Il portafoglio digitale italiano entra in una fase decisiva. Nel giro di poche settimane sono stati pubblicati due provvedimenti che definiscono il quadro operativo e regolamentare del Sistema IT-Wallet, previsto dall’articolo 64-quater del Codice dell’amministrazione digitale (CAD).
Il primo è il Decreto 17 giugno 2026, che approva le Linee guida del Sistema IT-Wallet e disciplina l’architettura, i soggetti coinvolti e le modalità della sperimentazione. Il secondo è il Decreto 19 marzo 2026, che contiene la «Disciplina del Sistema IT-Wallet e dei relativi servizi ai sensi dell’articolo 64-quater, comma 5, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82».
I due atti appartengono ad uno stesso percorso: il primo definisce come è costruito e come deve funzionare l’ecosistema tecnologico; il secondo completa la disciplina del Sistema e dei relativi servizi; delineano il passaggio da una prima fase di progettazione e sperimentazione a un modello destinato a entrare stabilmente nell’ecosistema digitale italiano ed europeo.
Indice degli argomenti
Dal documento digitale all’attestazione elettronica
Per comprendere la portata dell’IT-Wallet è necessario partire da un concetto fondamentale: il portafoglio digitale non è semplicemente un contenitore nel quale conservare copie elettroniche dei documenti.
Il Sistema IT-Wallet consente a persone fisiche e giuridiche di accedere a servizi pubblici e privati attraverso la presentazione sicura di Attestati Elettronici relativi ai propri dati di identificazione personale o ad attributi che rappresentano prerogative, deleghe, caratteristiche, licenze o qualità.
L’attestazione elettronica consente quindi di dimostrare digitalmente una determinata condizione attraverso un’informazione che proviene da una fonte qualificata e che quindi non necessita di alcuna verifica da parte del soggetto che eroga il servizio.
Il cambiamento è significativo: non si tratta più soltanto di trasformare un documento cartaceo in un documento digitale, ma di costruire un sistema nel quale l’informazione certificata può essere utilizzata direttamente nei processi digitali, e quindi il dato viene automaticamente verificato alla fonte, senza bisogno di verifiche successive; il principio è già stato introdotto nel nostro ordinamento con il DL 19/2026, che ha introdotto l’art. 50 comma 2 quater del CAD: “Le pubbliche amministrazioni, in attuazione del principio dell’unicità dell’invio, non richiedono ai cittadini e alle imprese dati e informazioni già detenuti da un’amministrazione e assicurano la circolarità delle informazioni mediante la piattaforma di cui all’articolo 50-ter fin dalla progettazione dei servizi (…)”.
Il medesimo principio è confermato anche dall’art. 6 del Decreto 19 marzo 2026.
Questa distinzione è importante anche per le amministrazioni che dovranno prepararsi all’utilizzo dell’IT-Wallet: non sarà sufficiente integrare un’applicazione, ma sarà necessario inserirsi in un ecosistema regolato, nel quale ogni soggetto svolge specifiche funzioni e assume precise responsabilità.
Il cittadino al centro del sistema
Uno dei principi qualificanti dell’IT-Wallet è il controllo dell’utente.
Le Linee guida prevedono che l’Istanza IT-Wallet sia nella disponibilità esclusiva dell’utente, che deve poter decidere quali attestati utilizzare e quali attributi presentare, a chi e per quale finalità.
Il sistema adotta un modello federativo nel quale l’utente, attraverso la propria istanza, richiede e ottiene gli attestati e li presenta direttamente ai soggetti che devono verificarli.
Questo principio porta con sé una conseguenza importante: il portafoglio digitale non deve essere concepito come una nuova banca dati centralizzata contenente tutti i documenti del cittadino. La logica è invece quella di consentire all’utente di gestire e presentare attestazioni digitali verificabili, mantenendo il controllo sulle informazioni che decide di condividere.
In sintesi, si tratta di costruire un sistema nel quale identità, attributi, deleghe, titoli, autorizzazioni e altre informazioni certificate possano essere utilizzati in forma digitale, sicura, selettiva e interoperabile.
Le Linee guida introducono infatti il principio della divulgazione selettiva, attraverso il quale l’utente può presentare soltanto gli attributi necessari rispetto a una determinata richiesta.
