esperto risponde

Dati contenuti nei registratori telematici, come conservarli

Ecco le regole per attuare in modo corretto la conservazione dei dati contenuti nella memoria permanente dei registratori telematici

Pubblicato il 12 Ott 2022

Salvatore De Benedictis

dottore commercialista

fattura elettronica forfettari

DOMANDA

Scrivo la presente per chiedere supporto circa una questione rilevante per il settore in cui opero: quella inerente la conservazione dei documenti dei corrispettivi per cui l’obbligo decennale risulta in parecchi casi assolto tuttora a mezzo conservazione dei documenti cartacei. È prefigurabile per gli utilizzatori di Ricevitori Telematici di ultima generazione la possibilità di conservazione a norma sulle memorie DGFE in dotazione ai ricevitori? Si possono utilizzare i microchip come strumento di conservazione di massa dei dati di dettaglio i cui flussi xml vengono trasmessi quotidianamente all’Agenzia? Nel caso di risposta affermativa, quali eventuali obblighi ulteriori esistono per la conservazione riconosciuti come validi ai fini della cd Agenda Digitale anche dall’Agenzia? In caso di risposta negativa, esistono alternative che consentano di non utilizzare il supporto cartaceo?

RISPOSTA

Il registratore telematico ha al suo interno una memoria c.d. permanente, in cui sono memorizzati i dati “di dettaglio” e “di riepilogo”. Questi ultimi (dati di riepilogo) sono trasmessi telematicamente alla Agenzia delle Entrate in modo autenticato, protetto e sicuro utilizzando la rete pubblica. Le “specifiche tecniche per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri di cui all’articolo 2, comma 1 del decreto legislativo 5 agosto 2015, N. 12” al paragrafo 2.1, prevedono che “…le memorie permanenti di riepilogo e di dettaglio devono essere conservate per il periodo previsto dall’articolo 2220 del codice civile”. Quindi l’obbligo di conservazione riguarda i supporti informatici, non i dati, che sono protetti e immodificabili dal firmware installato nei registratori telematici. Aggiungo anche il comma 6-bis dell’articolo 1 del Decreto Legislativo 127/2015 prevede che “Gli obblighi di conservazione previsti dall’articolo 3 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 26 giugno 2014, si intendono soddisfatti per tutte le fatture elettroniche nonché per tutti i documenti informatici trasmessi attraverso il Sistema di Interscambio di cui all’articolo 1, comma 211, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e memorizzati dall’Agenzia delle entrate”.

Per porre domande a Salvatore De Benedictis sul tema “Fatturazione Elettronica e Conservazione Digitale” è possibile scrivere a: esperto@agendadigitale.eu

Potranno essere presi in esame solo i quesiti sottoscritti con cognome e nome

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