gli obblighi

Sovvenzioni pubbliche e trasparenza: che cambia per imprese e terzo settore

Dal 30 giugno 2019 anche i soggetti beneficiari di sovvenzioni pubbliche – terzo settore e imprese – devono farsi carico della pubblicazione delle erogazioni, non più solo la PA. Ecco chi sono i soggetti obbligati, cosa devono pubblicare e perché c’è ancora resistenza alla trasparenza negli enti pubblici

Pubblicato il 28 Nov 2019

Laura Strano

Responsabile Osservatorio Anticorruzione e Trasparenza AIDR

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Con il Decreto Crescita 2019, il Governo ha specificato e chiarito gli obblighi informativi in materia di trasparenza delle erogazioni di sovvenzioni pubbliche da parte di due categorie di soggetti: enti del Terzo Settore e imprese.

Dal 30 giugno 2019, infatti, non è più solo la pubblica amministrazione a doversi fare carico della pubblicazione delle erogazioni, ma anche gli stessi soggetti beneficiari.

Vediamo chi sono i soggetti obbligati,  cosa devono pubblicare e perché c’è ancora tanta resistenza alla trasparenza negli enti pubblici.

Trasparenza, quanta resistenza nella PA

Sono infatti tante e nemmeno tanto velate sono le resistenze alla trasparenza da parte di burocrati e politici che invece di preoccuparsi di incentivare la pubblicazione sul web in modalità chiara e accessibile da parte della PA, e di obbligarne la divulgazione attraverso il social, introducendo sanzioni incisive in caso di inottemperanza, vorrebbero invece ridurre gli obblighi di pubblicazione, purtroppo considerati spesso solo una vera e inutile scocciatura che pochi leggono, pochi analizzano e commentano. Per molti funzionari pubblici, insomma, la cosiddetta “ burocrazia della trasparenza” sottrarrebbe tempo alle più importanti pratiche di cui si occuperebbe la PA.

Le amministrazioni hanno tanto da fare, c’è poco personale e sono troppo impegnate per preoccuparsi di informare compiutamente i cittadini. Molti dipendenti pubblici non sono ancora nemmeno formati e informati sul valore assoluto della trasparenza i cui livelli essenziali dovrebbero essere garantiti su tutto il territorio nazionale.

Nonostante ciò, ora in questo ora in quel provvedimento normativo, vengono introdotti, in ordine sparso, nuovi obblighi di pubblicazione e sanzioni, che però forse dovrebbero essere integrati o quantomeno richiamati nel testo normativo base, il Codice della Trasparenza.

Da ultimo, quasi inosservato l’art. 35 del Decreto n. 34 del 30 aprile 2019 (cosiddetto Decreto Crescita), “Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi”, convertito in legge dall’art. 1, comma 1, L. 58/2019 introduce alcuni obblighi in materia di trasparenza delle erogazioni di sovvenzioni pubbliche, obblighi ulteriori rispetto a quelli previsti dal D.lgs 33/2013, posti a carico di imprese ed associazioni, non del tutto nuovi in effetti perché già previsti dalla legge n. 124/2017, art. 1 commi da 125 a 129, ma adesso meglio specificati, al fine di chiarire e consentire ai soggetti obbligati di adempiere correttamente ai previsti adempimenti.

Le novità in fatto di obblighi di pubblicazione delle sovvenzioni

La prima novità è che a decorrere dal 1° gennaio 2018, gli obblighi di pubblicazione previsti dall’articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, si applicano anche agli enti e alle società controllate di diritto o di fatto, direttamente o indirettamente, dalle amministrazioni dello Stato, mediante pubblicazione nei propri documenti contabili annuali, nella nota integrativa del bilancio. In caso di inosservanza di tale obbligo si applica una sanzione amministrativa pari alle somme erogate.

Ricordiamo cosa prevede l’art. 26 “ Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati”.

Le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1 comma 2 del d.lgs n. 165/2001 (tutte le amministrazioni dello Stato, gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende e amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di Commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l’ARAN Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni, Agenzie Fiscali) e adesso quindi anche gli enti e le società controllate direttamente o indirettamente dalle amministrazioni dello Stato, hanno:

  • l’obbligo di pubblicare gli atti con i quali sono determinati i criteri e le modalità cui devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausilii finanziari e per l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati.
  • l’obbligo di pubblicare gli atti di concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausilii finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati di importo superiore ai 1000 euro. Se i soggetti beneficiari sono controllati di diritto o di fatto dalla stessa persona fisica o giuridica ovvero dagli stessi gruppi di persone fisiche o giuridiche, vengono altresì pubblicati i dati consolidati di gruppo.

La pubblicazione costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti.

