titolarità delle imprese

Antiriciclaggio, registro dei titolari effettivi al via: tutto quello che c’è da sapere

Il titolare effettivo di un’impresa è un soggetto che desta sempre più interesse da parte degli organi di controllo sia nazionali sia internazionali. Il decreto interministeriale tanto atteso istituisce il registro dei titolari effettivi nell’ambito della prevenzione e del contrasto a riciclaggio e terrorismo

Pubblicato il 13 Giu 2022

Filippo Graziano

Consulente in Antiriciclaggio e Privacy

euro antiriciclaggio

Dopo una lunga attesa, nell’ambito delle iniziative volte a prevenire e contrastare l’uso del sistema economico e finanziario a scopo di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, il 9 giugno 2022 è entrato in vigore il decreto interministeriale[1] che dispone il regolamento recante disposizioni in materia di comunicazione, accesso e consultazione dei dati e delle informazioni relativi alla titolarità effettiva di imprese dotate di personalità giuridica, di persone giuridiche private, di trust produttivi di effetti giuridici rilevanti ai fini fiscali e di istituti giuridici affini al trust. Il Decreto detta disposizioni da attuarsi con modalità esclusivamente telematiche.

Antiriciclaggio, le regole per trovare il titolare effettivo nelle società di capitale

L’istituzione del Registro dei titolari effettivi è stata prevista con la riforma del 2017 (D.Lgs 90) con la quale si dava delega al Governo di istituire con apposito decreto che doveva essere emesso entro il 4 luglio 2018. Successivamente con di d.lgs. 125 del 2019 il termine ultimo è stato prorogato a novembre del 2022.

Il titolare effettivo

Prima di passare ad esaminare le nuove regole del registro approfondiamo meglio la conoscenza del titolare effettivo, soggetto che desta sempre più interesse da parte degli organi di controllo sia nazionali sia internazionali sino a diventare il fulcro dei controlli.

Secondo l’articolo 18 del D.Lgs. 231 del 2007 il Titolare effettivo è la persona fisica o le persone fisiche, diverse dal cliente, nell’interesse della quale o delle quali, in ultima istanza:

  • il rapporto continuativo è instaurato
  • la prestazione professionale è resa
  • l’operazione eseguita

A seconda della tipologia del cliente il titolare effettivo è:

