DOMANDA
La nostra azienda vende prodotti alimentari con il sistema della tentata vendita, mensilmente sulle fatture riepilogative emesse con data fine mese vengono calcolati degli sconti contrattuali su determinati prodotti (IV Gamma) con l’emissione della nota credito con la stessa data fattura (fine mese). Vorremmo sapere se per la nota credito abbiamo gli stessi 15 giorni di tempo per l’invio allo SDI.
Antonio Scarpa
RISPOSTA
Pur avendo finalità intrinseche diametralmente opposte a quelle della fattura elettronica, il sistema di interscambio tratta le note di credito in maniera identica. Però mentre per la fattura elettronica esiste una chiara disposizione che ne consente la trasmissione entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni, quando esse constano dai documenti di trasporto (articolo 21, comma 4, lettera a DPR 633/1972), per la nota di variazione in diminuzione (articolo 26. comma 2, DPR 633/1972) non è prevista analoga possibilità.
Quindi ritengo che qualora tra la data del documento e la data di trasmissione al sistema di interscambio vi sia un ritardo superiore ai 12 giorni (previsti dal comma 4 dell’art.21 sopra citato), potrebbero esserle poste obiezioni da parte dell’Agenzia delle Entrate, alle quali lei potrebbe replicare affermando che non avrebbe alcun senso logico né giuridico trasmettere la nota di credito al sistema di interscambio prima delle fatture a cui si riferisce.
Tuttavia, anche in considerazione del temine fissato in 15 giorni per la emissione delle fatture differite, ritengo che la soluzione ottimale sia quella di applicare lo sconto nella stessa fattura in cui si riepilogano le cessioni avvenute nel mese solare precedente col metodo della c.d. “tentata vendita”.
Per porre domande a Salvatore De Benedictis sul tema “Fatturazione Elettronica e Conservazione Digitale” è possibile scrivere a: esperto@agendadigitale.eu
Potranno essere presi in esame solo i quesiti sottoscritti con cognome e nome