L'ANALISI

Firma grafometrica, ecco perché si rafforza il ruolo del grafologo giudiziario

Nonostante le resistenze fra operatori del settore le nuove soluzioni aprono scenari inediti nei processi documentali in vista di una totale dematerializzazione. Al centro la raccolta di dati biometrici in grado di garantire validità giuridica ai documenti. Vantaggi, criticità e stato dell’arte della ricerca

Pubblicato il 22 Mag 2019

Lorella Lorenzoni

Grafologa forense

Alessandra Panarello

Avvocato, Grafologa, specialista in Grafologia Giudiziaria

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La firma grafometrica per i documenti digitali apre una nuova frontiera per i grafologi giudiziari. La raccolta di dati biometrici di chi sottoscrive consente una “misurazione strumentale” di caratteristiche della scrittura finora quantificabili solo sommariamente. Un nuovo passo verso la totale digital transformation del processo documentale.

La “firma grafometrica” può essere definita come una sottoscrizione ibrida che coniuga il gesto autografo della firma manoscritta con dei dati oggettivi acquisiti per il tramite di una specifica tecnologia informatica.

Se inserita in un processo definito nel DPCM 22.03.2013, chi decide di dotarsi di questa tecnologia la può utilizzare come firma elettronica avanzata. La particolarità della firma grafometrica è che le componenti espressive del gesto grafico vengono tradotte in elementi quantitativi e dinamici – attraverso la rilevazione dei c.d. parametri biometrici (pressione, tempo, posizione) – e la misurazione della velocità grafica e dell’accelerazione – quali grandezze derivate, calcolate dal software. Il linguaggio informatico traduce, quindi, in grandezze quantitative il prodotto dell’atto dello scrivere[1] .

Un cambiamento tecnologico che, però, sembrerebbe sollevare nuove obiezioni alla grafologia peritale. in quanto come sempre, dinanzi ad ogni innovazione e novità, non mancano resistenze e pregiudizi. Al contrario, lo studio del gesto grafico e l’interpretazione della scrittura si rinnovano, rispondendo a nuovi input di ricerca.

Un nuovo ruolo per il grafologo giudiziario

Si potrebbe erroneamente pensare che l’informatica sostituisca l’“esperto in grafologia giudiziaria. In realtà, proprio grazie all’interazione con l’innovazione tecnologica in generale e l’informatica in particolare, la grafologia giudiziaria si arricchisce di ulteriori strumenti di analisi, di prova e valutazione divenendo possibile la “misurazione strumentale” di caratteristiche della scritture quali ad esempio la pressione grafica, la velocità o l’accelerazione in un singolo punto del tracciato, con strumenti di precisione con bassissima tolleranza (cioè con bassissima probabilità di errore nel rilevamento), fino ad ora quantificabili sommariamente con altri metodi.

Il Provvedimento in tema di biometria n. 513 del 12.11.2014[2] afferma, e riconferma, il ruolo e le competenze del grafologo anche in tema di firma grafometrica“Nella firma grafometrica si costituisce, infatti, un set di informazioni biometriche che, con l’ausilio di tecniche crittografiche, viene strettamente associato a un determinato documento informatico, in modo tale da consentire ex post lo svolgimento di analisi grafologiche da parte di un perito calligrafo sulla genuinità della sottoscrizione, analogamente a quanto avviene con le firme sui documenti cartacei”: il grafologo giudiziario (anche se viene ancora definito in modo obsoleto “calligrafo”) è l’esperto per procedere all’esame delle firme grafometriche.

I pilastri scientifici di base

Con la firma grafometrica si aprono nuovi orizzonti di studio. La traccia grafica registra le interazioni tra la struttura costituzionale neuro-biologica ereditaria dello scrivente, la sua sensibilità, la sua storia personale, la memoria delle sue esperienze, operando una stretta corrispondenza tra spinte vettoriali e meccanismi neurofisiologici[3].

La scrittura, dunque, come le impronte digitali o il D.N.A è un “segno” altamente individuale: ciascuno di noi ha caratteristiche scrittorie peculiari, uniche e connotative[4].

Ciò non vuol dire che sia una scienza infallibile, ma l’utopia della certezza assoluta non invalida il carattere scientifico di un accertamento, anche grafologico.[5] Il perito potrà commettere un errore di valutazione, ma ciò non invalida la scienza a supporto delle valutazioni stesse.[6]

“Ogni indizio, a seconda dell’accuratezza con cui è stato rilevato, produce una probabilità che un sospetto sia stato sul luogo del crimine, ma mai una certezza, solo l’approccio di più indizi, alla fine può dare ai giudici il convincimento necessario a condannare una persona” scrive in un articolo Alex Saragosa.[7]

Le nuove competenze richieste al grafologo giudiziario

Come opererà il grafologo giudiziario nei casi di accertamento su firme grafometriche e quali competenze dovrà avere?

Nei procedimenti di verificazione su documento cartaceo, il Grafologo Giudiziario, per giungere ad una conclusione basata su “rigore” e “oggettività”, si affida all’applicazione di parametri grafotecnici, generali e particolari, fondati su principi e leggi di grafiche[8].

Il punto di verifica: disconoscimento della firma

Interrogativi si pongono circa le modalità di accertamento in ipotesi di disconoscimento di una firma grafometrica.

Come potrà essere analizzato il gesto grafico codificato in linguaggio informatico? Il parametro di osservazione sarà ancora grafologico o grafologico/informatico?

