DOMANDA
Chiedo un chiarimento in merito ai termini di emissione di fattura elettronica nel mio caso particolare: ditta individuale di fabbro/lattoniere/realizzazione di coperture tetti in metallo, in regime di contabilità semplificata. La consegna del materiale necessario per la realizzazione dell’opera avviene con uno o più documenti di trasporto nell’arco di un mese, ma i tempi di realizzazione dell’opera superano il mese, poiché il cantiere è grande, oppure prosegue con l’interazione (e quindi l’attesa della conclusione dei relativi lavori) di altre ditte, oltre alle condizioni meteo che possono essere proibitive (neve) e allungare ulteriormente i tempi di posa.
Quali sono i termini di emissione corretti? Posso emettere un’unica fattura a fine dicembre a conclusione dei lavori per opere iniziate con consegne di materiale a inizio novembre senza incorrere in sanzioni? O avendo emesso Ddt di consegna a novembre avrei dovuto rispettare il termine del 15 del mese di dicembre per la fattura differita? Prevale la consegna del materiale o la prestazione del servizio? Come prassi consegniamo fattura al cliente solo a fine lavori, e il pagamento è sempre successivo.
Francesca Pedrotti
RISPOSTA
Se l’oggetto del contratto stipulato col suo cliente è la realizzazione di un prodotto (copertura tetti) in cui i componenti sono sia il materiale che la mano d’opera per la sua installazione, ed in cui non esiste una pattuizione distinta tra il corrispettivo dei beni e quello della mano d’opera, lo spostamento del materiale dal laboratorio del fabbro al luogo in cui dovrà essere installato non realizza una cessione, ma un trasferimento necessario al completamento del processo produttivo. Ne consegue che la consegna del materiale non è una operazione autonoma, per la quale è possibile immaginare la esistenza di un autonomo rapporto commerciale. In questa ipotesi nel documento di trasporto non dovrà essere indicata come causale “vendita” ma “trasferimento beni nel cantiere X per successivo montaggio o installazione” o qualcosa di analogo.
Se invece il contratto prevede la produzione del bene verso uno specifico corrispettivo, e la posa in opera costituisce una prestazione accessoria alla cessione, in questo caso la consegna del bene realizza il presupposto per la effettuazione della operazione, ai sensi dell’articolo 6 del DPR 633/1972. In sostanza, il problema del trattamento fiscale della fattispecie da Lei rappresentata dipende dalla configurazione del contratto, se avesse dubbi potrebbe essere utile rivolgersi al Suo legale.
Per porre domande a Salvatore De Benedictis sul tema “Fatturazione Elettronica e Conservazione Digitale” è possibile scrivere a: esperto@agendadigitale.eu
Potranno essere presi in esame solo i quesiti sottoscritti con cognome e nome