fisco e digitale

Dichiarazioni dei redditi: l’eccesso di formalismo nega i vantaggi del digitale

Una recente risposta dell’Agenzia delle Entrate a un interpello in tema di gestione dei dichiarativi fiscali fornisce un’utile occasione per fare chiarezza e proporre soluzioni operative coerenti col contesto digitale. Superare il formalismo eccessivo è necessario

Pubblicato il 11 Mar 2019

Salvatore De Benedictis

dottore commercialista

dichiarazione-redditi

La trasmissione telematica della dichiarazione dei redditi segna l’inizio di un percorso di gestione troppo formale, avversa alle esigenze di razionalizzazione e informatizzazione dei processi.

Esaminiamo l’attuale situazione per capire perché il superamento dei formalismi e l’attenzione per la sostanza delle cose è la direzione da prendere se vogliamo parlare di semplificazioni reali.

Trasmissione telematica dei dichiarativi

La trasmissione telematica di dichiarativi fiscali è stata progressivamente resa agevole anche grazie alla collaborazione tra l’Agenzia delle Entrate-Sogei e le case produttrici di software.

Dall’autentica dei file prodotti dai dichiarativi con l’utilizzo del Software Entratel si è passati alla gestione automatica delle trasmissioni delle dichiarazioni predisposte dagli applicativi. In pratica è come se si avesse a disposizione un canale telematico sempre aperto tra Amministrazione Finanziaria e Intermediario, nel quale quotidianamente si trasmettono e si ricevono dati, con accesso protetto e riservato, in cui le informazioni viaggiano criptate e potranno essere lette ed interpretate soltanto dall’Agenzia delle entrate e dal soggetto intermediario/professionista col quale avviene il dialogo.

Il punto nodale degli obblighi formali “post dichiarazione” a carico dell’intermediario si rinviene nell’articolo 1, comma 6, secondo periodo, del DPR 322/1998, che così dispone:

I soggetti di cui ai commi 2-bis e 3 (n.d.r. la società capogruppo e i professionisti, associazioni, CAF, etc.) Rilasciano al contribuente o al sostituto di imposta, anche se non richiesto, l’impegno a trasmettere in via telematica all’Agenzia delle entrate i dati contenuti nella dichiarazione, contestualmente alla ricezione della stessa o dell’assunzione dell’incarico per la sua predisposizione[1] nonché, entro trenta giorni dal termine previsto per la presentazione in via telematica, la dichiarazione trasmessa, redatta su modello conforme a quello approvato con il provvedimento di cui all’articolo 1, comma 1 e copia della comunicazione dell’Agenzia delle entrate di ricezione della dichiarazione.”

La superiore previsione normativa pone all’ordine del giorno due problemi.

Il primo problema è strutturale, perché la normativa è impostata come se il rapporto tra cliente e professionista fosse “on demand” per ogni singola dichiarazione o comunicazione.

Il secondo problema è interpretativo, perché una non corretta lettura delle norme potrebbe rischiare di vanificare i vantaggi della gestione telematica dei dichiarativi. Ad oggi la realtà è che molti professionisti sprecano risorse, umane ed economiche, per produrre le stampe dei dichiarativi (magari in doppia copia, una per lo studio e l’altra per il cliente) e tempo per apporre tutte le firme autografe, in un contesto normativo in cui ciò non è assolutamente richiesto.

L’impegno alla trasmissione

È una dichiarazione, in forma libera, con cui il professionista assume formalmente l’impegno col cliente di predisporre e trasmettere, ovvero solo trasmettere, un determinato modello di comunicazione o dichiarazione. Generalmente la modulistica prevede anche la formula per il consenso al trattamento dei dati sensibili.

Salta immediatamente all’occhio la profonda divaricazione esistente tra la procedura dettata dalla norma sopra richiamata e la realtà con cui si articola e si svolge il rapporto tra cliente e professionista, in cui il cliente sottoscrive un mandato con cui affida al professionista la gestione degli adempimenti civilisti e fiscali, di cui il cliente è consapevole solo (e non sempre) nelle grandi linee, anche perché non è infrequente che gli adempimenti dichiarativi e/o comunicativi subiscano nel tempo innovazioni e modifiche sostanziali.

L’impianto normativo attuale avrebbe ragione di sopravvivenza solo per gli sporadici casi in cui siano i clienti a predisporre la dichiarazione/comunicazione e l’intermediario assumesse esclusivamente l’impegno alla trasmissione, non alla compilazione. È ovvio quindi che se ne impone una revisione, acclarata la irrazionalità di una regola che attualmente ha ragione logica e giuridica di esistere solo per una minima parte delle ipotesi che rientrano nel perimetro di applicazione della norma.