La risposta si desume dalla stessa tecnologia: i sistemi di apposizione e generazione di firma grafometrica sono integrati con tool di lettura grafologica per la decifrazione dei dati biometrici e la loro visualizzazione in chiaro. Ciò non vuol dire che l’esito della verificazione di autenticità sia affidata ad un software, ma conferma che il linguaggio informatico (crittografato) venga tradotto in “grandezze” che sostanzieranno tutti gli elementi del gesto grafico, che andrà letto ed interpretato grafologicamente, secondo le leggi della scrittura riadattate a questo nuovo metodo, confermando, pertanto, la necessità del ruolo del grafologo giudiziario. Ogni punto di campionamento, durante l’apposizione della firma grafometrica, registra gli elementi quantitativi delle grandezze biometriche rilevate, rappresentate nella loro progressione, su un sistema di coordinate cartesiane.

Alla rilevazione delle espressioni dinamiche della scrittura, che sintetizzano e concretizzano il concetto di ritmo grafico, si associa, poi, la possibilità di visualizzare una sorta di ricostruzione della firma (c.d. firma statica) partendo dall’elaborazione del dato quantitativo[9].

L’accertamento grafometrico in senso stretto è, però, necessariamente preceduto dal parere informatico sulla genuinità, ovvero integrità del file e del dato biometrico contenuto in esso, sotto il profilo delle modalità di acquisizione e conservazione; presupposti dell’immodificabilità del dato nel tempo.[10]

Tracce di ricerca: i lavori in corso

Errore diffuso è quello di confondere la firma digitale con la firma grafometrica: la firma digitale è l’output di una procedura informatica eseguita con speciali dispositivi per la generazione di tali firme (es. smart card, token usb), la firma grafometrica è l’output di un processo che si articola in diversi step[11].

Data la diversa origine costituzionale delle firme digitali e delle firme grafometriche, in ipotesi di disconoscimento cambiano l’oggetto del disconoscimento, la procedura e i soggetti abilitati.

Nel caso delle firme digitali, oggetto di disconoscimento non è la firma di per sé ma sarà contestato l’uso del dispositivo da parte di colui che presuntivamente ne dovrebbe essere l’utilizzatore, per cui un eventuale accertamento tecnico peritale sarà di tipo esclusivamente informatico.

La ferma convinzione della centralità del ruolo del grafologo giudiziario in tema di firma grafometrica, invece, alimenta le linee dello studio sperimentale che abbiamo promosso in collaborazione con ingegneri ed informatici.

I lavori in corso tendono a verificare l’eventuale range di divergenza e convergenza nelle firme grafometriche acquisite dagli stessi soggetti con dispositivi e software diversi, corredando l’analisi con le risultanze del campione cartaceo.

Sono ancora numerose le valutazioni da compiere con lo spirito pionieristico di conferire sempre maggior scientificità agli studi recentemente intrapresi.

Lo stesso Nietzsche (Umano, troppo umano – 1878) suggeriva che la scienza è importante principalmente perché fa parte della vita, dell’impulso vitale che spinge l’uomo alla conoscenza, così come la filosofia. Spesso la scienza è passata attraverso i dubbi e gli errori e si è servita proprio di quelli per progredire.

  1. “La volontà è il pensiero in quanto si traduce in movimento, cioè forza fisica, spirito che si incarna. La forma è il vaso o lo stampo, entro il quale l’essenza si contiene; questa essenza è la volontà” (cit. Carnelutti, in sistema del Diritto Processuale Civile, II).
  2. Provvedimento Garante Privacy n. 513 del 12.11.2014, All. A, par. 5.4.
  3. M.Bartalucci “La nostra scrittura tra natura e cultura” www.neuroscienze.net
  4. A sostegno di tale individualità vi sono i contributi della letteratura, supportata da principi grafici consolidati, sia nella tradizione Italiana (E. Locard, B. Vettorazzo, A. Bravo etc.) che in quella americana (Harvey e Mitchell 1973, Shiver (1966), Conway (1959).
  5. Kuhn nel suo volume “La struttura delle evoluzioni scientifiche (1995) ricorda come, in qualsiasi tipo di accertamento, non solo avente ad oggetto le perizie grafiche, si debba rinunciare all’obiettivo di ottenere una “certezza assoluta”, ed al contempo si debba maturare un opposto scetticismo gnoseologico.
  6. Storiche polemiche sull’attendibilità e affidabilità della perizia grafica: Moenssens (1997),Park e Rogers (2008) hanno poi trovato risposta in importanti validazioni su scritture che comprovavano l’individualità della scrittura.In Italia la sentenza del processo Cozzini (Cass.pen Sez IV, 13- dicembre 2010) non solo accoglie i principi della Daubert ma aggiunge l’indipendenza dell’esperto, essendo il perito chiamato ad esprimere non solo il suo qualificato giudizio ma anche a delineare lo scenario di studi che alimentano eventuali tesi opposte.
  7. Alex Saragosa Anatomia degli errori giudiziari, La Repubblica, 6 agosto 2016 -www.ristretti.org
  8. Cfr. C. Jamin, Saudek, M. Marchesan, G.Moretti.
  9. G. Manca e L. Foglia, “ Il decalogo della firma grafometrica” (tre anni dopo), ebook.
  10. Heidi H. Harralson, “l’identificazione della scrittura e della firma nell’era digitale”, Libreria G.Moretti, Urbino, 2016, pag. 126.
  11. Franza E. – Rossi R., “La firma elettronica: problemi e prospettive”, in Riv. dir. banc., diritto bancario.it, 26, 2014.G. Buonomo – A. Merone, “La scrittura privata informatica: firme elettroniche, valore probatorio e disconoscimento in giudizio [alla luce delle modifiche introdotte dalla l. 221/2012]”, Judicium il processo civile in Italia e in Europa, www.Judicium.it;

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