DOMANDA
Nei primi mesi del 2019 ci aspettiamo di ricevere molte fatture cartacee da fornitori che sono in ritardo con l’adeguamento del proprio sistema informatico oppure perché sono nel regime di vantaggio. Come dobbiamo comportarci in questi casi? Dobbiamo inviare allo SdI una auto fattura passiva TD20? Se sì, deve avere lo stesso dettaglio di quella cartacea? Cioè se nella cartacea ci sono 100 righe dobbiamo inviare un file XML con 100 righe? Grazie.
Danilo Cussini
RISPOSTA
Le rispondo in maniera schematica.
- Contribuenti esonerati dalla emissione della fattura elettronica
I contribuenti minimi/forfettari sono esonerati dall’obbligo di emissione della fattura elettronica (Articolo 1, comma 3, Decreto Legge 127/2015), e non essendoci IVA esposta in fattura non si pone alcun problema di detraibilità, sia che le fatture siano emesse nell’anno 2018 che nel 2019.
Per le fatture emesse dai soggetti esonerati non vi è alcun obbligo di emissione di autofattura. Il codice TD20 a cui lei fa riferimento deve essere utilizzato (dal cessionario) nel caso di omissione da parte di un soggetto obbligato ad emettere la fattura; in questa ipotesi, il cessionario tra il 120° e l 150° giorno dalla effettuazione della operazione, deve emettere autofattura ai sensi del comma 8 dell’art. 6 del Decreto legislativo 471/1997, pena l’assoggettamento alla sanzione amministrativa pari al cento per cento dell’imposta, con un minimo di euro 250.
- Fatture analogiche (ricevute) emesse nel 2018 e pervenute nel
Per effetto della modifica apportata all’articolo 1 del DPR 100/1998 ad opera del D.L. 119/2018, “… il diritto alla detrazione dell’imposta relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione” può essere esercitato entro il giorno 16 di ciascun mese (ossia generalmente entro il termine per effettuare la liquidazione dell’IVA del mese precedente), “fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell’anno precedente “, per cui la detrazione può essere esercitata nella liquidazione del mese di ricevimento della fattura e, “…comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all’anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno”.
- Fatture analogiche (ricevute) emesse nel 2019 e pervenute nel 2019
Per i soggetti obbligati ad emettere la fattura elettronica, la fattura analogica eventualmente emessa non rappresenta un documento valido i fini IVA, per cui il documento analogico non è utilizzabile. Se il soggetto obbligato non dovesse emettere la fattura elettronica e l’operazione fosse considerata effettuata (per esempio, perché è stato effettuato il pagamento), il cessionario deve emettere autofattura (come indicato al punto 1).
Per porre domande a Salvatore De Benedictis sul tema “Fatturazione Elettronica e Conservazione Digitale” è possibile inviare le proprie domande a: esperto@agendadigitale.eu
Potranno essere presi in esame solo i quesiti sottoscritti con cognome e nome