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Firme digitali: che cosa cambia con eIDAS

Con l’entrata in vigore del Regolamento eIDAS, dallo scorso primo luglio 2016 sono intervenute rilevanti modifiche che riguardano la disciplina, anche tecnica, delle firme elettroniche. Vediamo tutto ciò che c’è da sapere

Pubblicato il 18 Apr 2017

Roberto Arcella

Centro Studi Processo Telematico

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Da qualche tempo, nei rapporti di verifica delle firme PAdES, eseguita con Acrobat DC, appaiono due diverse tipologie di messaggi: per talune firme un primo messaggio attesta trattarsi di “Firma elettronica qualificata conforme alla direttiva europea 1999/93/C”; in altri casi si legge che è “Firma elettronica qualificata conforme al Regolamento europeo 910/2014”. E ciò accade anche per le firme apposte successivamente al 1° luglio 2016, data in cui la direttiva europea 1999/93 è stata abrogata per mano proprio del Regolamento 910/2014.

Che cosa vuol dire tutto ciò? Se la firma è apposta successivamente all’abrogazione  della direttiva 1999/93, essa è valida ancora come firma digitale? In realtà, con l’entrata in vigore del Regolamento eIDAS, dallo scorso 1° luglio 2016 sono intervenute rilevanti modifiche che riguardano la disciplina, anche tecnica, delle firme elettroniche.

Va preliminarmente ricordato che, a differenza del CAD, nel quale nell’insieme delle firme elettroniche si annoverano la firma elettronica semplice, la firma elettronica avanzata, la firma elettronica qualificata  e la firma digitale, nel Regolamento eIDAS non v’è una definizione di quest’ultima.

Nel dichiarato obiettivo di armonizzazione del CAD con l’eIDAS, il dlt 179/2016 ha abrogato del primo l’art. 1 lett. r), recante la definizione di firma elettronica qualificata, e tale resta quindi quella dell’eIDAS .  Sopravvive però alla lettera “s” dell’art. 1 CAD la definizione di firma digitale come “un particolare tipo di firma qualificata basata su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, correlate tra loro, che consente al titolare tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l’integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici”: in altri termini, la Firma Digitale è una firma elettronica qualificata con doppia chiave, una privata (per firmare) ed una pubblica, esposta nel certificato, per la verifica della firma stessa.

Va pure ricordato che l’art. 25, comma 3 del Regolamento 910/2014 stabilisce che “Una firma elettronica qualificata basata su un certificato qualificato rilasciato in uno Stato membro è riconosciuta quale firma elettronica qualificata in tutti gli altri Stati membri”: quindi la firma digitale italiana è, nel contesto europeo, a tutti gli effetti una firma elettronica qualificata.

Mentre la tecnica legislativa adottata nel CAD è quella del rinvio a norme regolamentari, ovvero alle “regole tecniche” di cui all’art. 71, il Regolamento 910/2014 prevede l’adozione di “atti di esecuzione”. In particolare, per le firme elettroniche nei servizi pubblici (art. 27) e per i certificati qualificati di firme elettroniche (art. 28) sono previsti specifici atti di esecuzione.

Tali atti sono intervenuti con la  Decisione di Esecuzione  2015/1506 della Commissione dell’8 settembre 2015 che stabilisce le specifiche relative ai formati delle firme elettroniche avanzate e dei sigilli avanzati che gli organismi del settore pubblico devono riconoscere, di cui all’articolo 27, paragrafo 5, e all’articolo 37, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 910/2014.

Con la Decisione di Esecuzione 2016/650 del 25 aprile 2016 sono invece state fissate le norme per la valutazione di sicurezza dei dispositivi per la creazione di firme e sigilli qualificati, decisione che – giova ricordarlo – si applica solo ai dispositivi sotto il diretto controllo dell’utilizzatore degli stessi (token e smart-card) e non anche alle firme remote.

In particolare, al considerando n. 8 di detta decisione si prevede che «Per garantire che le firme o i sigilli elettronici generati da un dispositivo per la creazione di una firma o di un sigillo qualificati siano affidabilmente protetti da contraffazioni conformemente all’allegato II del regolamento (UE) n. 910/2014, sono prerequisiti per la sicurezza del prodotto certificato idonei algoritmi crittografici, lunghezze di chiave e funzioni hash. Poiché la materia non è stata armonizzata a livello europeo, gli Stati membri dovrebbero collaborare per concordare gli algoritmi crittografici, le lunghezze di chiave e le funzioni hash da usare nell’ambito delle firme e dei sigilli elettronici».

