DOMANDA
La contatto per conto di un’azienda agricola cliente, mia assistita. Tale azienda, a decorrere dal 01 dicembre 2019, ha attivato un Registratore telematico per la trasmissione dei corrispettivi giornalieri. Inoltre, su richiesta del cliente, la stessa emette tramite procedura da RT “fattura da scontrino” un’ulteriore documento fiscale che si tramuta in fattura elettronica inviata allo SDI.
Di conseguenza, a fine giornata trasmette quindi i seguenti 2 flussi:
- Corrispettivi telematici inviati dal RT, nel cui totale giornaliero vi è la parte di fatture da scontrino (emesse praticamente dal registratore stesso).
- Fattura elettronica inviata allo SDI mediante un software specifico dello Studio Fiscale.
Mi sorgono alcuni dubbi. In che modo l’Agenzia delle Entrate individua ed associa le fatture elettroniche trasmesse allo SDI con la medesima parte presente nei corrispettivi telematici trasmessi? Non si crea ridondanza nei flussi telematici con il rischio di duplicazione dell’IVA dovuta?
Qual è la modalità più indicata per procedere in tale contesto:
- Indicazione nella sezione “Altri dati gestionali” dei riferimenti al Documento Commerciale (numero, data, etc.) in fase di creazione ed invio fattura elettronica allo SDI
- Emissione da RT di un documento non fiscale (tipo quietanza di pagamento) ed emissione della sola fattura elettronica da inviare allo SDI, per evitare la ridondanza dei flussi telematici?
Matteo Taurisano
RISPOSTA
In linea di principio concordo sulla opportunità di evitare ridondanza tra corrispettivi e fatture elettroniche, considerato che non ha alcun senso documentare la stessa operazione con due procedimenti che sono istituzionalmente alternativi. Quindi la seconda opzione mi sembra la più opportuna.
L’Agenzia delle Entrate ha affrontato il caso in cui venga emesso lo scontrino (o il documento commerciale) per consentire la fatturazione differita (ai sensi dell’articolo 21, quarto comma, lettera a), e con la FAQ n.45 del 21 dicembre 2018 ha precisato che: “Quando le fatture elettroniche sono precedute dall’emissione di scontrino o ricevuta fiscale (o, nel caso di trasmissione telematica dei corrispettivi, da un “documento commerciale”), nella fattura vanno riportati gli estremi identificativi dello scontrino/ricevuta; in particolare, il blocco informativo “AltriDatiGestionali” va compilato riportando:
- nel campo “TipoDato” le parole “Numero scontrino” (oppure “Numero ricevuta” oppure “Numero doc. commerciale”);
- nel campo “RiferimentoTesto” l’identificativo alfanumerico dello scontrino (o della ricevuta o del documento commerciale);
- nel campo “RiferimentoNumero” il numero progressivo dello scontrino (o della ricevuta o del documento commerciale);
- nel campo “RiferimentoData” la data dello scontrino.”
Questo accorgimento dovrebbe evitare la duplicazione dell’imponibile e dell’IVA dovuta.
Per porre domande a Salvatore De Benedictis sul tema “Fatturazione Elettronica e Conservazione Digitale” è possibile scrivere a: esperto@agendadigitale.eu
Potranno essere presi in esame solo i quesiti sottoscritti con cognome e nome