DOMANDA
Mio figlio fa il fabbro ed è stato contattato da una ditta per svolgere alcuni lavori in una casa privata. Trattandosi di contratto d’opera di servizi non ha stipulato nessun contratto scritto. Finiti i lavori, non ha ricevuto il corrispettivo richiesto e non ha emesso fattura elettronica perché aspettava il pagamento.
Mi pare di capire che la fattura per i contratti di servizio viene emessa al momento del pagamento. È stato inviato anche un sollecito di pagamento, senza esito. Ora a distanza di tempo e dopo il sollecito può emettere fattura ed inviarla per avere un documento in caso di giudizio?
Maria Esposito
RISPOSTA
Confermo che l’obbligo di emissione della fattura per le prestazioni di servizi sorge al momento del corrispettivo, come previsto dall’articolo 6 del DPR 633/1972.
Tuttavia il citato articolo 6 prevede che la emissione della fattura determina effettuazione della operazione, per cui suo figlio diventerà debitore verso l’erario per le somme indicate in fattura, che, in assenza di pagamento, sarà costretto ad anticipare all’Erario.
Per porre domande a Salvatore De Benedictis sul tema “Fatturazione Elettronica e Conservazione Digitale” è possibile scrivere a: esperto@agendadigitale.eu
Potranno essere presi in esame solo i quesiti sottoscritti con cognome e nome