DOMANDA
Gestisco un distributore di carburanti e solo ora sono arrivate spiegazioni più dettagliate sul metodo di calcolo del contributo a fondo perduto, per cui la precedente istanza non è stata formulata in maniera corretta.
La mia pratica è stata accolta e in pagamento, faccio ancora in tempo a variarla?
Romina Piersanti
RISPOSTA
Nel caso in cui Lei abbia indicato nella istanza dei dati che hanno comportato la erogazione di un contributo superiore a quello spettante, l’Agenzia delle Entrate ha fornito con circolare n. 22/E del 21 luglio scorso ha precisato che:
- “non si applicano le sanzioni in misura corrispondente a quelle previste dall’articolo 13, comma 5, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 se è presentata una rinuncia prima che il contributo venga accreditato sul conto corrente bancario o postale…Parimenti, non saranno dovute le predette sanzioni anche nel caso in cui il contribuente ha la possibilità di dimostrare che il momento in cui ha rilevato l’errore è antecedente alla ricezione della ricevuta di accoglimento dell’istanza”;
- “il soggetto che ha percepito il contributo in tutto o in parte non spettante, anche a seguito di rinuncia, può regolarizzare l’indebita percezione restituendo spontaneamente il contributo ed i relativi interessi, con le modalità di cui al punto precedente, versando le relative sanzioni mediante applicazione delle percentuali di riduzione, che l’articolo 13 del decreto legislativo 17 dicembre 1997, n. 472, lettere dalla a) a b-quater) – cui rinvia il provvedimento del 10 giugno 2020 – dispone in funzione del tempo entro cui l’errore è spontaneamente regolarizzato”.
Con la risoluzione n. 37/E del 26 giugno 2020 sono stati previsti i codici tributo per consentire il versamento spontaneo delle suddette somme tramite il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” (c.d. F24 ELIDE),
- “8077” denominato “Contributo a fondo perduto – Restituzione spontanea – CAPITALE – art. 25 decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34”;
- “8078” denominato “Contributo a fondo perduto – Restituzione spontanea – INTERESSI – art. 25 decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34”;
- “8079” denominato “Contributo a fondo perduto – Restituzione spontanea – SANZIONE – art. 25 decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34”.
Non è attualmente stata indicata dall’Agenzia delle Entrate una procedura per consentire la variazione in aumento del contributo richiesto (salvo che la richiesta di annullamento della istanza – rinuncia – non sia stata gestita dal sistema prima della erogazione del contributo), poiché l’unica possibilità consentita è appunto la rinuncia alla istanza. Per coerenza logica si potrebbe ipotizzare la restituzione del contributo ricevuto e la presentazione di una nuova istanza con i valori corretti, ma sarebbe il caso di attendere chiarimenti dall’Agenzia delle Entrate.
Per porre domande a Salvatore De Benedictis sul tema “Fatturazione Elettronica e Conservazione Digitale” è possibile scrivere a: esperto@agendadigitale.eu
Potranno essere presi in esame solo i quesiti sottoscritti con cognome e nome