DOMANDA
Gentile collega, ho letto il tuo articolo sulla fattura elettronica dal primo luglio, ti segnalo alcuni ulteriori problemi, che probabilmente già conosci e non hai affrontato solo per brevità. Il punto 4.1 del provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate prot. n. 89757 del 30 aprile 2018, dispone che «La data di emissione della fattura elettronica è la data riportata nel campo “Data” della sezione “Dati Generali” del file della fattura elettronica, che rappresenta una delle informazioni obbligatorie ai sensi degli articoli 21 e 21bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633».
Inoltre nella circolare AdE 13 del 02.07.2918 si legge che in caso di scarto della fattura da parte dello SDI: “Si ritiene, dunque, fermi i chiarimenti già resi con la risoluzione n. 1/E del 10 gennaio 2013 sull’identificazione univoca del documento – nonché quelli della risposta al quesito precedente – che la fattura elettronica, relativa al file scartato dal SdI, vada preferibilmente emessa (ossia nuovamente inviata tramite SdI entro cinque giorni dalla notifica di scarto) con la data ed il numero del documento originario.”
Ora, a me pare, che se, ai sensi dell’art. 21 DPR 633/72, la fattura si ha per emessa all’atto dell’invio, la “data della fattura” non può che essere quella dell’invio (non quella di effettuazione dell’operazione) e quindi la cronologia della numerazione deve seguire l’invio. Se così è diventa difficile conciliare la cronologia delle emissioni con la possibilità di riemettere una fattura scartata con la “data e il numero del documento scartato”.
Paolo Dal Monico
RISPOSTA
La via crucis che stiamo affrontando tutti (Agenzia delle Entrate in testa) è dovuta alla attribuzione alla prassi di un pericoloso ruolo di supplenza rispetto alla attività normativa, primaria o secondaria. Una delle questioni principali sulle quali siamo chiamati a confrontarci è che la “data di emissione” ha una definizione normativa chiara (o, quasi) ed una prassi applicativa ambigua.
Purtroppo si stenta ad attribuire la giusta valenza a questo principio, che con l’avvento della fattura elettronica è diventato – a mio modesto avviso – una colonna portante del sistema. Infatti, l’articolo 21, primo comma, ultimo periodo afferma che “La fattura, cartacea o elettronica, si ha per emessa all’atto della sua consegna, spedizione, trasmissione o messa a disposizione del cessionario o committente.” L’Agenzia delle Entrate ha ben recepito questo concetto, assimilando il significato di “data di emissione” con quello di “data di effettuazione della operazione”.
Posto quindi che la data di emissione, per espressa previsione normativa “primaria”, è la data di trasmissione al sistema di interscambio, aggiungerei anche che la numerazione progressiva è diventata ridondante, e risponde più ad una esigenza di identificazione “nostalgica” del documento piuttosto che ad una reale necessità tecnica, posto che il SDI attribuisce un suo numero univoco e una data certa a ciascuna fattura elettronica. Ma ovviamente la mi è solo una considerazione de jure condendo.
Per cui Il rifermento al punto 4.1 del provvedimento 89757 non sembra collidere con la assimilazione sopra operata, mentre la possibilità di ri-emettere la fattura con lo stesso numero e data di quella scartata la vedo come il rimedio tecnico finalizzato a “tappare un buco” che si è venuto a creare nella numerazione, una eccezione rispetto alla regola generale sopra formulata che mi sento di riconfermare.
Per porre domande a Salvatore De Benedictis sul tema “Fatturazione Elettronica e Conservazione Digitale” è possibile inviare le proprie domande a: esperto@agendadigitale.eu
Potranno essere presi in esame solo i quesiti sottoscritti con cognome e nome