Inoltre, la mancata, incompleta o ritardata pubblicazione rilevata d’ufficio dagli organi di controllo è altresì rilevabile dal destinatario della concessione o attribuzione e da chiunque altro abbia interesse anche ai fini del risarcimento del danno da ritardo da parte dell’amministrazione, ai sensi dell’art. 30 del d.lgs n. 104/2010.

E’ ovviamente esclusa per motivi di privacy la pubblicazione dei dati identificativi delle persone fisiche destinatarie dei provvedimenti di cui al presente articolo, qualora da tali dati sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute ovvero alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati.

L’art. 35 citato aggiunge all’art. 26 del Codice della trasparenza anche l’obbligo di pubblicare i dati consolidati di gruppo, ove i soggetti beneficiari siano controllati dalla stessa persona fisica o giuridica ovvero dagli stessi gruppi di persone fisiche o giuridiche.

Entriamo quindi nel merito delle novità per terzo settore e imprese

Terzo settore

L’obbligo di pubblicazione riguarda:

Cosa è obbligatorio pubblicare

Vediamo qual è il contenuto dell’obbligo di pubblicazione e quali i tempi di pubblicazione.

I soggetti obbligati, entro il 30 giugno di ogni anno, sono tenuti a pubblicare “le informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, di importo pari o superiore a 10.000 euro che siano stati loro erogati nell’esercizio finanziario precedente dalle pubbliche amministrazioni, dagli enti pubblici economici , dagli ordini professionali e dalle società in controllo pubblico.

Il limite, come già chiarito nella circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 11 gennaio 2019, va inteso in senso cumulativo e scatta allorquando il totale dei vantaggi economici è pari o superiore ai 10.000 euro con obbligo quindi di pubblicare tutte le voci che hanno concorso al raggiungimento di tale valore.

Già il 30 giugno 2019 è obbligo pubblicare le sovvenzioni ricevute nell’anno 2018, indipendentemente dall’anno di competenza cui le somme si riferiscono

Il contributo per essere oggetto di pubblicazione non deve avere carattere generale e deve essere privo di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria.

La circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 11 gennaio 2019 , benchè antecedente al Decreto Crescita specifica che le informazioni da pubblicare, preferibilmente in forma schematica e di immediata comprensibilità per il pubblico, dovranno avere ad oggetto i seguenti elementi:

  • denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente.
  • denominazione del soggetto erogante.
  • somma incassata. ( per ogni singolo rapporto giuridico sottostante).
  • data di incasso.
  • causale.

Dove pubblicare

La norma indica i propri siti internet o analoghi portali digitali, ma la circolare specifica che ove l’ente non disponga di alcun portale digitale la pubblicazione potrà avvenire anche sul sito internet della rete associativa alla quale l’Ente del Terzo Settore aderisce.

Imprese

Analogo obbligo di pubblicità riguarda i soggetti che esercitano attività industriali dirette alla produzione di beni o servizi, attività intermediaria nella circolazione dei beni, attività di trasporto per terra, per acqua o per aria, attività bancaria o assicurativa, altre attività ausiliarie delle precedenti. In tal caso non è prevista la pubblicità nel sito web ma nelle note integrative del bilancio di esercizio e nell’eventuale bilancio consolidato.

I soggetti che redigono il bilancio in forma abbreviata e quelli comunque non tenuti alla redazione della nota integrativa assolvono all’obbligo mediante pubblicazione delle medesime informazioni e importi, entro il 30 giugno di ogni anno, su propri siti internet, secondo modalità liberamente accessibili al pubblico o, in mancanza di questi ultimi, sui portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza.

Obbligo aggiuntivo per le cooperative sociali che svolgono attività a favore degli stranieri

È quello di pubblicare trimestralmente nei propri siti internet o portali digitali, l’elenco dei soggetti a cui sono versate somme per lo svolgimento di servizi finalizzati ad attività di integrazione, assistenza e protezione sociale. In tal caso non sussiste il limite dell’importo dei 10.000 euro al di sotto del quale la pubblicazione è considerata irrilevante, quindi le cooperative sono tenute a pubblicare somme anche di importi minimi.

Soggetti esclusi

Se però si tratta di aiuti di Stato e degli aiuti de minimis la registrazione nel Registro nazionale degli aiuti di Stato con conseguente pubblicazione nella sezione trasparenza ivi prevista, a cura dei soggetti che concedono o gestiscono tali aiuti, tiene luogo della pubblicazione, a condizione che venga dichiarata l’esistenza di aiuti oggetto di obbligo di pubblicazione nell’ambito del citato Registro nazionale, nella nota integrativa di bilancio, sul proprio sito internet o in mancanza sul portale digitale delle associazioni di categoria di appartenenza.

