DOMANDA
Ho un cliente che mi informa che ha saltato l’emissione della fattura elettronica (B2B) con progressivo numero 8 e pertanto ha proseguito dalla numero 9.
Cosa può fare ora che se ne è accorto?
Paola Salamon
RISPOSTA
L’obbligo di numerazione progressiva delle fatture emesse, sancito dall’articolo 21, comma 2, lettera b) del DPR 633/1972, è finalizzato alla identificazione della fattura “in modo univoco”. Il SdI effettua i controlli di unicità al fine di intercettare ed impedire l’inoltro di una fattura già trasmessa e elaborata; in quest’ottica, qualora i dati contenuti all’interno della fattura e relativi a identificativo cedente/prestatore, anno della data fattura e numero fattura. Quindi, è possibile tecnicamente “saltare” un numero, mentre non è possibile emettere due fatture con lo stesso numero/anno.
Sino all’anno scorso i “salti” nella numerazione delle fatture avrebbero in qualche modo potuto dar adito a sospetti di emissione e di successivo “annullamento”. Da quest’anno, posto che la fattura si ha per emessa solo quando viene tramessa al Sistema di Interscambio, il rischio sopra ipotizzato non esiste più.
Ritengo quindi che l’errore sia assolutamente formale e non sanzionabile.
Per porre domande a Salvatore De Benedictis sul tema “Fatturazione Elettronica e Conservazione Digitale” è possibile inviare le proprie domande a: esperto@agendadigitale.eu
Potranno essere presi in esame solo i quesiti sottoscritti con cognome e nome