DOMANDA
Le volevo porre la seguente situazione: fattura elettronica con data 02/12/2019, imponibile 3.000, Iva 660, liquidazione trimestrale per cui il versamento andrà al 16/03/2020. Il 3 febbraio 2020 mi accorgo che la fattura è stata predisposta, ma non inviata. Sono passati cinquantuno giorni: come si calcola la sanzione?
Erika Marelli
RISPOSTA
La questione è particolare perché la attenuante prevista dall’articolo 6, comma 1, ultimo periodo, del Decreto Legislativo 471/1997, secondo cui la sanzione minima è ridotta a 250 euro quando “la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo”, ha come condizione che la liquidazione del tributo sia stata effettuata. Nel suo caso, la liquidazione del tributo sarà effettuata entro il 16 marzo, quindi un eventuale ravvedimento, se fosse anticipato rispetto alla liquidazione, potrebbe apparire non idoneo allo scopo perché la circostanza attenuante prevista, e sopra citata, non si sarebbe ancora verificata. Tuttavia in tale ipotesi si potrebbe ritenere che il ravvedimento che ha posto come sanzione base quella di 250 euro, sia assoggettato a condizione risolutiva dell’avveramento della non incisione sulla corretta liquidazione del tributo, condizione che si realizzerà dopo il versamento dell’IVA.
Per evitare l’insorgere della situazione testè rappresentata, Lei potrebbe effettuare la liquidazione e il versamento entro il giorno 12 marzo, ed entro il giorno successivo effettuare il ravvedimento col pagamento di 1/9 della sanzione minima (250 euro), ossia 27,78 euro, considerando che il dies a quo da assumere per il calcolo del giorno in cui sarebbe stata effettuata la violazione è il 14 dicembre, ossia il 12° giorno successivo alla effettuazione della operazione.
Ovviamente le superiori considerazioni valgono solo nella ipotesi in cui l’operazione sia stata effettuata il 12 dicembre (ossia lei abbia ricevuto il pagamento o abbia fatto una consegna/prestazione senza avere emesso un documento che le consentirebbe la fatturazione differita), perché in diverso caso i conteggio dei giorni da me prospettati dovrebbero essere rivisti di conseguenza.
Considerato tuttavia che ad oggi non sembra siano state irrogate sanzioni per tardive emissioni delle fatture elettroniche, potrebbe confidare nella tolleranza dell’Agenzia delle Entrate, e, se non andasse come sperato, definire la eventuale sanzione in sede di irrogazione col pagamento di un terzo a norma del comma 3 dell’articolo 16 del Decreto Legislativo 472/1997.
Per porre domande a Salvatore De Benedictis sul tema “Fatturazione Elettronica e Conservazione Digitale” è possibile scrivere a: esperto@agendadigitale.eu
Potranno essere presi in esame solo i quesiti sottoscritti con cognome e nome