Le sanzioni previste

A vigilare sull’obbligo di trasparenza sono in via preliminare, come già evidenziato le stesse Amministrazioni pubbliche che potranno anche erogare ai soggetti obbligati la sanzione in caso di inottemperanza.

A partire dal 1 gennaio 2020 è prevista una sanzione pari all’1% degli importi ricevuti con un importo minimo di 2.000 euro, nonché la sanzione accessoria dell’adempimento agli obblighi di pubblicazione.

Decorsi 90 giorni dalla contestazione senza che il trasgressore abbia ottemperato agli obblighi di pubblicazione, si applica la sanzione della restituzione integrale del beneficio ai soggetti eroganti. Secondo quanto espresso dal Consiglio di Stato nel Parere n. 01449/2018 la sanzione restitutoria è applicabile solo alle imprese e alle cooperative sociali che da un lato sono ONLUS mentre sotto il profilo civilistico sono società che assumono di diritto la qualifica di imprese sociali.

Competenti a irrogare le sanzioni saranno le stesse amministrazioni che hanno erogato il beneficio oppure, negli altri casi, l’amministrazione vigilante o competente per materia.

Dove vanno a finire gli importi delle sanzioni?

  • Se i soggetti che hanno erogato le sovvenzioni, i sussidi, i vantaggi, i contributi o gli aiuti, in denaro o in natura, privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria sono Amministrazioni centrali dello Stato che hanno adempiuto agli obblighi di pubblicazione previsti dall’art. 26 del decreto legislativo 33/2013, i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate ai soggetti obbligati e gli importi erogati a titolo di beneficio sono versati ad apposito capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati ai pertinenti capitoli degli stati di previsione delle amministrazioni originariamente competenti per materia.
  • Se invece le Amministrazioni centrali dello Stato invece non hanno adempiuto agli obblighi di pubblicazione previsti dall’art. 26 del Codice della trasparenza, gli importi delle sanzioni e le somme erogate saranno versati all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale.

Qualche dubbio finale

Sorgono però, a questo punto, alcune perplessità: chi dovrebbe sanzionare un Ministero se persino l’ANAC deputata a sanzionare appare ad oggi poco incisiva? E perché non prevedere espressamente tra gli obblighi di pubblicazione a carico dei soggetti obbligati anche la “dichiarazione di non essere soggetti all’obbligo perché non si sono ricevute erogazioni di qualsiasi natura”?

Come fa un cittadino interessato a sapere se un’associazione che non pubblica è inadempiente o non ha ricevuto sovvenzioni nel caso in cui anche l’Amministrazione non abbia pubblicato il dato?

Tra le tantissime associazioni che già dal 30 giugno 2019 sono tenute a pubblicare ne ricordiamo alcune:

Il Club alpino italiano, Amici della terra, Associazione Kronos 1991, Federnatura, Fondo ambiente italiano, Gruppi ricerca ecologica, Italia nostra, Lega ambiente, Mare vivo, World Wildlife Fund, associazione Greenpeace, Ente Nazionale per la Protezione degli Animali – E.N.P.A. onlus, Club Alpino Italiano -CAI, – Coordinamento di associazioni per la tutela dell’ambiente e dei diritti di utenti e consumatori, C.T.S. – Centro Turistico Studentesco e Giovanile, Associazione Italiana per il World Wide Fund for Nature – onlus,  Ente nazionale per la protezione italiana, Associazione Italiana Operatori Polizia, Accademia Kronos-AK, A.C.L.I Anni Verdi, Associazione nazionale dei Rangers d’Italia,  ACU – Associazione Consumatori Utenti, ADICONSUM – Associazione Difesa consumatori e ambiente, ADOC – Associazione Difesa Orientamento Consumatori, con sede legale in Roma, ADUSBEF – Associazione per la difesa degli utenti dei servizi bancari, finanziari, postali ed assicurativi;  Altroconsumo – Associazione Indipendente di Consumatori, con sede legale in Milano, Via Valassina, 22; Associazione Utenti Servizi Radiotelevisivi; Assoconsum Onlus, Assoutenti – Associazione Nazionale degli Utenti dei Servizi Pubblici; Cittadinanzattiva; Coordinamento delle associazioni per la tutela dell’ambiente e la difesa dei diritti di utenti e consumatori; CODICI – Centro per i diritti del cittadino; CTCU – Centro Tutela Consumatori Utenti Verbraucherzentrale Sudtirol, Federconsumatori – Federazione Nazionale di consumatori e Utenti, La Casa Del Consumatore, Lega Consumatori; Movimento Consumatori, Movimento Difesa Del Cittadino, U.Di.Con – Unione per la Difesa dei Consumatori, Unione Nazionale Consumatori, Confconsumatori e tante altre.

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