Con la pubblicazione lo scorso 30 aprile del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 89757, si è definitivamente stabilita la modalità con cui i soggetti Iva dovranno inoltrare al sistema di interscambio (SdI) le fatture di vendita dei clienti business e consumer.
I 5 canali per la trasmissione delle fatture al SdI
- posta elettronica certificata, che può inoltrare file fino ad un massimo di 30 megabytes;
- web service, che può inoltrare file fino ad un massimo di 5 megabytes e che richiede un accordo di servizio con il SdI;
- FTP, che può inoltrare file fino ad un massimo di 150 megabytes e che richiede un accordo di servizio con il SdI;
- servizio web dell’area “Fatture e corrispettivi” del sito dell’Agenzia delle Entrate, che può inoltrare file fino ad un massimo di 5 megabytes;
- APP (iOS ed Android) che sarà rilasciata a breve.
I 3 canali per ricevere le fatture dal SdI
- posta elettronica certificata, che può ricevere file fino ad un massimo di 30 megabytes;
- web service, che può ricevere file fino ad un massimo di 5 megabytes e che richiede un accordo di servizio con il SdI;
- FTP, che può ricevere file fino ad un massimo di 150 megabytes e che richiede un accordo di servizio con il SdI.
Con riguardo poi all’indirizzamento, cioè alla procedura utile a fare recapitare i file ai cessionari/committenti (d’ora in poi acquirenti) oppure ai loro intermediari (e.g. software house, commercialisti, conservatori, etc), sono previste diverse modalità, e per semplicità espositiva possiamo individuare almeno otto diversi casi:
Il cliente soggetto Iva si è registrato al SdI
Il provvedimento n. 89757 del 30 aprile scorso, ha introdotto la possibilità per i soggetti Iva di accedere ad un servizio di registrazione per comunicare al SdI l’indirizzo telematico (PEC oppure web service oppure FTP) a cui inoltrare le fatture elettroniche, permettendo quindi al SdI di consegnare i file alla partita Iva indicata in fattura tramite l’indirizzo telematico comunicato in fase di registrazione. In questo caso l’acquirente non dovrà comunicare al fornitore l’indirizzo PEC oppure il codice destinatario (il codice di sette caratteri rilasciato dal SdI a seguito dell’accordo di web service oppure FTP), e quindi il SdI provvederà ad inoltrare la fattura elettronica all’indirizzo telematico a cui è associata la partita Iva indicata in fattura.
Il cliente soggetto Iva non si è registrato al SdI
In questo caso l’acquirente dovrà comunicare il codice destinatario oppure l’indirizzo PEC al fornitore, il quale lo dovrà inserire nel file XML della fattura elettronica nel campo <Codice Destinatario> oppure nel campo <PECDestinatario>, ed in questo modo il SdI inoltrerà il file della fattura elettronica all’indirizzo telematico indicato in fattura.
Cliente in regime di vantaggio, forfettario o produttore agricolo
In questo caso il soggetto trasmittente (cioè il fornitore oppure un terzo), inserirà il solo codice convenzionale “0000000”, ed il SdI renderà disponibile la fattura elettronica all’acquirente nella sua area riservata del sito web dell’Agenzia delle Entrate;
Il cliente è un consumatore finale
In questo caso il soggetto trasmittente (cioè il fornitore oppure un terzo), inserirà il solo codice convenzionale “0000000”, ed il SdI renderà disponibile la fattura elettronica all’acquirente consumatore finale nella sua area riservata del sito web dell’Agenzia delle Entrate, rilevando però che sarà altresì necessario consegnare al cliente consumatore finale una copia informatica oppure analogica della fattura elettronica;
Cliente soggetto Iva con canale di ricezione non attivo o non funzionante
In questo caso il SdI renderà disponibile la fattura elettronica all’acquirente nella sua area riservata del sito web dell’Agenzia delle Entrate, e comunicherà tale informazione al soggetto trasmittente affinché il fornitore comunichi all’acquirente, tramite strumenti diversi dal SdI, che l’originale della fattura elettronica è a sua disposizione nell’area riservata del sito web dell’Agenzia delle Entrate;
Cliente soggetto Iva non ha comunicato l’indirizzo telematico
Nel caso in cui l’acquirente non abbia comunicato il codice destinatario oppure l’indirizzo PEC, il soggetto trasmittente (cioè il fornitore oppure un terzo) inserirà il solo codice convenzionale “0000000”, ed il SdI renderà disponibile la fattura elettronica all’acquirente nella sua area riservata del sito web dell’Agenzia delle Entrate;
Il cliente è un soggetto straniero
Nel caso di operazioni di cessioni di beni e di prestazioni di servizi effettuati verso soggetti non residenti, non stabiliti e non identificati nel territorio dello Stato, è possibile evitare la comunicazione dei dati delle fatture emesse di cui all’art.1 comma 3 bis del decreto legislativo 127/2015 (i.e. spesometro) trasmettendo al SdI le fatture elettroniche ed inserendo il codice convenzionale “XXXXXXX”;
Il fornitore non ha inoltrato la fattura elettronica tramite il SdI
Nel caso in cui il fornitore (non in regime di vantaggio o forfettario) non si sia adeguato all’obbligo di inoltrare le fatture elettroniche tramite il SdI, e quindi l’acquirente continui a ricevere fatture su carta oppure tramite email, al fine di evitare le sanzioni di cui all’articolo 6, comma 8, del decreto legislativo 471/97, dovrà regolarizzare l’operazione inoltrando al SdI un’autofattura indicando “TD20” nel campo <TipoDocumento>.
In definitiva quindi, al fine di evitare l’onerosa attività di comunicare ai fornitori il codice destinatario oppure l’indirizzo PEC a cui inoltrare le fatture elettroniche, si suggerisce di registrarsi al SdI indicando il canale e l’indirizzo telematico di ricezione delle fatture elettroniche di acquisto.