DOMANDA
La domanda sulla fatturazione elettronica riguarda una società di servizi nel campo della bonifica di serbatoi. Sino al 31 dicembre 2018 a fine mese si faceva fattura per le prestazioni eseguite nel corso del mese, inviando la vecchia fattura cartacea entro il termine della liquidazione IVA del periodo di riferimento. Di fatto le fatture venivano emesse dal giorno 1 al 10 di ogni mese ma riportavano tutte la data dell’ultimo giorno del mese precedente. I clienti ricevevano la fattura e facevano concorrere la relativa iva nella liquidazione del mese di emissione della fattura.
Trattandosi di servizi, è corretto sostenere ora nel caso in cui emetterò e di conseguenza invierò la fattura allo SDI, in data 2 ottobre 2019 per servizi prestati nel mese di settembre 2019, dovrò far concorrere l’IVA della mia fattura (che riscuoterò in futuro) alla liquidazione di ottobre 2019?
Allo stesso tempo il cliente che riceve la fattura in data 2 ottobre dovrà imputare obbligatoriamente l’IVA esposta anch’esso nella liquidazione del mese di ottobre, anche se relativa a servizi ricevuti nel mese di settembre, in considerazione del fatto che tali servizi a tale data non risultano ancora pagati e pertanto con l’emissione della fattura emessa ed inviata il 2 ottobre 2019, di fatto anticipiamo il momento di esigibilità dell’iva che altrimenti coinciderebbe con la successiva data di incasso?
In conclusione, dal mese di febbraio 2019 è corretto sostenere che la ricezione di fatture per servizi, anche se riportanti la data del 31 gennaio 2019 faranno confluire l’IVA di tali fatture (non ancora incassate/pagate) nella liquidazione IVA del mese di febbraio 2019 sia da parte del prestatore che del committente?
MC ITALIA S.r.l.
RISPOSTA
La esigibilità dell’IVA è da determinarsi in funzione della data di effettuazione della operazione alla quale la fattura si riferisce, che, a norma dell’articolo 6 del DPR 633/1972, è individuata nel primo dei tre eventi appresso indicati: consegna o spedizione (per i beni mobili), incasso o emissione della fattura. La esigibilità e il diritto alla detrazione dovrebbero essere contestuali, ma occorre considerare che l’articolo 1, primo comma, secondo periodo, del DPR 100/1998, pone come condizione per l’esercizio della detrazione il possesso della fattura elettronica.
Quindi, se lei emetterà e spedirà una fattura datata 2 ottobre in data 30 settembre, per lei l’IVA sarà dovuta con la liquidazione relativa al mese di settembre, per il cessionario l’IVA sarà detraibile a partire dal momento in cui entrerà in possesso della fattura (verosimilmente ottobre). Il diritto alla detrazione può essere esercitato, al più tardi, con la dichiarazione dell’anno in cui la fattura è stata ricevuta.
Le argomentazioni sopra esposte mi portano a concludere che non è corretto affermare che il mese di esigibilità dei una fattura emessa il 31 gennaio 2019 sia il mese di febbraio, mentre è corretto affermare che l’IVA sarà detraibile per il cessionario nel mese di febbraio, cioè a partire dal momento in cui costui ne entra in possesso.
Per porre domande a Salvatore De Benedictis sul tema “Fatturazione Elettronica e Conservazione Digitale” è possibile inviare le proprie domande a: esperto@agendadigitale.eu