DOMANDA
Un mio cliente nel terzo e quarto trimestre 2019 ha inviato tre fatture elettroniche PA con esigibilità Iva immediata in luogo di scissione pagamenti. Se trasmettesse tre note credito PA a storno totale con Iva ad esigibilità immediata e tre fatture PA con Iva in scissione datando note e fatture 31 dicembre 2019 – inviandole oggi a quali sanzioni andrebbe incontro?
RISPOSTA
L’articolo 1, comm1 e 5, del DPR 100/1998, prevedono che il contribuente possa effettuare la liquidazione periodica dell’IVA sulla base dei documenti di acquisto e per i quali il diritto alla detrazione viene esercitato nello stesso periodo (mese o trimestre) di cui è in possesso al giorno 16 di ciascun mese successivo a quello di riferimento (per i contribuenti mensili) ovvero del secondo mese successivo ai tre trimestri solari, e per il quarto trimestre entro il 16 marzo dell’anno successivo. Emettendo quindi le note di credito con data 31 dicembre 2019, ed essendo in possesso dei documenti prima della liquidazione del quarto trimestre, Lei potrebbe effettuare la liquidazione considerando i documenti in questione come se fossero stati corretti sin dall’origine. Infatti, per quanto concerna la applicazione della norma sopra richiamata, la nota di credito andrebbe assimilata ad una fattura di acquisto, posto che l’imposta ivi indicata le attribuirebbe il diritto alla detrazione.
Per la stessa ragione esposta sopra, l’IVA dovuta in base alla liquidazione del terzo trimestre rimarrebbe immutata, posto che la liquidazione si è resa definitiva in base ai documenti in suo possesso al 16 novembre 2019.
Sulla riemissione delle fatture in sostituzione di quelle errate e la loro odierna trasmissione con data 31 dicembre 2019 , la sanzione sarebbe quella minima prevista dall’ultimo periodo del comma 1 dell’articolo 6 del decreto Legislativo 471/1997 (250 Euro per ciascuna fattura emessa in ritardo), con la possibilità di effettuare il ravvedimento ai sensi dell’articolo 13, comma 1, lettera a-bis, del decreto legislativo 472/1997 col pagamento, entro 90 giorni dalla omissione, di una somma parti 1/9 della sanzione minima (€ 27,78 per ciascun fattura emessa in ritardo).
Le segnalo tuttavia che ad oggi non risultano irrogate sanzioni sui ritardi nella trasmissione delle fatture elettroniche.
Per porre domande a Salvatore De Benedictis sul tema “Fatturazione Elettronica e Conservazione Digitale” è possibile scrivere a: esperto@agendadigitale.eu
Potranno essere presi in esame solo i quesiti sottoscritti con cognome e nome