il disegno di legge

Biometria e videosorveglianza sulla PA, che cambia con il ddl Concretezza

Il recente ddl concretezza prevede l’Istituzione del “nucleo concretezza” e l’introduzione di sistemi di verifica biometrica dell’identità e di video sorveglianza contro l’assenteismo. Una valutazione di natura organizzativa e un esame delle criticità organizzative delle due misure

Pubblicato il 07 Nov 2018

Giovanni Manca

consulente, Anorc

biometrics

Biometria e videosorveglianza contro l’assenteismo della PA. Il recente ddl Concretezza del ministro Bongiorno amplia molto l’azione di controllo sull’amministrazione e gli effetti saranno tutti da vedere. Analizziamoli per quanto possibile adesso.

“Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell’assenteismo”. Questo è il nome ufficiale del provvedimento (ribattezzato, come dicevamo, ddl concretezza), approvato nel Consiglio dei Ministri del 25 ottobre 2018 su proposta della Ministra Giulia Bongiorno.

Prevede, in particolare, l’istituzione del Nucleo della Concretezza e l’introduzione di sistemi di identificazione biometrica e di video sorveglianza in sostituzione dei sistemi di rilevazione automatica in uso.

Nel primo caso la valutazione è di natura organizzativa rispetto agli obiettivi che pone il ddl; per la biometria si analizzano le criticità organizzative e il parere reso dal Garante per la protezione dei dati personali nel parere dell’11 ottobre 2018 (Provvedimento n. 464).

Non è obiettivo del seguente articolo affrontare gli altri temi del ddl, come le misure per le assunzioni mirate e il ricambio generazionale nella pubblica amministrazione ovvero le disposizioni in materia di buoni pasto.

Istituzione del Nucleo della Concretezza

Nell’articolo 1 del ddl (“Istituzione del Nucleo della Concretezza”) si modifica, novellandolo, il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165.

In particolare, dopo l’articolo 60 si aggiungono gli articoli 60-bis, 60-ter e 60-quater.

In tali modifiche, viene istituito il Nucleo delle azioni concrete di miglioramento dell’efficienza amministrativa con la denominazione “Nucleo della concretezza”.

Con una ben stabilita procedura legislativa di natura secondaria viene approvato il Piano triennale delle azioni concrete per l’efficienza delle pubbliche amministrazioni, che è predisposto, annualmente, dal Dipartimento della funzione pubblica.

Il ddl stabilisce che questo Piano contenga:

  1. le azioni dirette a garantire la corretta applicazione delle disposizioni in materia di organizzazione e funzionamento delle pubbliche amministrazioni e la conformità dell’attività amministrativa ai principi di imparzialità e buona andamento”;
  2. le azioni dirette a implementare l’efficienza delle pubbliche amministrazioni, con indicazione dei tempi per la realizzazione delle azioni correttive;
  3. l’indicazione delle modalità di svolgimento delle attività del Nucleo della Concretezza nei confronti delle Regioni, degli enti strumentali regionali, degli enti del Servizio sanitario regionale e degli enti locali”.

Il Nucleo per la Concretezza opera in collaborazione con l’Ispettorato delle funzione pubblica e effettua sopralluoghi e visite finalizzati a rilevare (verificare) gli aspetti organizzativi e gestionali dell’attività amministrativa e proporre misure correttive che gli enti coinvolti realizzano entro tempi definiti e comunque nei limiti indicati nel Piano sopraddetto.

L’attività ispettiva viene verbalizzata e in base ai contenuti del verbale, si attivano procedure correttive che possono attivare la responsabilità dirigenziale e disciplinare, anche con l’iscrizione della pubblica amministrazione inadempiente in un elenco pubblicato sul sito del Dipartimento della funzione pubblica.

Nel ddl si stabiliscono anche le regole per la composizione del Nucleo e per il reclutamento di specifico personale.

Gli obiettivi del provvedimento

Gli obiettivi di questo provvedimento sono evidenti. Si amplia il campo di vigilanza e controllo sull’azione amministrativa rispetto a quanto previsto nel Codice dell’amministrazione digitale (CAD); si rende “terza” questa azione superando il presunto limite del “controllo interno”. Infine si sanziona al massimo livello che scaturisce dalle procedure di verifica, segnalando il tutto al Ministro per la pubblica amministrazione, al Ministro dell’interno e alla Corte dei Conti.