Rilascio e sottoscrizione della dichiarazione

Una volta trasmessa la dichiarazione/comunicazione, l’intermediario ha l’obbligo di consegnare al contribuente, entro trenta giorni dalla presentazione, la dichiarazione, riprodotta sul modello ministeriale, e la ricevuta rilasciata dall’Agenzia delle Entrate.

Questo adempimento coinvolge aspetti organizzativi dell’intermediario non indifferenti, anche perché, se non correttamente interpretato, corre il rischio di vanificare l’efficiente percorso digitale che caratterizza i rapporti tra Amministrazione Finanziaria e intermediario.

La sottoscrizione dell’intermediario

La prima domanda a cui dare risposta è se la dichiarazione da rilasciare al cliente debba essere sottoscritta dall’intermediario che l’ha trasmessa.

La dichiarazione è trasmessa dall’intermediario con un sistema di firma elettronica che assicura la identità dello stesso, circostanza questa che viene attestata anche dalla ricevuta di presentazione rilasciata dalla stessa Agenzia delle Entrate, ai sensi dell’articolo 3, comma 10, della Legge 322/1998, secondo cui “La prova della presentazione della dichiarazione è data dalla comunicazione dell’Agenzia delle entrate attestante l’avvenuto ricevimento della dichiarazione presentata in via telematica direttamente o tramite i soggetti di cui ai commi 2-bis e 3…”, che deve essere consegnata al contribuente assieme alla riproduzione sul modello ministeriale della dichiarazione trasmessa, a norma dell’articolo 1, comma 6, Legge 322/1998.

La trasposizione della dichiarazione trasmessa sul “modello conforme” approvato con provvedimento dell’Agenzia Entrate e il possesso della ricevuta conferiscono quindi al contribuente che li riceve la certezza della trasmissione effettuata dall’intermediario e del suo contenuto, anche perché la ricevuta contiene elementi di riscontro con la dichiarazione/comunicazione presentata sia nella parte “Tipo di dichiarazione”, sia nella parte “Dati Contabili Principali”.

La circolare 14/E del 9 maggio 2013, al punto 7.2, recita “…il professionista abilitato consegna al contribuente copia della dichiarazione, elaborata in relazione all’esito dei controlli eseguiti, e il relativo prospetto di liquidazione modello 730-3, su modelli conformi per struttura e sequenza a quello approvato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 15 gennaio 2013, pubblicato sul sito dell’Agenzia delle entrate www.agenziaentrate.gov.it. Nel prospetto di liquidazione, sottoscritto anche solo attraverso l’indicazione a stampa, sul documento prodotto dal sistema automatizzato, del nominativo del responsabile dell’assistenza fiscale o del professionista abilitato, sono evidenziati…” e poi, subito dopo, “Si precisa che la copia della dichiarazione e del relativo prospetto di liquidazione, sottoscritti dal soggetto che ha apposto il visto (n.d.r., quindi anche attraverso l’indicazione a stampa, come sopra detto) , possono essere consegnati direttamente su supporto informatico ovvero in modalità telematica ai contribuenti che abbiano sottoscritto specifica richiesta”.

Appare conforme al superiore orientamento anche la recente risposta n.97 del 6/12/2018 ad un interpello di un intermediario con cui è stata chiesta la conformità della seguente procedura:

  • invio di una comunicazione tramite PEC con cui avvisare il contribuente che entro 30 giorni dal termine di presentazione all’Agenzia delle entrate i documenti telematici trasmessi sul portale dello Studio saranno a disposizione in apposita area riservata, fornendo le istruzioni per il download, la stampa e illustrando gli obblighi di conservazione degli stessi ai sensi di legge;
  • pubblicazione nell’area riservata al contribuente, entro 30 giorni dal termine della presentazione all’Agenzia delle entrate, del documento telematico trasmesso, con relativa ricevuta di presentazione, affinché il contribuente possa assolvere, tramite la sottoscrizione e la conservazione, gli obblighi previsti dall’articolo 3, comma 9 del D.P.R. n. 322 del 1998.

L’Agenzia delle Entrate ha concluso la risposta all’interpello confermando che l’intermediario non è tenuto a conservare alcuna copia sottoscritta dal contribuente, a condizione che le dichiarazioni “..siano riproducibili su modello conforme a quello approvato (cfr. risoluzione n. 354/E dell’8 agosto 2008[2], e affermando che “nel rispetto delle indicazioni contenute nei documenti di prassi sopra richiamati (n.d.r. ossia la circolare 14/E cui si è fatto cenno sopra) , il sistema di consegna dei documenti ipotizzato dall’istante è condivisibile.”