  • Nel caso di Cliente persone fisica: Generalmente non è presente alcun titolare effettivo oppure in caso di ditta individuale è lo stesso titolare. Tranne poche eccezioni come, per esempio, nel caso di una persona fisica che agisca attraverso altra persona fisica che ne ha la rappresentanza (ad esempio in caso di minore, incapace, interdetto, ecc.), quest’ultima agisce in veste di esecutore mentre il mandante è il titolare effettivo oppure nel caso di un’impresa familiare dove il coniuge pur non essendo intestatario dell’impresa rappresenta comunque un titolare effettivo ecc. È importante in quest’ambito fare molta attenzione all’intestazione dell’impresa al coniuge, al figlio o al genitore. Chi esercita il controllo deve sempre essere identificato come TE ed è necessario alzare il rischio e il controllo.
  • Nel caso di Cliente società di persona: in assenza di disposizioni specifiche, è stato convenuto applicabile il criterio previsto per le società di capitali legando la titolarità effettiva all’apporto di capitale o alla partecipazione agli utili per una percentuale superiore al 25%. Questo appare sicuramente applicabile alle Sas. L’indicazione del CN è basata sul fatto che un socio accomandante non amministra l’impresa e si comporta come un mero socio di capitale ( per la quota versata). Per le altre società di persona e quindi le Snc e Società semplici vanno comunque esaminati i poteri di rappresentanza.
  • Se il Cliente è una società di capitale: in questo caso la norma prevede uno specifico percorso “a scorrimento”, che impone l’applicazione di un criterio principale, ove risulti infruttuoso, si passa al secondo criterio, fino ad arrivare, in ultimo, all’applicazione del c.d. criterio residuale.
    • Il Criterio principale individua il TE nella persona fisica che detiene una partecipazione diretta o indiretta superiore al 25% del capitale. Per l’applicazione del controllo indiretto la prassi per i professionisti e tutti gli altri soggetti obbligati è quella di individuare tutti i soggetti titolari di partecipazioni superiori al 25% nel capitale sociale del cliente (primo livello) e poi risalire la catena partecipativa dei soggetti così individuati. Quindi la proprietà indiretta è connessa alla titolarità di una quota di partecipazione superiore al 25% del capitale posseduto tramite un’altra società, una fiduciaria o per interposta persona. Altri criteri ritenuti non applicabili per la partecipazione indiretta sono quelli del controllo ai sensi del Codice civile oppure il criterio del moltiplicatore. Più avanti esamineremo alcuni casi specifici di società controllata da altre società. Nello stabilire la proprietà delle quote è necessario rilevare situazioni di pegno o usufrutto sulle quote e altre situazioni simili.
    • Il Criterio secondario prevede che in assenza di partecipazioni superiore al 25% si tenga conto:
        • Del controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria;
        • Del controllo di voti sufficienti per esercitare un’influenza determinante in assemblea ordinaria;
        • Dell’esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un’influenza dominante. In questo caso si rende necessario esaminare l’esistenza di particolari vincoli nello statuto o la presenza di patti tra soci, esempio patti di sindacato o parasociali, che danno a uno o più soci che pur avendo una quota inferiore al 25% hanno la possibilità di determinare la nomina degli amministratori.
    • Il Criterio residuale si applica in caso di assenza delle condizioni precedenti. Questo criterio individua il titolare effettivo tra le persone fisiche che hanno Poteri di Rappresentanza, amministrazione o direzione della società. In linea generale, comunque, l’individuazione del titolare effettivo deve ricadere su persone dotate del potere di rappresentanza. Fa rara eccezione il direttore generale ma nel caso in cui non siano attribuite deleghe specifiche ai consiglieri di amministrazione.
  • Cliente persona giuridica privata: con persona giuridica intendiamo un soggetto di diritto costituito da persone fisiche e beni che si uniscono per raggiungere fini comuni, a cui l’ordinamento giuridico riconosce la capacità giuridica. Sono in pratica le associazioni, le fondazioni e le altre istituzioni di carattere privato acquistano la personalità giuridica mediante il riconoscimento concesso con decreto del presidente della Repubblica.

In questo caso i titolari effettivi sono:

  • i fondatori, ove in vita
  • I beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili
  • I titolari di poteri di rappresentanza legale, direzione e amministrazione
  • Per i TRUST i titolari effettivi sono da identificarsi nel:
  • fondatore;
  • fiduciario o fiduciari (trustee);
  • del guardiano (se nominato);
  • ovvero di ogni altra persona che per conto del fiduciario, ove esistenti, dei beneficiari o classi di beneficiari e delle altre persone fisiche esercitano il controllo sul trust e di qualunque altra persona fisica che esercita, in ultima istanza, il controllo sui beni conferiti nel trust attraverso la proprietà diretta, o indiretta o attraverso altri mezzi.

In sostanza vanno qualificati come titolari effettivi tutti i soggetti formalmente coinvolti nel rapporto, nonché i soggetti che sostanzialmente abbiano il controllo o la disponibilità dei beni posti in segregazione.

Ricordiamo che secondo l’art. 42 del D.Lgs. 231 del 2017 Il Professionista che non è in grado di rispettare l’obbligo di Adeguata Verifica della clientela, e quindi non riceve notizie precise per l’identificazione del o dei titolari effettivi, o che ha il sospetto che l’operazione è di riciclaggio o mirata al finanziamento al terrorismo ha l’obbligo di astenersi dal compierla, e se il rapporto è stato già istaurato ha l’obbligo di porre fine alla prestazione. E valuta gli elementi per effettuare una segnalazione di operazione sospetta.

Il registro dei titolari effettivi

Lo schema di decreto è il risultato delle modifiche apportate sul testo originariamente predisposto dal Ministro dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico. Il provvedimento, infatti, dopo essere stato posto in pubblica consultazione dal dipartimento del Tesoro e aver incassato il parere favorevole del Garante per la protezione dei dati personali, è stato modificato sulla base delle indicazioni contenute nel parere interlocutorio del 19 marzo 2021 dello stesso Consiglio di Stato.

