DOMANDA
Buongiorno, avrei la necessità di produrre uno specchietto che contempli i giorni a disposizione del contribuente per:
- Il primo invio della fattura attiva
- Il secondo invio dopo un primo scarto dello SDI
- Il secondo invio dopo un rifiuto da parte della PA.
Mentre per il primo punto penso di aver identificato in 10 giorni il tempo utile (rif. circ. n. 14/2019) per l’invio della fattura, per gli altri 2 punti non ho trovato nessun riferimento specifico nella normativa. Da questo la domanda: quanti giorni ho a disposizione per fare un secondo invio dopo uno scarto dal SDI oppure un rifiuto da parte della PA?
M. Barbetti
RISPOSTA
La fattura deve essere emessa, ossia trasmessa al sistema di interscambio, entro 12 giorni dalla effettuazione della operazione definita dall’articolo 6 del DPR 633/1972 (consegna dei beni o pagamento del corrispettivo), lo prevede l’articolo 21, comma 4, del DPR 633/1972. Nella ipotesi di fatturazione differita (articolo 21, comma 4, lettera a) la fattura può essere emessa entro il giorno 15 del mese successivo, ma con data del mese di effettuazione della operazione.
Dopo lo scarto da parte del SDI, la stessa fattura può essere ritrasmessa (con stessi numero e data) entro 5 giorni dalla notifica di scarto. Ovviamente la esigenza della ri emissione entro i 5 giorni esiste solo qualora la emissione della fattura (poi scartata) sia resa necessaria dalla intervenuta effettuazione della operazione ai sensi dell’articolo 6 del DPR 633/1972, ossia avvenuta consegna dei beni o pagamento del corrispettivo (quest’ultima mi sembra in effetti una circostanza remota perché la PA generalmente non effettua pagamenti se prima non è in possesso di regolare fattura).
Nel caso di rifiuto della fattura da parte della PA non è previsto un termine entro cui riemettere la fattura, ma considerato che la esigibilità ai fini IVA è regolamentata dal penultimo comma dell’articolo 6 del DPR 633/1972, secondo cui “per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi … allo Stato, agli organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica, agli enti pubblici territoriali e ai consorzi tra essi costituiti ai sensi dell’articolo 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142, alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, agli istituti universitari, alle unità sanitarie locali, agli enti ospedalieri, agli enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico, agli enti pubblici di assistenza e beneficenza e a quelli di previdenza, l’imposta diviene esigibile all’atto del pagamento dei relativi corrispettivi, salva la facoltà di applicare le disposizioni del primo periodo”, il problema sostanzialmente non dovrebbe porsi.
Per porre domande a Salvatore De Benedictis sul tema “Fatturazione Elettronica e Conservazione Digitale” è possibile scrivere a: esperto@agendadigitale.eu
Potranno essere presi in esame solo i quesiti sottoscritti con cognome e nome
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