Mentre oggi, per dimostrare una determinata condizione, può essere necessario presentare un certificato o un documento che contiene molte informazioni ulteriori rispetto a quelle effettivamente necessarie, con l’IT-Wallet, in prospettiva, il servizio potrà chiedere soltanto l’attributo necessario e l’utente potrà autorizzarne la presentazione.
Questo modello si collega direttamente ai principi di minimizzazione, pertinenza e non eccedenza dei dati. Le Linee guida stabiliscono infatti che i verificatori debbano richiedere soltanto i dati e gli attributi pertinenti rispetto alle proprie funzioni e ai servizi erogati.
Quali attestati saranno disponibili
Il sistema è destinato ad accogliere progressivamente una pluralità di attestazioni provenienti dalle principali banche dati pubbliche.
Tra i primi dati rientrano quelli relativi a: ISEE, titoli di studio, residenza e altri dati anagrafici certificati attraverso ANPR, Tessera sanitaria, patente di guida digitale, Carta europea della disabilità e deleghe digitali.
Su queste ipotesi si era già espresso il Garante Privacy con un parere positivo nell’agosto 2025.
L’attestazione è direttamente collegata alla fonte del dato: infatti, le Pubbliche Amministrazioni, in qualità di titolari delle fonti autentiche devono mettere a disposizione i servizi necessari per consentire ai fornitori degli attestati di recuperare i dati e gli attributi necessari. Le Linee guida prevedono che l’accesso e l’aggiornamento avvengano tramite la Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND).
Anche i fornitori degli attestati di attributi devono utilizzare i meccanismi di accesso e aggiornamento previsti dalla PDND e devono garantire che gli attributi rimangano aggiornati rispetto alle variazioni comunicate dalle Fonti Autentiche.

Fonte: Linee Guida IT Wallet (allegato al D. 17 giugno 2026)
Il ruolo delle Pubbliche Amministrazioni
Questa architettura attribuisce alle Pubbliche Amministrazioni un ruolo centrale.
Le amministrazioni che gestiscono fonti autentiche non sono semplicemente fornitori di dati, e quindi diventano componenti essenziali dell’ecosistema IT-Wallet.
Ogni amministrazione che dispone di dati certificati potenzialmente utilizzabili come attributi dovrà assicurare qualità, aggiornamento e interoperabilità delle proprie fonti.
In un recente articolo di Roberto Garavaglia – in cui si elencano le tipologie di dati che possono essere oggetto di utilizzo nel Wallet, distinti in quattro livelli: Dominio, Classe, Tipologia di Credenziale e Finalità – risulta molto evidente l’ampiezza della Tassonomia, che comprende alcune tipologie archivi i cui dati sono già disponibili (ES: i dati anagrafici contenuti in ANPR), ma anche tanti altri che non lo sono ancora (ES: i dati relativi all’immobile di proprietà, e alla sua destinazione urbanistica, i dati sulla conformità agli obblighi tributari locali), e che sono in possesso dei Comuni.
Questo principio è una conseguenza di quanto già stabilito dalla normativa (art. 50 ter del CAD), che da tempo prevede l’obbligo per tutte le Pubbliche Amministrazioni di mettere a disposizione i propri dati tramite la Piattaforma Digitale Nazionale dei Dati – PDND.
Diventa quindi ancora più importante il lavoro già avviato dalle amministrazioni sulla qualità dei dati, sull’interoperabilità e sulla PDND, in particolare con il Bando PNRR 1.3.1.
Il Decreto 17 giugno 2026 stabilisce all’art. 5 che “i soggetti pubblici e i soggetti privati che hanno già aderito a PDND (…) sono registrati al Sistema IT-Wallet a semplice richiesta (…).
Inoltre, tutte le Pubbliche Amministrazioni e i gestori di pubblico servizio – a partire dal 3 agosto 2026 – “possono registrarsi al sistema IT-Wallet in qualità di fonte autentica e rendere disponibili i dati e i documenti relativi a prerogative, deleghe, caratteristiche, licenze o qualità di persone fisiche e giuridiche sotto forma di attestati elettronici di attributi pubblici ovvero rendere disponibili al fornitore di attestati elettronici di interesse pubblico i dati e documenti per la generazione di attestati elettronici di interesse pubblico.”