Lo stesso Consiglio di Stato, con il parere n. 1835 del 6 dicembre 2021, aveva dato il sostanziale via libera al decreto interministeriale in trattazione.

In Europa è già operativo dal 22 marzo 2021, il sistema di interconnessione dei registri centrali dei titolari effettivi (cd. “BORIS” – Beneficial Ownership Registers Interconnection System) ed è già utilizzato da molti Paesi Europei.

Per l’attuazione in via definitiva del registro è necessario attendere un ulteriore decreto disciplinare da emanare entro 60 giorni dal 09/06/2022 a cura del Ministero dello Sviluppo Economico, cui dovrà essere allegato il modello che sarà utilizzato per la comunicazione dei dati presso le Camere di Commercio.

Vediamo ora nel dettaglio quali sono i Soggetti obbligati:

  • Quindi sono le Imprese dotate di personalità giuridica, (società di capitali) ricordiamo le SRL, SPA, SAPA, Società Cooperative a Responsabilità Limitata o per Azioni
  • Poi abbiamo Le persone giuridiche private tenute all’iscrizione del registro delle persone giuridiche private di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 36. Gli Enti privati che sono persone giuridiche che perseguono uno scopo che interessa una cerchia limitata di persone. Possono avere uno scopo ideale o uno scopo economico. Rientrano ad esempio le associazioni, le fondazioni e altre istituzioni di carattere privato che acquistano personalità giuridica.
  • Infine, abbiamo i trust che producono effetti giuridici rilevanti ai fini fiscali e i fiduciari di istituti giuridici affini.

Chi deve acquisire e comunicare le informazioni?

  • Gli amministratori delle imprese dotate di personalità giuridica
  • Il fondatore, ove in vita ovvero i soggetti cui è attribuita la rappresentanza e l’amministrazione delle persone giuridiche private
  • Fiduciario/fiduciari o da chi opera per conto dei Trust

I Dati identificativi da comunicare

  • il nome e il cognome,
  • il luogo e la data di nascita,
  • cittadinanza
  • la residenza anagrafica e il domicilio, ove diverso dalla residenza anagrafica,
  • ove assegnato, il codice fiscale
  • l’entità della partecipazione al capitale, ove non è individuato in forza dell’entità della partecipazione andrà comunicata la modalità di esercizio del controllo ovvero, in ultima istanza, i poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione dell’ente

Gli altri dati da comunicare

  • la denominazione dell’ente e forma giuridica; il codice fiscale; la sede legale e, ove diversa da quella legale, la sede amministrativa dell’ente; l’indirizzo di posta elettronica certificata;
  • relativamente ai trust e agli istituti giuridici affini, il codice fiscale; la denominazione del trust o dell’istituto giuridico affine; la data, il luogo e gli estremi dell’atto di costituzione del trust o dell’istituto giuridico;
  • l’eventuale indicazione dello status di controinteressato all’accesso, ossia dei titolari effettivi che sono incapaci o minori di età o persone per le quali, dall’accesso da parte del pubblico o di soggetti privati, possa derivare un rischio sproporzionato di frode, rapimento, ricatto, estorsione, molestia, violenza o intimidazione.
  • la dichiarazione, di responsabilità e consapevolezza in ordine delle sanzioni in materia di falsità degli atti e delle dichiarazioni rese.

Termini per la comunicazione

  • Entro 60 giorni successivi alla pubblicazione in G.U. del decreto dirigenziale (da emanare insieme o dopo il decreto interministeriale) Tale comunicazione sarà resa in forma di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ex art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, quindi se mendace rileverà sul piano penale.
  • Per le eventuali successive variazioni vanno comunicate ENTRO 30 GIORNI dall’atto che ha dato luogo alla variazione e quindi dalla cessione delle quote, oppure dalla costituzione di pegni o da sottoscrizione di patto di sindacato o accordi sui voti in assemblea e qualsiasi altra variazione del titolare effettivo. Per la costituzione delle nuove imprese è stato individuato la modalità delle comunicazioni nel modello introdotto con la “Comunicazione unica per la nascita dell’impresa” anche questo modello dovrebbe essere allegato al decreto da pubblicare;
  • Annualmente, i soggetti obbligati dovranno confermare i dati delle informazioni. I dodici mesi decorrono dalla prima comunicazione o dall’ultima variazione o dall’ultima conferma. Le società dotate di personalità giuridica potranno effettuare la conferma all’atto del deposito del bilancio.