Nonostante la presenza congiunta sui modelli dei campi per la firma dell’intermediario e del contribuente potrebbe indurre a ritenere sussistente l’obbligo di reciproca e congiunta sottoscrizione, la modalità con cui si svolge il rapporto tra Amministrazione Finanziaria e intermediario, la normativa e la prassi sopra richiamate portano a concludere che sulla dichiarazione consegnata al contribuente non sia necessaria la sottoscrizione dell’intermediario.

La sottoscrizione del contribuente

L’obbligo di sottoscrizione della dichiarazione è sancito dall’articolo 1, comma 9, della legge 322/1998, a norma della quale “I contribuenti e i sostituti di imposta … conservano … la dichiarazione debitamente sottoscritta e redatta su modello conforme a quello approvato con il provvedimento di cui all’articolo 1, comma 1, nonché i documenti rilasciati dal soggetto incaricato di predisporre la dichiarazione. L’Amministrazione finanziaria può chiedere l’esibizione della dichiarazione e dei suddetti documenti.”

Al contribuente che riceve il modello contenente i dati della dichiarazione trasmessa e la relativa ricevuta tramite un canale telematico (sito web, allegato a messaggio di posta elettronica) si prospettano quindi due possibilità:

  • stampare quanto ricevuto, sottoscrivere la dichiarazione e conservarla analogicamente
  • apporre la firma elettronica e conservare il documento informatico secondo le regole tecniche previste dal D.P.C.M. 3/12/2013.

Occorre anche tenere presente che a norma dell’articolo 1, comma 3, del DPR 322/1998 “La dichiarazione è sottoscritta, a pena di nullità, dal contribuente o da chi ne ha la rappresentanza legale o negoziale. La nullità è sanata se il contribuente provvede alla sottoscrizione entro trenta giorni dal ricevimento dell’invito da parte del competente ufficio dell’agenzia delle entrate”.

Potrebbe quindi essere ritenuto corretto il comportamento di chi, avendo a disposizione la dichiarazione in formato digitale, ricevuta per email o estratta con un download dal sito dell’intermediario, provvedesse a stamparla e a sottoscriverla, se e quando richiesto in sede di controllo.

Ciò vuol dire, in sostanza, che

  • nei rapporti tra Amministrazione Finanziaria e contribuente, la dichiarazione presentata dall’intermediario in nome del contribuente è imputata a lui, salvo che questi non la disconosca. Ovviamente ciò avrebbe come conseguenza che la dichiarazione/comunicazione risulterebbe omessa, con tutte le conseguenze di ordine fiscale e, ricorrendone i presupposti quantitativi, anche penale;
  • nei rapporti tra contribuente e intermediario è essenziale che ci sia prova scritta del mandato[3]. In ogni caso, per il professionista intermediario è comunque prudente condividere col cliente tutte le fasi che precedono la elaborazione e la trasmissione delle dichiarazioni/comunicazioni, ed avere prova di aver comunicato al cliente l’avvenuta trasmissione della dichiarazione e i suoi contenuti.

L’impegno alla trasmissione: un adempimento inutile?

Non penso di dire un’eresia nell’affermare che è prassi che i cosiddetti “impegni alla trasmissione” siano consegnati ai clienti – nella migliore delle ipotesi – in uno con i dichiarativi. Ometto di commentare la felicità con cui i clienti si approcciano alla firma dei documenti che sottoponiamo loro, sempre più numerosi e complessi.

In ogni caso, ci troviamo di fronte ad un adempimento che, essendo del tutto avulso dal concreto svolgimento del rapporto col cliente, è senza alcun dubbio una forzatura, un appesantimento che serve solo a generare surrettizie fattispecie sanzionatorie a cui nella quasi totalità dei casi non corrisponde un effettivo rischio per l’Erario.

Considerato che l’impegno assunto dal professionista ha una latitudine molto più ampia rispetto al singolo adempimento, si potrebbe ipotizzare una comunicazione “omnibus” ed “una tantum”, molto più confacente alla realtà, come, per esempio, la barratura di una casella in sede di dichiarazione della tenuta delle scritture contabili, accompagnata dalla indicazione del codice fiscale di default designato dal cliente per la trasmissione dei suoi dichiarativi.

_______________________________________________________

  1. Nel modello di presentazione delle dichiarazioni e comunicazioni è previsto un campo in cui indicare la data in cui l’intermediario ha assunto l’impegno alla trasmissione.
  2. Occorre tuttavia effettuare più di una riflessione sulla opportunità che l’intermediario sia comunque in possesso di una copia della sottoscritta dal cliente, soprattutto per confermarne le risultanze (per esempio, i debiti di imposta che ne scaturiscono, i dati degli studi di settore, etc.)
  3. Si ricorda che la Legge 4.8.17, n. 124 ha inserito la obbligatorietà del preventivo scritto per le prestazioni professionali

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