In ogni caso, l’adesione deve essere effettuata senza ulteriori oneri entro 1 anno – quindi entro il 3 agosto 2027 – al fine di rendere disponibili i dati e i documenti di cui sopra.
Al momento, le modalità di adesione non sono ancora note; si potrebbe valutare una semplificazione, che preveda l’iscrizione “di diritto” di tutti i soggetti – pubblici e privati – che hanno pubblicato degli e-services su PDND, eliminando la fase della richiesta.
Un sistema con diversi ruoli
L’IT-Wallet non è costituito da un unico soggetto o da un’unica piattaforma.
Le Linee guida individuano diversi attori: l’utente, i fornitori delle Soluzioni IT-Wallet, i fornitori degli attestati di dati di identificazione personale – individuato in IPZS – i fornitori degli attestati di attributi, i Titolari delle Fonti Autentiche e i Verificatori degli attestati elettronici.
Il fornitore della Soluzione IT-Wallet – individuato nella società PagoPA – è responsabile della realizzazione, conduzione e manutenzione della soluzione e dell’infrastruttura di supporto.
I fornitori degli attestati di attributi sono invece responsabili della loro emissione e del relativo ciclo di vita. Devono inoltre assicurare l’interazione con le Fonti Autentiche e il mantenimento dell’aggiornamento degli attributi.
I verificatori sono i soggetti che, nell’ambito dei propri servizi, richiedono la presentazione degli attestati. Possono essere amministrazioni pubbliche, imprese o altri soggetti autorizzati a utilizzare il sistema.

Fonte: Linee Guida IT Wallet (allegato al D. 17 giugno 2026)
Il ciclo di vita degli attestati
Un attestato elettronico non è statico.
Le Linee guida prevedono specifiche funzionalità per emissione, archiviazione, ripristino, sospensione, revoca e verifica degli attestati.
Questo aspetto è particolarmente importante per gli attributi che possono cambiare nel tempo; ad esempio, una delega può cessare, una patente può essere sospesa, una determinata abilitazione può scadere, una condizione amministrativa può essere modificata.
Il sistema deve quindi essere in grado di verificare non soltanto che l’attestato sia autentico, ma anche che sia valido nel momento in cui viene presentato, quindi i fornitori degli attestati hanno delle responsabilità specifiche sulla gestione del ciclo di vita e sulla notifica delle revoche.
L’art. 6 comma 5 del D. 17 giugno 2026 prevede che “Le versioni digitali della Tessera sanitaria – Tessera europea di assicurazione di malattia (TS/TEAM), della patente di guida mobile e della Carta europea della disabilità, di cui all’art. 64-quater, comma 7, del CAD, continuano ad essere rese disponibili attraverso il punto di accesso telematico di cui all’art. 64-bis per ulteriori dodici mesi dalla pubblicazione del presente decreto. Il punto di accesso telematico rimane fruibile al cittadino indipendentemente dall’attivazione della soluzione di IT-Wallet Pubblico.”
Quindi nel medio periodo App IO verrà progressivamente affiancata dal Wallet, e i documenti ora presenti rimarranno disponibili su App IO fino al 23 luglio 2027.
Sicurezza e interoperabilità
Le Linee guida richiedono confidenzialità, integrità, disponibilità e autenticità dei dati e delle comunicazioni, nonché non ripudiabilità delle interazioni. È inoltre previsto il controllo esclusivo dell’utente sugli attestati e sul materiale crittografico.
L’interoperabilità è altrettanto importante. Le diverse soluzioni tecnologiche devono poter interagire secondo standard comuni, consentendo una verifica affidabile degli attestati.
Il modello italiano deve inoltre essere coerente con il percorso europeo del Portafoglio europeo di identità digitale previsto dal quadro eIDAS. L’obiettivo è quindi costruire un ecosistema che possa superare i confini nazionali.
Infatti, entro la scadenza del 24 dicembre 2026 tutti gli Stati dell’Unione Europea debbono avere pronta un’infrastruttura che rispetti i requisiti definiti dalle regole tecniche europee.
