DOMANDA
La nostra società si occupa di ristorazione collettiva, gestendo le mense aziendali di alcune società, presso le quali lavoriamo con regolare contratto di appalto.
Solitamente noi siamo in possesso dei dati necessari per la fatturazione ben dopo la fine del mese in cui si sono svolte le nostre prestazioni.
Tanto per capirci, siamo venuti a conoscenza solo oggi, 5 novembre, dei dati necessari per chiudere la fatturazione del mese di settembre, in quanto tali dati ci vengono forniti via e-mail direttamente dalle ditte presso le quali svolgiamo la nostra attività e pertanto oggi abbiamo emesso le fatture di vendita, datandole 28 settembre 2018 e facendo quindi ricadere l’IVA relativa nella liquidazione del mese di settembre 2018.
Da gennaio però, con la fatturazione elettronica, immagino che tale comportamento non sarà possibile poiché andrei ad emettere e quindi a trasmettere le fatture sempre e comunque dopo il 10 del mese successivo.
Immaginiamo pertanto che solamente il giorno 10 febbraio 2019 io sia in possesso dei dati necessari per la fatturazione delle prestazioni eseguite nel mese di gennaio 2019.
Dovrò emettere la fattura con data 10 febbraio 2019, dato che io sono venuto a conoscenza dei dati in quel giorno?
Se è così, l’IVA relativa a tali fatture dovrà comunque confluire nella liquidazione IVA del mese di gennaio 2019, che è il mese di competenza cui la fattura si riferisce oppure dovrà confluire nella liquidazione IVA del mese di febbraio 2019, in quanto vale la data di emissione della fattura?
Preciso che lo stesso quesito lo ho posto sia al giornale “Il Sole 24 Ore” che ad un commercialista che ho incontrato per caso ieri.
Il “Sole” mi ha risposto che devo emettere le fatture con data febbraio ma devo fare ricadere la liquidazione IVA nel mese di gennaio.
Il commercialista mi ha invece detto che trattandosi di prestazioni di servizi con contratto di appalto, dovrei emettere le fatture con data febbraio ma fare ricadere la liquidazione IVA nel mese di febbraio, in quanto vale la data di emissione fattura e non la competenza temporale dello svolgimento del servizio.
Risultato: una gran confusione.
Chi ha ragione tra i due?
Luciano Coradazzi, Ufficio Amministrazione
RISPOSTA
Il recente D.L. 119 del 23 ottobre 2018 ha modificato il comma 4 dell’art.21, DPR 633/1972, prevendendo che la fattura debba essere “…emessa entro dieci giorni dall’effettuazione dell’operazione determinata ai sensi dell’articolo 6”.
Da ciò consegue che se lei emettesse la fattura il 10 febbraio 2019, con data 31 gennaio 2019, e la spedisse contestualmente al sistema di interscambio, rispetterebbe il dettato della Legge; ciò in quanto la emissione della fattura con data 31 gennaio 2019 realizza la effettuazione della operazione ai sensi del quarto comma del citato articolo 6 (“Se anteriormente al verificarsi degli eventi indicati nei precedenti commi o indipendentemente da essi sia emessa fattura … l’operazione si considera effettuata, limitatamente all’importo fatturato …, alla data della fattura…”).
In effetti nel suo caso il problema di retrodatare la fattura non è richiesto da vincoli legislativi, quanto piuttosto da esigenze di ottenere – probabilmente – il pagamento della fattura con riferimento alla sua data di emissione. Pertanto, qualora non fosse nelle condizioni di rispettare il predetto termine di 10 giorni, l’unico rimedio possibile è rinegoziare col suo cliente le condizioni di pagamento, per renderle compatibili con i tempi di emissione della fattura, indipendenti – per quanto capisco- dalla sua volontà.
Per porre domande a Salvatore De Benedictis sul tema “Fatturazione Elettronica e Conservazione Digitale” è possibile inviare le proprie domande a: esperto@agendadigitale.eu