DOMANDA
Sono responsabile contabile presso un’azienda di cartotecnica. Nel nostro caso emetto fatture differite fine mese e liquidiamo l’iva entro il giorno 15 del mese successivo. Essendo tante le fatture da emettere ogni fine mese, mi capita spesso ad esempio che il giorno 4/5/6 del mese non ho finito di fatturare tutti i DDT del mese precedente.
Fino all’anno scorso retrodatavo la data in fattura elettronica, quindi il 5 maggio potevo ancora fatturare con data 30/04…per me era comodo così per ogni cliente avevo mese per mese una situazione contabile e anche di magazzino chiara (dato che spesso i lavori sono ripetitivi ma con quantità diverse nel corso dell’anno). Posso oggi procedere alla stessa maniera ovvero retrodatando la data di emissione fattura e poi inviarla allo sdi entro i termini previsti?
Roberto Giordano
RISPOSTA
È opportuno premettere che sistema di fatturazione è spesso condizionato da prassi commerciali che si sono consolidate nel tempo e che sono “figlie” di un impianto normativo e procedurale sostanzialmente diverso da quello attuale, per cui la criticità che spesso le imprese lamentano, nel passaggio alla fattura elettronica, è quella di avere difficoltà nella gestione degli incassi, i cui termini spesso sono parametrati alla “data fattura” e non alla data di consegna dei beni.
La data fattura è un elemento convenzionale e non reale, attesocché, per il passato come per il presente, può essere anche antecedente alla data di emissione, intendendo per emissione la data di trasmissione della fattura elettronica al sistema di interscambio, come previsto dall’ultimo periodo del primo comma dell’articolo 21, che così dispone “La fattura, cartacea o elettronica, si ha per emessa all’atto della sua consegna, spedizione, trasmissione o messa a disposizione del cessionario o committente”.
L’articolo 21, comma 4, lettera a), prevede che “…per le cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulta da documento di trasporto… effettuate nello stesso mese solare nei confronti del medesimo soggetto, può essere emessa una sola fattura, recante il dettaglio delle operazioni, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle medesime”. L’ipotesi sopra indicata, che è quella a cui lei fa riferimento, pratica viene definita “fatturazione differita”.
Al “netto” delle considerazioni di carattere commerciale fatte in premessa, Lei può emettere le sue fatture (ossia spedirle al sistema di Interscambio) relative alle consegne effettuate con DDT nel mese X entro il giorno 15 del mese X+1, e il suo cliente, se la fattura è messa a Sua disposizione dal Sistema di Interscambio entro il giorno 15 del mese X+1, può portare in detrazione l’IVA nella liquidazione del mese X. Ciò è possibile senza alcuna necessità di “retrodatare” la fattura. Probabilmente la soluzione ai problemi di carattere commerciale legati alle condizioni di pagamento dovrà passare da una rivisitazione degli accordi contrattuali.
Per porre domande a Salvatore De Benedictis sul tema “Fatturazione Elettronica e Conservazione Digitale” è possibile inviare le proprie domande a: esperto@agendadigitale.eu
Potranno essere presi in esame solo i quesiti sottoscritti con cognome e nome