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Registro operatori criptovalute: procedure e consigli pratici per l’iscrizione

Sarà operativo dal 18 maggio il registro ufficiale degli operatori di criptovaluta, Sezione Speciale del Registro OAM (Organismo degli Agenti e dei Mediatori). Ecco una serie di suggerimenti per gli operatori del settore o chi intende entrarvi

Pubblicato il 13 Apr 2022

Andrea Luciano

avvocato di LS Lexjus Sinacta

Amedeo Scioli

avvocato di LS Lexjus Sinacta

criptovalute - stablecoin

A partire dal 18 maggio 2022 sarà operativa la Sezione Speciale del Registro OAM (Organismo degli Agenti e dei Mediatori), presso la quale dovranno iscriversi i prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale e di servizi di portafoglio digitale che operano o che intendano operare in Italia.

È infatti con il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) del 13 gennaio 2022 (GU Serie Generale n.40 del 17-02-2022) che è stato predisposto il censimento degli operatori del settore delle criptovalute attraverso l’istituzione di un registro ufficiale.

Decreto Mef su criptovalute, l’impatto su operatori e mercato

Pertanto, la comunicazione dell’attività e l’iscrizione al registro speciale dell’OAM si configureranno come condizioni essenziali, nonché obbligatorie, per lo svolgimento dell’attività di exchange (servizio che permette di scambiare criptovalute con valute correnti o con altre monete virtuali ad un determinato prezzo di mercato) e di wallet provider (servizio dedicato alla conservazione, al trasferimento e alla gestione delle attività relative alle criptovalute).

Proviamo allora a fare qualche ulteriore considerazione a freddo, proponendo una serie di consigli pratici agli operatori del settore o chi intende entrarvi.

Obbligo di iscrizione

L’obbligo di iscrizione nella Sezione Speciale del Registro OAM è sancito all’Art. 3 del decreto, dove si stabilisce che l’iscrizione è subordinata al possesso dei requisiti di cui all’art. 17 -bis, comma 2, del D. Lgs. n. 141/2010, nello specifico:

a) per le persone fisiche: cittadinanza italiana o di uno Stato dell’Unione Europea ovvero di Stato diverso (in questo caso è richiesta l’ottemperanza alle disposizioni dell’Art. 2 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al D. Lgs. n. 286/1998) e per tutti un domicilio nel territorio della Repubblica;

b) per i soggetti diversi dalle persone fisiche: sede legale e amministrativa o, per i soggetti comunitari, stabile organizzazione nel territorio della Repubblica.

Consiglio pratico: una società non comunitaria operante nel settore delle criptovalute dovrà aprire una controllata in Italia per poter svolgere la propria attività sul territorio italiano.

Per i soggetti già operativi con l’attività di exchange e wallet provider o che intendono esserlo prima della data di avvio del registro speciale (18 maggio 2022), vi è un obbligo di comunicazione dell’attività all’OAM che deve essere adempiuto entro i 60 giorni successivi a tale data, in modo da poter continuare a esercitare l’attività senza dover attendere la pronuncia dell’OAM in merito all’iscrizione. In assenza della comunicazione nel predetto termine, l’eventuale esercizio dell’attività è considerato abusivo. Chi, invece, inizierà a operare dopo il 18 maggio 2022, dovrà attendere che l’OAM si pronunci sull’iscrizione prima di iniziare ad esercitare l’attività.

Consiglio pratico: dato che vi è un obbligo generale di comunicazione dell’attività al MEF, che è automaticamente assolto con l’iscrizione al Sezione Speciale a partire dal 18 maggio 2022, suggeriamo per chi già opera o inizia a operare prima del 18 maggio 2022 di inviare la comunicazione direttamente al MEF, copia all’OAM. Dopo tale data, la comunicazione potrà essere inviata solo all’OAM.

Procedura di iscrizione

Per quel che riguarda l’aspetto procedurale, l’OAM dispone ovvero nega l’iscrizione entro 15 giorni dalla ricezione della comunicazione, previa verifica circa la regolarità e completezza della comunicazione e della documentazione allegata.

Laddove l’OAM ritenga che la comunicazione sia incompleta o che i documenti allegati debbano essere integrati, il predetto termine può essere sospeso una sola volta e per un periodo non superiore a 10 giorni. In tale ipotesi, l’OAM provvede ad avvisare tempestivamente l’interessato, affinché possa fornire le integrazioni richieste entro 10 giorni dal ricevimento dell’avviso. Decorso tale termine senza che l’interessato abbia provveduto, la comunicazione si considera come non pervenuta e l’iscrizione è negata.

I dati richiesti in sede di iscrizione sono quelli trasmessi con la comunicazione di cui all’art. 3, contente:

  • per le persone fisiche gli usuali dati anagrafici oltre a (i) un indirizzo di posta elettronica certificata per le comunicazioni con l’OAM e (ii) l’indicazione della tipologia e delle modalità di svolgimento dei servizi prestati, e
  • per le persone giuridiche gli usuali dati societari oltra a (i) la sede della stabile organizzazione nel territorio della Repubblica per i soggetti con sede legale in altro Stato membro dell’Unione Europea, (ii) i dati e l’identificazione del legale rappresentante e (iii) anche in questo caso, l’indicazione della tipologia e delle modalità di svolgimento dei servizi prestati.

