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Fattura elettronica, il caso delle prestazioni di servizi di analisi chimiche e microbiologiche

Le prestazioni di servizi si considerano effettuate all’atto del pagamento, dunque da quel momento andrà emessa la fattura: vale poi la regola della finestra temporale di dodici giorni per la trasmissione del documento. La procedura riguarda anche le prestazioni di analisi chimiche

Pubblicato il 04 Lug 2019

Salvatore De Benedictis

dottore commercialista

software fatturazione elettronica

DOMANDA

Lavoro in un’azienda che si occupa di analisi chimiche e microbiologiche, quindi fatturiamo prestazioni di servizi. Quasi tutte le fatture vengono “prodotte” a fine mese, ad esempio tutte le analisi effettuate nel mese di febbraio sono state fatturate con data fattura 28/02/19 e trasmesse allo SDI tra il 01/03/19 e il 15/03/19.

Leggendo la norma in vigore dal primo luglio che riguarda la fattura elettronica differita non trovo sostanziale differenza dal mio precedente agire. Mi chiedevo invece come fosse possibile inserire la data di effettuazione delle singole analisi, dato che per alcuni clienti parliamo di fatture con centinaia analisi ogni mese! È un dato obbligatorio per chi emette fattura differita? Oppure la data di effettuazione si presume uguale a quella della fattura? E quindi l’obbligo sarebbe solo di inserirla sullo SDI entro il 15 del mese successivo?

Stefania Maisto

RISPOSTA

La fattura differita è quella che si emette per riepilogare operazioni effettuate nell’arco di un mese, come previsto dall’art.21, comma 4, lettera a) del DPR 633/1972 (“…per le prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione, effettuate nello stesso mese solare nei confronti del medesimo soggetto…”.

Premesso che le prestazioni di servizi, ai sensi dell’articolo 6 del DPR 633/1972, si considerano effettuate all’atto del pagamento, nel suo caso non si tratta di fatturazione differita. Quindi l’unico vincolo temporale che lei ha nell’emettere la fattura è quello rappresentato dall’eventuale pagamento, che, a norma del citato articolo 6, limitatamente all’importo pagato,  determinerebbe la effettuazione della operazione.

Lei quindi può emettere la fattura quando vuole, considerando che ha 12 giorni di tempo dalla data di emissione per trasmettere la fattura, come previsto dall’articolo 21, comma 4, del DPR 633/1972.

Per porre domande a Salvatore De Benedictis sul tema “Fatturazione Elettronica e Conservazione Digitale” è possibile inviare le proprie domande a: esperto@agendadigitale.eu

Potranno essere presi in esame solo i quesiti sottoscritti con cognome e nome

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