DOMANDA
In merito alla registrazione delle fatture elettroniche di acquisto, le chiedo cortesemente di indicarmi la data esatta, per i seguenti caso:
- Fattura acquisti datata 6.1.2019 ricevuta tramite SDI 12.1.2019 Domanda: si deve registrare obbligatoriamente il 15/1 oppure il 22.1.2019? È regolare e legittimo comunque registrare la fattura anche il 31.1.2019?
- Fattura acquisti datata 11.1.2019, deve essere obbligatoriamente registrata il 21.1.2019 oppure anche il 31.1.2019?
Fermo restando che la deducibilità IVA è nel mese di gennaio 2019, un terzo caso:
fattura acquisti datata 22.1.2019 ricevuta dallo SDI 28.1.2019; la registrazione può essere effettuata entro il 15.2.2019, e considerare la competenza iva nel mese di gennaio? È legittimo anche registrarla il 15.2.2019 e considerare la deducibilità nel mese di febbraio 2019?
Leonardo Todisco
RISPOSTA
Rispondo in maniera schematica, premettendo che, salvo alcune precisazioni, la risposta alle sue domande è affermativa.
Data a partire dalla quale si può esercitare il diritto alla detrazione
L’articolo 1 del DPR 100/1998, prevede che il diritto alla detrazione possa essere esercitato in relazione ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell’anno precedente. Ciò vuol dire che non è possibile esercitare il diritto alla detrazione se non si è in possesso della fattura di acquisto. Quindi, ciò che rileva è la data di ricevimento della fattura, non la sua data di emissione.
L’articolo 21, primo comma, ultimo periodo, del DPR 633/1972, dispone che la fattura “…si ha per emessa all’atto della sua consegna, spedizione, trasmissione o messa a disposizione del cessionario o committente”.
Data entro la quale può essere esercitato il diritto alla detrazione
L’articolo 19 del DPR 633/1972 prevede che “il diritto alla detrazione dell’imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati….. è esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all’ anno in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo”. Tuttavia l’articolo 1 del DPR 100/1998 pone una deroga alla detrazione per “per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell’anno precedente”.
Quindi la detrazione dell’IVA su una fattura di acquisto datata 20 dicembre 2019 ricevuta il primo gennaio 2020 potrà essere esercitata nelle liquidazioni che confluiranno nella dichiarazione IVA annuale 2020, e non più tardi.
Rilevanza della data di registrazione ai fini IVA
La data di registrazione delle fatture di acquisto non è richiesta dall’articolo 25, che nel testo attualmente in vigore prevede che “il contribuente deve annotare in un apposito registro le fatture e le bollette doganali relative ai beni e ai servizi acquistati o importati nell’esercizio dell’impresa, arte o professione, comprese quelle emesse a norma del secondo comma dell’articolo 17, anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all’anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno”.
Il termine di 10 giorni, che sembra trasparire dalla formulazione dei suoi esempi, si riferisce al termine di emissione delle fatture emesse rispetto alla data di effettuazione delle operazioni (articolo 21, c.4, DPR 633/1972) e non riguarda il termine di registrazione delle fatture di acquisto.
Per porre domande a Salvatore De Benedictis sul tema “Fatturazione Elettronica e Conservazione Digitale” è possibile inviare le proprie domande a: esperto@agendadigitale.eu
Potranno essere presi in esame solo i quesiti sottoscritti con cognome e nome