DOMANDA
Per quanto riguarda le fatture elettroniche di partite Iva a partite Iva (non PA) , ci è stato detto che basta inserire la partita Iva senza codice destinatario e senza pec del cliente perché SDI smista comunque le fatture secondo quanto registrato dal cliente nel sito Agenzia delle Entrate o direttamente al cassetto fiscale della partita Iva se non c’è stata registrazione.
Se questo è vero, ci chiediamo per quale motivo l’Agenzia ha chiesto di fare inserire nella fattura il codice destinatario o in alternativa la sua pec (creando così notevoli incomprensioni ed aggravi di mail tra fornitori e clienti) se poi SDI effettua comunque gli smistamenti secondo il criterio registrato dal cliente nel sito dell’Agenzia. Non era sufficiente dire che in fattura andava citata la partita Iva e basta?
Pasquale Rossi
RISPOSTA
Se Lei non indica l’indirizzo di PEC del destinatario e inserisce 0000000 come codice destinatario, le fattispecie che si possono generare sono due:
- Se il destinatario della fattura ha registrato il suo canale telematico prescelto (pec o indirizzo telematico) la fattura gli verrà recapitata al canale telematico prescelto;
- Se il destinatario non ha registrato alcun canale telematico, la fattura non gli sarà recapitata. In questo caso, “…il SdI rende disponibile al cessionario/committente la fattura elettronica nella sua area riservata del sito web dell’Agenzia delle entrate, comunicando tale informazione al soggetto trasmittente. Il cedente/prestatore è tenuto tempestivamente a comunicare – per vie diverse dal SdI – al cessionario/committente che l’originale della fattura elettronica è a sua disposizione nell’area riservata del sito web dell’Agenzia delle entrate: tale comunicazione può essere effettuata anche mediante la consegna di una copia informatica o analogica della fattura elettronica”. Questa fattispecie ricorre anche nella ipotesi in cui, per cause tecniche non imputabili al SdI il recapito non fosse possibile (ad esempio, casella PEC piena, ovvero canale telematico in default).
La differenza è sostanziale, perché nel primo caso il Suo cliente riceverà la fattura e Lei avrà la prova dell’esito positivo che le verrà notificato dal sistema di interscambio, nella seconda ipotesi il suo cliente potrebbe non avere notizia della emissione della fattura (immagini per esempio l’ipotesi in cui fosse sprovvisto delle credenziali Entratel / Fisconline), ed è suo preciso obbligo informarlo del mancato recapito.
In definitiva: la partita IVA consente il recapito “fiscale” della fattura, ma non quello materiale-giuridico, che è certificato dal riscontro-esito che il sistema di interscambio fornirà solo se il canale di trasmissione (PEC o Codice destinatario) darà un esito positivo.