In tale nuovo contesto e con specifico riferimento alle firme digitali apposte mediante utilizzo di dispositivi sotto il diretto controllo dell’utilizzatore, una delle novità tecniche più evidenti sotto il profilo pratico riguarda la lunghezza dell’algoritmo RSA adoperato per i certificati di firma.  Al riguardo, si ricorda che sin dalle “Regole tecniche per la formazione, la trasmissione, la conservazione, la duplicazione, la riproduzione e la validazione, anche temporale, dei documenti informatici” approvate con dpcm 13 gennaio 2004 era previsto che «in attesa della pubblicazione degli algoritmi per la generazione e verifica della firma digitale secondo quanto previsto dall’art. 3, i certificatori accreditati ai sensi dell’art. 28 del testo unico, devono utilizzare l’algoritmo RSA (Rivest-Shamir-Adleman) con lunghezza delle chiavi non inferiore a 1024 bit» (art. 53).

Tale requisito è in realtà rimasto identico anche sotto il vigore della direttiva 1999/93, abrogata dall’art. 50 dell’eIDAS, sino al ricordato atto di esecuzione che è intervenuto tra l’altro proprio su tale aspetto tecnico. Proprio grazie a tale dettaglio diventa  abbastanza agevole, sul piano operativo, distinguere un certificato di firma eIDAS compliant da uno rispondente, invece, alla vecchia normativa tecnica: i nuovi certificati, infatti, devono avere una lunghezza pari o superiore a 2048 bit[1].

E’ evidente che una innovazione di tal fatta non poteva non avere ripercussioni sugli utenti: si ricorda infatti che la validità dei certificati di firma è generalmente triennale sicché si è rivelata indispensabile la previsione transitoria contenuta nell’art. 51, paragrafo 2,  eIDAS, secondo la quale «I certificati qualificati rilasciati a persone fisiche a norma della direttiva 1999/93/CE sono considerati certificati qualificati di firma elettronica a norma del presente regolamento fino alla loro scadenza»: nella maggioranza dei casi, infatti, gli utenti sono in possesso di dispositivi di firma digitale recanti certificati rilasciati prima del 1° luglio 2016  e, quindi, aventi lunghezza di 1024 bit e rispondenti pertanto alla direttiva 1999/93. La norma transitoria, quindi, consente di utilizzare tali certificati sino alla loro scadenza con valore di certificati di firma elettronica qualificata (digitale).

L’art. 51 Reg. 910/2014 ha il suo omologo, nella legislazione nazionale, nell’art.62, comma 4, dlt 179/2012, secondo il quale «I  certificati  qualificati  rilasciati  prima  dell’entrata  in vigore del presente decreto a norma della direttiva 1999/93/CE,  sono considerati certificati qualificati di firma elettronica a norma  del regolamento eIDAS e dell’articolo 28 del decreto  legislativo  n.  82 del 2005, come modificato dall’articolo 24 del presente decreto, fino alla loro scadenza»: lo stesso art. 28 C.A.D. è stato fatto oggetto di un restyling di adeguamento alla normativa comunitaria, e ciò grazie all’art.  24 del dlt 179/2016 che ne ha pure modificato la rubrica (da “certificati qualificati” a “certificati di firma elettronica qualificata”), abrogato il comma 1 (che ne disciplinava il contenuto) a beneficio del rinvio operato dal comma 2 all’eIDAS («In aggiunta alle informazioni previste nel Regolamento eIDAS…»).

Sul piano pratico, la differenza tra un documento firmato adoperando un certificato ante-eIDAS ed uno, invece, eIDAS compliant è facilmente rilevabile, ricercando il certificato e le relative proprietà nelle Opzioni Internet di Windows, come da immagine:

Nella verifica delle firme, ciò può essere constatato ad esempio, mediante l’utilizzo di Acrobat Reader DC.

Nel primo caso, infatti, sono riprodotti i report di verifica e del certificato di una firma apposta con un certificato a 1024 bit e non a caso Acrobat Reader certifica che la firma elettronica qualificata è conforme alla Direttiva europea 1999/93/EC:

Nel secondo caso si tratta invece di firma apposta mediante certificato rinnovato successivamente al 1° luglio 2016 e, pertanto, avente lunghezza di 2048 bit. In tal caso, Acrobat Reader attesta che la firma elettronica qualificata è conforme al Regolamento europeo 910/2014:

[1] Cfr. Decisione di esecuzione 2016/650 in relazione allo standard EN 41921

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