Il decreto fiscale collegato alla manovra 2019 prevede importanti innovazioni in materia di IVA, e contiene in particolare una disposizione che va incontro a un’unanime richiesta degli operatori del settore: l’abolizione dell’obbligo di numerazione delle fatture ricevute.
La norma, finalizzata ad agevolare la gestione dell’obbligo di Fattura Elettronica dal primo gennaio 2019, è contenuta nell’articolo 13 del dl 119/2018, e va a modificare l’articolo 25 del DPR 633/1972. L’obbligo, in virtù delle caratteristiche di integrità ed immodificabilità della Fattura Elettronica, da un lato risultava particolarmente gravoso o quantomeno costoso in termini di investimenti richiesti al fine di perfezionarne l’automazione, mentre dall’altro era diventato privo di una vera utilità ai fini della compliance vista l’univoca numerazione assegnata durante il transito dal SdI, il sistema di interscambio, a tutte le fatture elettroniche consegnate (identificativo univoco SdI “idFile”).
Il nuovo testo della norma
In effetti, le soluzioni fino ad oggi “validate” dall’Agenzia delle Entrate, erano tutte basate sulla creazione di documenti informatici conservati a norma e finalizzati ad abbinare alla fattura il protocollo IVA assegnato, creando corrispondenza biunivoca tra detto protocollo e la fattura da numerare; si sarebbe indubbiamente trattato di procedure complesse da realizzare a mano, comunque automatizzabili solo a fronte di significativi investimenti in termini di sviluppo software ed integrazione tra sistemi di contabilizzazione e conservazione digitale a norma.
Invece, l’articolo 25 del Testo Unico sull’Iva, come novellato dal DL 119/2018, vede significativamente snellito il proprio contenuto obbligatorio e si presenta oggi come segue:
Il contribuente deve annotare in un apposito registro le fatture e le bollette doganali relative ai beni e ai servizi acquistati o importati nell’esercizio dell’impresa, arte o professione, comprese quelle emesse a norma del secondo comma dell’articolo 17, anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all’anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno.
Dalla registrazione devono risultare la data della fattura o bolletta, la ditta, denominazione o ragione sociale del cedente del bene o prestatore del servizio, ovvero il nome e cognome se non si tratta di imprese, società o enti, nonché l’ammontare imponibile e l’ammontare dell’imposta distinti secondo l’aliquota. In sostanza, sono stati aboliti:
- la numerazione progressiva di fatture e bollette doganali;
- l’obbligo di indicare il numero attribuito nella registrazione sul registro degli acquisti
Perché migliora la procedura
Risulta quindi di tutta evidenza, quanto meno dal punto di vista della compliance IVA, come perda di interesse qualunque attività di numerazione o protocollazione, evitando complicate procedure prive di interesse alcuno non solo per l’imprenditore, ma anche per l’eventuale verificatore fiscale.
La stessa procedura di registrazione delle fatture ricevute risulta così fortemente innovata: l’obbligo precedente, seppur spesso “addomesticato” in maniera peraltro innocua dal punto di vista sostanziale, prevedeva la preventiva numerazione delle fatture d’acquisto al fine di tracciarne la sequenza cronologica di ricezione, che doveva poi riflettersi anche nell’ordine di registrazione sul libro IVA acquisti.
Cambia anche l’ordine cronologico delle registrazioni contabili
Viceversa, abolendo la numerazione, viene di conseguenza anche a cadere l’obbligo di rispettare la cronologia di ricezione. Anzi, se si analizzano unitariamente le innovazioni in tema di detrazione dell’imposta previste dall’art. 14 del Decreto fiscale, sorgono considerazioni ulteriori di portata decisamente innovativa. In base alla norma appena modificata, entro il giorno 16 di ciascun mese «può essere esercitato il diritto alla detrazione dell’imposta relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell’anno precedente».
Combinando le disposizioni appena citate con il nuovo termine di emissione delle fatture (10 giorni dall’effettuazione dell’operazione), e con il nuovo elemento da indicare in fattura (g-bis la data di effettuazione dell’operazione se diversa dalla data fattura), entrambi introdotti dall’art. 11 del DL 119, è evidente che, nella prima parte del mese, si potranno ricevere sia fatture relative al mese in corso sia fatture relative ai mesi precedenti che potranno essere conteggiate nella liquidazione del mese di competenza. Ad esempio, si potrà:
- ricevere il giorno 2 novembre una fattura datata 2/11 per un’operazione compiuta lo stesso giorno – liquidazione novembre;
- il giorno 5 novembre sarà però possibile ricevere una fattura datata 5/11 per un’operazione compiuta il 31/10 (e quindi vedendo valorizzata la data g-bis di cui al novellato art. 21 DPR 633/1972) – liquidazione ottobre;
- il 7 novembre posso ricevere una ulteriore fattura datata 1/11 per un’operazione compiuta il giorno 1/11 – liquidazione novembre;
- l’8 novembre posso ancora ricevere ancora una fattura datata 8/11 per un’operazione compiuta il 30/10 (con data g-bis) – liquidazione ottobre;
E così via, per comporre verosimilmente una sequenza di date prive di alcun collegamento con la liquidazione di competenza ma che viene inesorabilmente tracciata dal SdI.
Considerazioni sull’impatto innovativo
È quindi opinione di chi scrive che il registro IVA acquisti non potrà più essere strutturato come oggi (tipicamente riportando cronologicamente tutte le registrazioni effettuate nel mese con in coda alle stesse un riepilogo mensile/trimestrale dei dati di liquidazione), ma dovrà essere strutturato come un registro che riporta per competenza di liquidazione (e non in ordine cronologico) le fatture ricevute.
Tutto ciò peraltro senza prendere in considerazione la “fumosa” abolizione dei registri IVA disposta dalla legge di conversione del “decreto Dignità” che, aggiungendo il comma 3-ter all’art. 1 del D.Lgs. 127/2015, il cui ambito soggettivo resta poco chiaro, prevede l’esonero dall’obbligo di annotazione sui registri IVA. Considerando tale caso di esonero, sarebbe probabilmente opportuno predisporre dei semplici prospetti di sintesi (peraltro non obbligatori) delle fatture considerate nelle singole liquidazioni.
Le innovazioni normative introdotte negli ultimi tempi non posso essere considerate mere semplificazioni o “aggiustamenti in corsa” alla normativa, ma assumono un impatto innovativo rilevante che letteralmente stravolge le attività oggi svolte dagli operatori contabili. Sicuramente verranno introdotti elementi di “meccanicità” nelle procedure contabili che andranno attentamente esaminate nelle loro implicazioni pratiche e procedurali.