DOMANDA
Vorrei avere chiarimenti in merito alla registrazione del pagamento di una fattura elettronica. Tipico esempio è il pagamento diretto c/o il fornitore stesso in negozio per cassa o carta. Io ho una uscita di cassa o carta nel giorno X e in quella data devo fare la registrazione della uscita di cassa o dell’addebito sulla carta. La fattura via SDI arriva qualche giorno dopo.
Il nostro consulente mi dice che è sbagliato fare la registrazione in “fornitori c/anticipi” perché non è il conto corretto. Quale soluzione è la più corretta? Devo creare nel piano dei conti un conto apposito? La ringrazio e porgo cordiali saluti.
Elena Ghitti
RISPOSTA
La logica impone che la rilevazione contabile che faccia riferimento ad un qualsiasi documento non possa avere data precedente a quella in cui si ha il materiale possesso del documento o, quanto meno, si ha conoscenza della esistenza del documento. Nel caso da Lei rappresentato non mi sembra corretto imputare il pagamento al conto “fornitori c/anticipi”. Per comprendere meglio la ragione basta considerare il caso di un pagamento effettuato il 31/12/2021 con fattura ricevuta il 3/1/2022 ma datata 31/12/2021; in questo caso è chiaro che contabilizzando il pagamento al conto anticipi a fornitori si avrebbe una rappresentazione di bilancio non corretta. Infatti gli anticipi a fornitori vengono riclassificati nell’attivo patrimoniale nella voce C I 5, ma nel suo caso, invece, considerato che probabilmente la prestazione è stata ultimata o la cessione dei beni avvenuta il 31/12, sarebbe obbligatorio riclassificare il costo nel conto economico, o alla voce B7 o B6, a seconda della natura, e la contropartita sarebbe una posta del passivo del tipo “fornitori per fatture da ricevere”. Il problema non è di poco conto. Gli applicativi gestionali spesso consentono la rilevazione del pagamento di una fattura anche se effettuato in data precedente rispetto a quella di emissione della stessa. Io penso che il limite massimo del compromesso sia la registrazione con l’utilizzo della causale “pagamento fattura” solo nel caso in cui la fattura non abbia data successiva al pagamento. In caso contrario preferirei contabilizzare il costo (ovviamente in presenza dei presupposti richiesti dall’articolo 109 del TUIR), addebitare l’IVA ad conto transitorio e rilevare il debito in un conto fornitori per fatture da ricevere. Per completezza d’argomento ricordo che l’articolo 6 del DPR 633/1972 prevede che l’operazione si considera comunque effettuata al momento del pagamento, quindi, salvo le ipotesi di fattura differita, la fattura va emessa con la data in cui è stato effettuato il pagamento.
Per porre domande a Salvatore De Benedictis sul tema “Fatturazione Elettronica e Conservazione Digitale” è possibile scrivere a: esperto@agendadigitale.eu
Potranno essere presi in esame solo i quesiti sottoscritti con cognome e nome