Alla comunicazione è allegata copia del documento di identificazione del soggetto che la effettua e, nel caso di soggetto diverso da persona fisica, del legale rappresentante nonché visura camerale aggiornata. Eventuali variazioni dei dati dichiarati ai sensi del comma 4 sono comunicate entro quindici giorni dalla variazione dei medesimi dati e con le medesime modalità telematiche di cui al presente articolo.

Consiglio pratico: il decreto non prevede richieste specifiche in tema di capitalizzazione, struttura e governance degli operatori interessati. Pertanto, il consiglio è quello di procedere all’iscrizione presso la Sezione Speciale prima che la normativa comunitaria e/o italiana introduca dei requisiti ancora più stringenti. Nel caso ci si dovrà adeguare, ma un conto è farlo da iscritti, un altro prima di essere iscritti.

Comunicazioni post iscrizione

Una volta iscritti e operativi, all’Art. 5 è disposto che i prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale e i prestatori di servizi di portafoglio digitale debbano trasmettere all’OAM i dati relativi alle operazioni effettuate sul territorio italiano, in particolare:

a) i dati identificativi dei clienti come di seguito specificati:

1. cognome e nome;

2. luogo e data di nascita;

3. residenza;

4. codice fiscale/partita IVA, ove assegnato; e

5. estremi del documento di identificazione;

b) i dati relativi all’operatività complessiva per singolo cliente, come di seguito specificati:

1. controvalore in euro, alla data dell’ultimo giorno del trimestre di riferimento, del saldo totale delle valute legali e delle valute virtuali riferibili a ciascun cliente;

2. numero e controvalore complessivo in euro, alla data dell’ultimo giorno del trimestre di riferimento, delle operazioni di conversione da valuta legale a virtuale e da virtuale a legale riferibili a ciascun cliente;

3. numero delle operazioni di conversione tra valute virtuali riferibili a ciascun cliente;

4. numero delle operazioni di trasferimento di valuta virtuale in uscita e in ingresso da/verso il prestatore di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale riferibili a ciascun cliente; e

5. numero e controvalore in euro, alla data dell’ultimo giorno del trimestre di riferimento, dell’ammontare delle operazioni di trasferimento di valuta legale in uscita e in ingresso da/verso il prestatore di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale, riferibili a ciascun cliente e suddivise per trasferimenti in contante e strumenti tracciabili.

La trasmissione è effettuata con cadenza trimestrale, secondo le modalità tecniche stabilite dall’OAM in conformità del trattamento dei dati e sentito il Garante per la protezione dei dati personali.

Vi sono, tuttavia, delle perplessità per quel che riguarda il calcolo del controvalore in euro del saldo totale delle valute legali e delle valute virtuali riferibili a ciascun cliente. Stando a quanto indicato dalle note agli allegati del decreto, il cambio delle singole valute con l’euro “è stabilito dal prestatore di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale sulla base del valore stabilito alla chiusura della giornata di mercato sulla piattaforma del prestatore di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale stesso o di altri primari operatori presso i quali si appoggia per l’offerta dei servizi”. È evidente come si necessitino chiarimenti su questo punto, dal momento che non esistono in riferimento alle criptovalute mercati regolamentati come quelli propri delle valute tradizionali.

Consiglio pratico: su diverse piattaforme il portafoglio di criptovalute è costantemente aggiornato in stablecoin, nella maggior parte dei casi in USDT o BUSD. È presumibile, quindi, che il prestatore di servizi dovrà effettuare il cambio EUR/USDT o EUR/BUSD su una (o più) delle principali piattaforme on-line del settore.

È previsto, inoltre, uno specifico obbligo informativo a carico dell’OAM (e non dei singoli prestatori dei servizi), consistente nel dover trasmettere al MEF un relazione semestrale riportante i dati aggregati relativi al numero di operatori che hanno effettuato la comunicazione ai fini dell’iscrizione nella Sezione Speciale del Registro, alla tipologia di servizi svolti dai predetti operatori e alle ipotesi riscontrate di esercizio abusivo dell’attività, nonché i dati aggregati trasmessi all’OAM a norma dell’Art 5 del decreto relativi alle operazioni effettuate.

Conclusioni

Il decreto del MEF del 13 gennaio 2022 si presenta come perfezionamento della procedura di recepimento della Va Direttiva Antiriciclaggio n. 843/2018, in prosieguo del D.Lgs. n. 125/2019.

La finalità della Sezione Speciale è chiaramente quella prevenire illecite procedure di trasferimento di denaro e truffe ai danni degli utenti, mediante un censimento dei prestatori di servizi di exchange e wallet providers. Tale proposito è avvalorato dal disposto di cui all’Art. 4 del decreto oggetto di studio, che configura un obbligo di collaborazione tra l’OAM e le autorità di vigilanza quali la Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo e la Guardia di Finanza.

La normativa sopra esaminata è sicuramente solo il primo passo della regolamentazione del settore che sarà in futuro integrata sulla base (i) della normativa sovranazionale in materia di antiriciclaggio e contrasto al terrorismo e altri fenomeni illeciti, ma anche (ii) della regolamentazione finanziaria che si sta estendendo al settore delle criptovalute.

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