Modalità

I dati e le informazioni sulla titolarità effettiva sono resi mediante autodichiarazione, ai sensi degli articoli 46 e 47 del TUDA.

Per le comunicazioni previste dal decreto in trattazione sarà utilizzato il formato elettronico le cui specifiche tecniche saranno adottate con il decreto dirigenziale del Mise.

Sanzioni previste

Salvo il caso di dati falsi così come definito dal Codice penale e di procedura penale, per i quali l’art. 55 del D.Lgs. 231/2007 prevede la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 10.000 euro a 30.000 euro è prevista:

  • Una Sanzione pecuniaria amministrativa che a seguito da € 103,00 a € 1.032,00 per un ritardo di oltre il trenta giorni. Se la denuncia, la comunicazione o il deposito avvengono nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti, la sanzione amministrativa pecuniaria è ridotta a un terzo. (art. 2630 CC)
  • La mancata comunicazione da parte di uno o più soci sulla titolarità effettiva comporta la temporanea sospensione del diritto di voto e l‘impugnabilità delle delibere assembleari.

È data alle Camere di Commercio la competenza per l’accertamento e contestazione delle eventuali violazioni dell’obbligo di comunicazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva.

Consultazione

Chi può consultare i dati del registro:

  1. Autorità preposte al controllo delle procedure antiriciclaggio (l’accesso sarà disciplinato da apposita convenzione)
  2. il Ministero dell’economia e delle finanze, alle Autorità di vigilanza di settore, l’Unità di informazione finanziaria per l’Italia, la Direzione investigativa antimafia, la Guardia di finanza attraverso il Nucleo Speciale Polizia Valutaria;
  3. la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo;
  4. l’autorità giudiziaria, conformemente alle proprie attribuzioni istituzionali;
  5. le autorità preposte al contrasto dell’evasione fiscale sempre più interessate ad avere informazioni sul titolare effettivo, il tutto sempre secondo le modalità di accesso idonee a garantire il perseguimento di tale finalità;
  6. I soggetti obbligati alle procedure di antiriciclaggio, tra cui quindi i professionisti e i centri elaborazione dati, a supporto degli adempimenti prescritti in occasione dell’adeguata verifica, previo accreditamento e dietro pagamento dei diritti di segreteria di cui all’articolo 18 della legge 29/12/1993, n. 580; agli stessi, tra, l’altro, incombe l’obbligo di comunicare tempestivamente al gestore del registro le eventuali difformità tra le informazioni sulla titolarità effettiva ottenute per effetto della consultazione del registro e quelle acquisite in sede di adeguata verifica della clientela
  7. Altri soggetti – i dati sono accessibili al pubblico a richiesta e senza limitazioni, salvo che nella comunicazione sia stato indicato lo status di controinteressato. Per i trust è previsto l’accesso anche ai soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi diffusi, titolari di un interesse giuridico rilevante e differenziato, nel caso in cui la conoscenza della titolarità effettiva sia necessaria per curare o difendere un interesse corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata, quando abbiano ragioni, concrete e documentate, per dubitare che la titolarità effettiva sia diversa da quella legale.

La consultazione del Registro dei titolari effettivi non esonera i professionisti-soggetti obbligati, dal valutare il rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo cui sono esposti nell’esercizio della loro attività e dall’adottare misure adeguate al rischio medesimo.

Conservazione dei dati

Per le finalità di cui al D. Lgs. n. 231-2007, le imprese dotate di personalità giuridica e le persone giuridiche private ottengono e conservano per un periodo non inferiore a cinque anni, informazioni adeguate, accurate e aggiornate sulla propria titolarità effettiva e le forniscono ai soggetti obbligati, in occasione degli adempimenti strumentali all’adeguata verifica della clientela.

I dati e le informazioni rimangono disponibili per dieci anni.

*Per eventuali e ulteriori dettagli rimando al canale del Gruppo EAML sulla piattaforma Youtube.

Note

  1. Ministro dell’economia e delle finanze e Ministro dello sviluppo economico n. 55 dell’11 marzo 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 121 del 25/05/2022

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