DOMANDA
Avrei gentilmente necessità di una delucidazione in merito alla fatturazione differita e relativa esigibilità dell’Iva. Contratto fornitura merce e posa (porte/infissi):
- merce 2.000 euro
- posa 500 euro
Emetto prima fattura d’acconto il 28 marzo per 1.000 euro, la seconda d’acconto il 28 giugno per 1.000 euro. Il DDT consegna merce è datato primo luglio.
Emetto fattura stornando le fatture di acconto, il 15 ottobre per 500 euro, con liquidazione Iva trimestrale.
È obbligatorio emettere fattura entro 15 giorni dalla data di emissione del DDT anche se, precedentemente sono state emesse le fatture di acconto e pertanto, si è già provveduto a considerare esigibile l’Iva nel primo e secondo trimestre? La fattura emessa il 15 ottobre sarà esigibile nel quarto trimestre oppure dovrà essere esigibile nel terzo trimestre visto che il DDT è stato emesse a luglio?
Giorgia Marcialis
RISPOSTA
La questione che Lei pone richiede la corretta qualificazione del contratto stipulato col cliente, per distinguere se si tratta di una cessione di beni (con prestazioni accessorie) o di una prestazione di servizi. I criteri per operare tale distinzione non sono univoci. Una possibile chiave interpretativa per individuare i criteri distintivi fra la cessione con posa in opera rispetto al contratto di appalto, potrebbe essere rappresentata dall’attività svolta del soggetto che fornisce i beni: nel caso in cui oggetto dell’ordinaria attività di tale soggetto fosse la produzione o il commercio di beni, l’eventuale loro posa in opera dallo stesso realizzata non sarebbe infatti suscettibile di modificare il contratto di vendita in un contratto di appalto. Un altro criterio distintivo potrebbe consistere nel verificare l’aspetto dei beni prima e dopo la posa in opera, per comprendere se l’attività di installazione sia stata tale da mutarne le caratteristiche (sentenze Corte di Cassazione 30 marzo 1995 n. 3807, 21 giugno 2000 n. 8445, 21 maggio 2001 n. 6925). L’operazione a cui Lei fa riferimento ritengo debba essere qualificata come cessione di beni con posa in opera, sia in considerazione della prevalenza economica della cessione rispetto alla posa in opera, sia per l’attività da voi esercitata. Ne consegue il termine ultimo per emettere la fattura a saldo sarebbe scaduto il 31 luglio, con trasmissione al Sistema di interscambio entro il 15 agosto, ai sensi dell’articolo 21, quarto comma, lettera a) del DPR 633/1972 (fattura differita). Avendo lei emesso la fattura a saldo in data 15/10, la fattura è tardiva, con la conseguenza che l’iva ad essa relativa dovrebbe essere esigibile nel 3° trimestre.