ai relativi servizi, ivi compresi quelli che si articolano attraverso gli strumenti informatici e telematici”.

Analoga ratio può individuarsi nella disciplina prevista dal D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’Amministrazione digitale – CAD) ove si sancisce il diritto all’uso delle tecnologie (art. 3), nell’ambito di concrete iniziative di alfabetizzazione informatica volte a favorire la diffusione della cultura digitale tra i cittadini con particolare riguardo alle categorie a rischio di esclusione (art. 8), per consentire a chiunque, disponendo della propria identità digitale (art. 3-bis), di accedere ai servizi online semplici e integrati e in condizioni di fruibilità, accessibilità e tempestività (art. 7), effettuare pagamenti a qualsiasi titolo con modalità elettroniche nei confronti delle PA e degli altri enti pubblici (art. 5), nonché esercitare i propri diritti mediante strumenti di democrazia elettronica (art. 9).

In altri termini, sarebbe auspicabile garantire l’effettività della cosiddetta “Carta della cittadinanza digitale, verificandone la generale osservanza nella concreta prassi anche con periodiche rilevazioni compiute ad ampio raggio in grado di monitorare in tempo reale lo stato di applicazione del CAD, per rimuovere gli ostacoli culturali e organizzativi costituenti rilevanti fattori di resistenza al cambiamento tecnologico e superare la rigidità delle prassi burocratiche esistenti con l’obiettivo di massimizzare lo sfruttamento dei benefici offerti dalle tecnologie.

La Carta dei Diritti di Internet

Seguendo il criterio dell’interpretazione delle fonti attualmente vigenti nel panorama italiano, sarebbe opportuno recuperare lo straordinario patrimonio di garanzie formalizzate nella “Dichiarazione dei Diritti in Internet”, adottata – il 28 luglio 2015 dalla “Commissione per i diritti e i doveri relativi ad Internet” – “per dare fondamento costituzionale a principi e diritti nella dimensione sovranazionale”, ma presto “dimenticata” nonostante l’approvazione unanime della mozione parlamentare che impegnava il Governo “ad attivare ogni utile iniziativa per la promozione e l’adozione a livello nazionale, europeo e internazionale dei princìpi contenuti nella Dichiarazione”.

In particolare, l’art. 2 della “Carta dei Diritti di Internet”, riproducendo sostanzialmente il contenuto delle citate proposte di legge costituzionale, precisa che “1. L’accesso ad Internet è diritto fondamentale della persona e condizione per il suo pieno sviluppo individuale e sociale. 2. Ogni persona ha eguale diritto di accedere a Internet in condizioni di parità, con modalità tecnologicamente adeguate e aggiornate che rimuovano ogni ostacolo di ordine economico e sociale. 3. Il diritto fondamentale di accesso a Internet deve essere assicurato nei suoi presupposti sostanziali e non solo come possibilità di collegamento alla Rete. 4. L’accesso comprende la libertà di scelta per quanto riguarda dispositivi, sistemi operativi e applicazioni anche distribuite. 5. Le Istituzioni pubbliche garantiscono i necessari interventi per il superamento di ogni forma di divario digitale tra cui quelli determinati dal genere, dalle condizioni economiche oltre che da situazioni di vulnerabilità personale e disabilità”.

Poiché sembra, dunque, già stabile e tangibile, sul piano dell’inquadramento giuridico, la qualificazione dell’accesso ad Internet come “diritto costituzionalmente tutelato”, è auspicabile, sul piano politico, la concreta attuazione – finora trascurata – di adeguate misure per garantirne l’effettivo esercizio, nell’ambito di un efficace piano d’azione che consenta di avviare un capillare processo di trasformazione digitale dell’Italia, stabilendo, come prioritarie linee di intervento, l’aggiornamento del sistema educativo di istruzione e di formazione, nonché la revisione delle procedure concorsuali di selezione per il reclutamento soprattutto nel pubblico impiego, con l’intento strategico di favorire l’incremento diffuso della cultura digitale di base e delle competenze specialistiche ICT senza il rischio di discriminazioni causate dal divario digitale nell’uso consapevole delle tecnologie, con gravi ricadute negative sull’esercizio dei diritti di cittadinanza e sulle prospettive occupazionali offerte dal mercato del lavoro.

A fine aprile è arrivato nelle librerie il libro in memoria di Stefano Rodotà. Si chiama “Il valore della Carta dei diritti di Internet” (curato con Laura Abba con prefazione di Arturo di Corinto), Editoriale Scientifica, ISBN 9788893917353. 

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