Da domani primo luglio il ministero dell’Interno non può più sfuggire all’obbligo PagoPa; ergo deve permettere ai cittadini di pagare in questa modalità, facile e anche online, il passaporto (tra le altre cose).
Il ministero da domani è inadempiente. Alla stregua della stragrande maggioranza delle PA locali, per altro.
Ma in uno slancio di generosità, noi di Altroconsumo gli concediamo ben 90 giorni di tempo per adeguarsi, con questa diffida.
Anche se certo non si può parlare di fulmine a ciel sereno, dato che come si legge sul sito ufficiale di PagoPa, “questo è previsto in attuazione dell’art. 5 del CAD (Codice dell’Amministrazione Digitale) e dal D.L. 179/2012” e di obblighi – sempre rinviati – si parla da quattro anni.
Segue, dopo il box qui sotto sull’articolo che ha fatto partire tutto, il testo integrale della diffida.
Passaporto, no al pagamento online: nemmeno il ministero rispetta l’obbligo
La diffida di Altroconsumo
PREMESSO CHE
- La legislazione vigente in materia (art. 18, co. 1 e 3, L. n. 1185/1967) pone a carico del soggetto richiedente il rilascio del passaporto ordinario il pagamento del costo del libretto di euro 42,50 (DM 20.05.2010), con la precisazione che detto importo è dovuto al momento del rilascio del libretto e va corrisposto non oltre la consegna di esso all’interessato (art. 18, comma 2, L. cit.).
- L’art. 5, co. 1, D.Lgs. n. 82/2005 (Codice dell’amministrazione digitale, CAD) prescrive l’obbligo delle pubbliche amministrazioni (di cui all’art. 2, co. 2, CAD) di accettare, tramite la piattaforma “pagoPA” all’uopo costituita, il pagamento a qualsiasi titolo spettante mediante sistemi di pagamento elettronico.
- Peraltro, il legislatore ha successivamente ribadito l’obbligo per le pp.aa. di accettare i pagamenti a qualsiasi titolo dovuti con l’uso delle tecnologie dell’informazione, avvalendosi per « le attività di incasso e pagamento … delle piattaforme di incasso e pagamento dei prestatori di servizi di pagamento abilitati ai sensi dell’articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 » (v. art. 15, co. 5-bis, D.L. n. 179/2012).
- In attuazione dell’art. 5, comma 4, CAD, già il 7 febbraio 2018, l’Agenzia per l’Italia digitale ha pubblicato le Linee guida per l’effettuazione dei pagamenti elettronici a favore delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi, che delineano le attività̀ che le pp.aa. devono mettere in atto per consentire l’esecuzione di pagamenti attraverso l’uso di strumenti elettronici, nonché le specifiche dei codici da utilizzare per il pagamento, la riconciliazione e il riversamento delle somme raccolte.
- Ai sensi dell’art. 65 D.Lgs. n. 217/2017, le pp.aa. interessate erano tenute entro il 30 giugno 2020 a integrare i propri sistemi di incasso alla piattaforma suddetta, ovvero ad avvalersi, a tal fine, di servizi forniti da altri soggetti di cui all’art. 2, comma 2, CAD.
- Peraltro, il mancato adempimento nel termine, oltre a rilevare ai fini della valutazione della performance individuale, comporta la responsabilità dirigenziale e disciplinare ex 21 e 55 D.Lgs. n. 165/2001.
- Il quadro normativo di riferimento sancisce, dunque, il diritto soggettivo del cittadino al “pagamento digitale” in favore della p.a., e cioè di poter corrispondere le somme a qualsivoglia titolo dovute alla pubblica amministrazione mediante l’utilizzo di strumenti elettronici ovvero della piattaforma di cui all’art. 2, comma 2, CAD.
- Tuttavia, con riferimento alle modalità di pagamento del costo di cui al citato art. 18 L. n. 1185/1967, si registra allo stato che codesta pubblica amministrazione non abbia dato ottemperanza all’obbligo di legge, ed anzi abbia imposto ai cittadini richiedenti di pagare esclusivamente presso gli uffici postali di Poste italiane mediante bollettino di conto corrente intestato al Ministero dell’Economia e delle Finanze.
- È evidente, dunque, che il mancato adeguamento del sistema di incasso alla vigente normativa, nonché l’imposizione di modalità di pagamento diverse da quelle digitali, costituiscano una grave e ingiustificata violazione di disposizioni a tutela del diritto del cittadino al pagamento digitale, come consacrato all’art. 5 CAD.
- Sono numerose le segnalazioni pervenute alla scrivente associazione da parte di cittadini ai quali è stato precluso di poter pagare digitalmente il costo del rilascio del passaporto, e che in ragione di ciò hanno subito notevoli disservizi, collegati alla necessità di doversi necessariamente recare presso gli uffici postali per pagare la somma.
- L’art. 1 del D.Lgs. n. 198/2009, stabilisce che « Al fine di ripristinare il corretto svolgimento della funzione o la corretta erogazione di un servizio, i titolari di interessi giuridicamente rilevanti ed omogenei per una pluralità di utenti e consumatori possono agire in giudizio, con le modalità stabilite nel presente decreto, nei confronti delle amministrazioni pubbliche e dei concessionari di servizi pubblici, se derivi una lesione diretta, concreta ed attuale dei propri interessi, dalla violazione di termini o dalla mancata emanazione di atti amministrativi generali obbligatori e non aventi contenuto normativo da emanarsi obbligatoriamente entro e non oltre un termine fissato da una legge o da un regolamento, dalla violazione degli obblighi contenuti nelle carte di servizi ovvero dalla violazione di standard qualitativi ed economici stabiliti, per i concessionari di servizi pubblici, dalle autorità preposte alla regolazione ed al controllo del settore e, per le pubbliche amministrazioni, definiti dalle stesse in conformità alle disposizioni in materia di performance contenute nel decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, coerentemente con le linee guida definite dalla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 13 del medesimo decreto e secondo le scadenze temporali definite dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 ».
- Alla luce di quanto precede, sussistono chiaramente nel caso di specie i presupposti per agire nei confronti dell’amministrazione inadempiente, poiché dalla violazione del termine stabilito dal citato art. 65, ovvero dalla mancata emanazione, entro detto termine, degli atti amministrativi necessari all’adeguamento del sistema di incasso, discende una lesione diretta, concreta ed attuale dell’interesse della collettività.
Tutto quanto sopra premesso e considerato, Altroconsumo, ai sensi dell’art. 3, comma 1, D.Lgs. n. 198/2009, formalmente
diffida
- codesta Pubblica Amministrazione, in relazione al pagamento del costo previsto dall’art. 18, comma 3, L. n. 1185/1967, di adeguare il proprio sistema di incasso alla piattaforma di cui all’art. 2, comma 2, D.Lgs. n. 82/2005, con avvertimento che, in caso di inottemperanza nel termine di 90 giorni dalla sua ricezione, si procederà ai sensi dell’art. 1 D.Lgs. n. 198/2009, per ottenere giudizialmente il ripristino del corretto svolgimento della funzione o la corretta erogazione di un servizio.