Questo modo di operare è analogo a quello dell’attività ispettiva condotta in materia di qualità, sicurezza, qualifica comunitaria per i servizi fiduciari, ecc.

L’azione può essere garantita come realmente omogenea ed equilibrata su tutte le amministrazioni se sarà basata su liste di riscontro (check list) sia di profilo amministrativo che tecnico/organizzativo.

L’assenza di liste di riscontro favorisce la discrezionalità dei nuclei ispettivi e rende il giudizio sulle valutazioni influenzabile da valutazioni di carattere politico piuttosto che oggettive.

Come al solito saranno i fatti a evidenziare equilibrio, oggettività ed efficacia dell’azione ispettiva e eventualmente correttiva.

Misure per il contrasto all’assenteismo

L’articolo 2 del ddl introduce “Misure per il contrasto all’assenteismo” e stabilisce l’introduzione di sistemi di verifica biometrica dell’identità e di video sorveglianza. Questi sistemi sostituiscono i diversi sistemi di rilevazione automatica, attualmente utilizzati.

L’obiettivo del ddl è quello di ottenere “l’eliminazione o comunque la drastica riduzione delle false attestazioni di presenza in servizio”.

L’attuazione avverrà tramite Regolamenti che verranno approvati con specifiche procedure di concertazione.

Nel Parere del Garante già sopra citato (n. 464 dell’11 ottobre 2018) si esaminano vari aspetti del trattamento come la liceità e la proporzionalità del trattamento.

Il Garante giudica “sproporzionata l’introduzione sistematica e generalizzata” di sistemi biometrici con specifico riferimento alla rilevazione delle presenze tramite identificazione biometrica; questo a causa dell’invasività di tali forme di verifica e della natura dei dati personali trattati.

Il Garante prosegue il Parere fornendo regole per il rispetto dei principi di liceità, proporzionalità e minimizzazione.

La verifica biometria e la videosorveglianza non possono essere utilizzate in contemporanea.

Un altro vincolo stabilito dal Garante è relativo “alla sussistenza di specifici fattori di rischio ovvero a particolari presupposti quali ad esempio la dimensione dell’ente, il numero dei dipendenti coinvolti, la ricorrenza di situazioni di criticità che potrebbero essere anche influenzate dal contesto ambientale”.

Il Garante si riserva specifiche valutazioni per le soluzioni tecnologiche adottate nei previsti decreti attuativi. Già il Consiglio dei Ministri ha approvato il ddl con la dizione proposta dal Garante “sistemi di verifica biometrica dell’identità”, certamente più aderente nei termini operativi rispetto allo scopo perseguito del termine precedentemente proposto di “identificazione biometrica”.

Il parere del Garante è quindi favorevole con l’applicazione delle osservazioni che abbiamo riportato.

Oltre alle già sottolineate valutazioni tecnologiche , possiamo evidenziare che l’utilizzo della biometria consente di combattere il fenomeno della rilevazione delle presenze gestita da un dipendente per uno o più colleghi assenti.

Non risolve il problema di ingressi in ambienti privi di tornelli, visto che, dopo la timbratura ci si può allontanare e poi ritornare e rilevare l’uscita.

In modo analogo, anche in presenza di tornelli, non è raro che il personale di portineria apra il varco su richiesta del dipendente.

Infine deve essere gestita la presenza di visitatori per i quali non è applicabile la verifica biometrica.

Lo scenario più aderente alle esigenze è quello del riconoscimento facciale in modalità analoga a quella utilizzata negli aeroporti ai varchi di sicurezza. In aeroporto il volto è confrontato con quello memorizzato nel passaporto elettronico ma non è complicato replicare lo scenario anche su un badge tradizionale con micro circuito.

Più complessa risulta la verifica biometrica con l’iride e quindi il suo utilizzo è auspicabile solo nei casi per i quali l’impronta digitale non è efficace.

In ogni scenario la verifica biometrica non garantisce, ovviamente, la produttività del dipendente pubblico. Il legislatore peraltro in questo ddl intende stabilire misure per il contrasto dell’assenteismo; la produttività sarà misurata con altre metodologie o strumenti.

Rilevazione presenze nella PA, usiamo la biometria? I problemi

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