DOMANDA
Ho un dubbio circa l’ammontare della sanzione in caso di tardiva emissione fattura elettronica. Autotrasportatore trimestrale naturale, emette fattura al 31/3. importi imponibili e non imponibili: 1.500,00+Iva 22% e non imponibili per 2.000 euro. Non controlla l’invio della fattura che risulta in errore. Se ne accorge oggi (perché sollecitato dal cliente alla ricezione della fattura).
Il cliente aspetta la fattura il 31/3 ma l’autotrasportatore non può più emetterla con quella data. Suggerisco di emettere la fattura l’8/4 (+12 giorni) per non incorrere in sanzioni oppure, se vuole mantenere la data 31/3, di versare la sanzione con ravvedimento. Tuttavia, il cliente non può più contabilizzare il 31/3. A quanto ammonta la sanzione volendo emettere la fattura al 31/3? La fattura non è stata pagata.
Giuliana – Studio Elabor
RISPOSTA
Non entro nel merito delle scelte del suo cliente, ma il problema potrebbe non porsi, considerato che, non essendo stato ancora effettuato il pagamento, la fattura potrebbe essere emessa in una data che le consenta l’invio tempestivo entro 12 giorni.
Detto ciò, se volesse emettere la fattura per esempio il 24 aprile, con data 31 marzo, e la fattura concorresse alla liquidazione IVA del primo trimestre 2020, la sanzione applicabile sarebbe quella indicata all’articolo 6, comma 1, del Decreto Legislativo 471/1997 che così dispone: “Chi viola gli obblighi inerenti alla documentazione e alla registrazione di operazioni imponibili ai fini dell’imposta sul valore aggiunto ovvero all’individuazione di prodotti determinati è punito con la sanzione amministrativa compresa fra il novanta e il centottanta per cento dell’imposta relativa all’imponibile non correttamente documentato o registrato nel corso dell’esercizio. Alla stessa sanzione, commisurata all’imposta, è soggetto chi indica, nella documentazione o nei registri, una imposta inferiore a quella dovuta. (con un minimo di 500 € a norma del comma 4 del medesimo articolo, n.d.r.)
La sanzione è dovuta nella misura da euro 250 a euro 2.000 quando la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo.”
A norma dell’articolo 13, comma 1, lettera a-bis, “La sanzione e’ ridotta ….ad un nono del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro novanta giorni dalla data dell’omissione o dell’errore, ovvero se la regolarizzazione delle omissioni e degli errori commessi in dichiarazione avviene entro novanta giorni dal termine per la presentazione della dichiarazione in cui l’omissione o l’errore è stato commesso;”.
È quindi possibile effettuare il ravvedimento ai sensi dell’articolo 13, comma 1, lettera a-bis, del decreto legislativo 472/1997 entro 90 giorni dal 12 febbraio, col pagamento di una somma pari ad 1/9 di 250 euro, quindi 27,78 euro, Il codice tributo da utilizzare è 8911, l’anno di riferimento è quello nel quale è stata commessa la violazione.
Per porre domande a Salvatore De Benedictis sul tema “Fatturazione Elettronica e Conservazione Digitale” è possibile scrivere a: esperto@agendadigitale.eu
Potranno essere presi in esame solo i quesiti sottoscritti con cognome e nome