DOMANDA
Siamo un’azienda di produzione e commercializzazione di prodotti alimentari (salumi) con sede in Italia.
In merito alla entrata in vigore della fatturazione elettronica non è stato ancora definito chiaramente da quando scattano i termini per determinare la scadenza della fattura.
L’art. 62 stabiliva che i termini di pagamento partivano dal momento del ricevimento della fattura, con la fatturazione elettronica.
Quale sarà questo termine?
Grazie
Massimiliano Genovese
RISPOSTA
L’articolo 62, comma 3, del D.L. 1/2012, prevede che il pagamento del corrispettivo relativo ai contratti che hanno ad oggetto la cessione dei prodotti agricoli e alimentari deve essere effettuato, per le merci deteriorabili, entro il termine legale di trenta giorni, e per tutte le altre merci entro il termine di sessanta giorni. In entrambi i casi il termine decorre dall’ultimo giorno del mese di ricevimento della fattura.
Col passaggio alla fattura elettronica, la predetta norma non ha subito alcuna modifica, sono diventati certi i tempi di consegna e ricevimento della fattura.
In merito al quesito posto, propenderei per una interpretazione della norma che consideri come data di ricevimento della fattura elettronica quella in cui il sistema di interscambio recapita la fattura al destinatario, che risulta dal sistema delle notifiche emesse dal SdI, non quella in cui l’acquirente ne prende visione.
Ciò, sia al fine di attribuire all’emittente la certezza riguardo la data di incasso che, diversamente, non potrebbe avere, sia al fine di evitare che un ritardo nella “lettura” della fattura elettronica da parte del suo destinatario possa andare a discapito dell’emittente.
Questo è il mio pensiero, vedremo che posizione assumerà la prassi sull’argomento.
Per porre domande a Salvatore De Benedictis sul tema “Fatturazione Elettronica e Conservazione Digitale” è possibile inviare le proprie domande a: esperto@agendadigitale.eu