Proprio per essere pronti alla scadenza, a livello europeo sono stati effettuate negli anni scorsi alcune sperimentazioni attraverso Consorzi dedicati, rivolte sia a servizi pubblici e sia a servizi privati.
La sperimentazione come fase di evoluzione
Il sistema IT Wallet nasce anche per avere una commistione tra servizi pubblici e servizi privati, che rappresenterà un’utilità aggiuntiva per i cittadini tutte le volte che ad un provvedimento amministrativo segua la richiesta di un servizio presso un soggetto privato (ES: noleggio di un’auto, che richiede il possesso di un titolo di guida).
Proprio per questo ha avuto inizio una fase di sperimentazione, che rappresenta un passaggio strategico verso l’attivazione del sistema: consente infatti ai fornitori privati di verificare l’interoperabilità delle proprie soluzioni con l’infrastruttura nazionale e contribuire al loro progressivo perfezionamento.
I risultati della sperimentazione saranno utilizzati per valutare l’efficacia delle soluzioni adottate e per l’evoluzione delle Linee guida e delle specifiche tecniche.
Questo significa che i prossimi mesi saranno particolarmente importanti per capire quali saranno i modelli organizzativi e tecnologici effettivamente adottati e come verranno integrati nei servizi pubblici e privati.
Cosa dovrebbe fare un Comune per prepararsi all’IT-Wallet
Per un Comune, l’arrivo dell’IT-Wallet non richiede necessariamente di avviare subito un nuovo progetto tecnologico, ma impone di analizzare dati, procedimenti e sistemi informativi, procedendo alla mappatura delle banche dati comunali e delle informazioni che potrebbero diventare oggetto di attestazione, individuando per ciascuna il titolare della fonte, la qualità del dato, la frequenza di aggiornamento e le modalità di interoperabilità, e se rientrano tra i servizi già esposti o che dovranno essere esposti attraverso la PDND.
Un secondo intervento riguarda la revisione dei procedimenti amministrativi. Il Comune dovrebbe individuare i procedimenti nei quali oggi al cittadino viene richiesto di produrre certificati, dichiarazioni o documenti per dimostrare condizioni che potrebbero, in prospettiva, essere rappresentate da attestati elettronici.
L’obiettivo è costruire una sorta di mappa dei casi d’uso dell’IT-Wallet, distinguendo le informazioni che il Comune potrebbe fornire come fonte, quelle che potrebbe ricevere da altre PPAA e che potrebbe utilizzare per semplificare i propri procedimenti.
Si tratta, in sintesi, di passare dall’invio di messaggi di notifica con App IO a mettere a disposizione dei cittadini servizi interattivi con IT Wallet, che rendano possibile l’invio di istanze o la visualizzazione di dati.
Occorre poi verificare la maturità tecnologica dei sistemi comunali: disponibilità di API, interoperabilità con la PDND, gestione delle identità digitali, sicurezza, tracciamento delle operazioni e capacità di integrare servizi esterni.
Questo lavoro dovrebbe essere coordinato con il RTD, il responsabile della gestione documentale, i responsabili dei servizi e i referenti informatici, perché l’IT-Wallet non è soltanto un progetto ICT ma coinvolge il modo stesso in cui vengono progettati ed erogati i servizi.
Infine, il Comune dovrebbe monitorare l’evoluzione delle specifiche tecniche e della sperimentazione nazionale, valutando l’eventuale partecipazione ai casi d’uso e predisponendo, quando sarà possibile, ambienti di test, oltre ad effettuare l’iscrizione obbligatoria al Sistema IT Wallet (entro il 3 agosto 2027).
Tenuto conto che i Comuni sono gli enti più vicini ai cittadini ed erogano la maggior parte dei servizi, si auspica che si apra una fase di sperimentazione rivolta anche ai soggetti pubblici, analoga a quella aperta di recente per i soggetti privati.
L’avvento dell’IT-Wallet può quindi diventare per il Comune anche un’ulteriore occasione per fare un passo ulteriore nella propria trasformazione digitale: non limitarsi a digitalizzare i procedimenti esistenti, ma riprogettarli assumendo che dati e attestazioni certificati possano essere scambiati automaticamente tra sistemi, lasciando al cittadino il controllo sulle informazioni che decide di presentare.














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