diritto digitale

IA addestrata per la giurisprudenza, un matrimonio complicato



Indirizzo copiato

L’addestramento delle Intelligenze Artificiali (IA) nel mondo giurisprudenziale offre interessanti prospettive, ma richiede cautela. L’interpretazione della legge ha diversi livelli e ciascuno comporta sfide specifiche per l’IA. Un addestramento efficace può promuovere la giustizia predittiva, ma l’approccio umano rimane fondamentale per evitare errori e garantire l’affidabilità delle soluzioni proposte

Pubblicato il 31 gen 2024

Luca Caputo

Magistrato



robot-law2

È ormai chiaro, man mano che l’utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale si diffonde sempre di più, non solo nell’ambito dell’esercizio dell’attività di impresa ma anche nel mondo giuridico, con le sue sfaccettature e complessità, che un aspetto centrale è costituito certamente dalla necessità di assicurare la corretta formazione di questi sistemi, anche al fine di evitare possibili discriminazioni.

L’importanza del corretto addestramento delle IA

Proprio come per l’uomo, è fondamentale che le informazioni trasmesse alla macchina in sede educativa e formativa non siano viziate: uno degli aspetti più controversi, infatti, e che ha determinato una serie di problemi applicativi nell’utilizzo degli algoritmi, è certamente rappresentato dal rischio del cosiddetto bias algoritmico, ossia un errore nell’elaborazione del risultato frutto del procedimento algoritmico, determinato dal fatto che le informazioni fornite all’algoritmo sono errate o frutto addirittura di una stratificazione di dati viziata da pregiudizi di varia natura (razziale, sessuale, ideologica).

IA nella professione giuridica: la selezione delle fonti

E il processo di formazione è ancora più delicato se si ipotizza un utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale basati su algoritmi altamente sviluppati che siano di supporto all’esercizio di professioni spiccatamente tecniche, come quella giuridica.

È evidente, infatti, che occorre evitare che il processo di formazione delle “macchine” si traduca in una mera acquisizione di dati (articoli, commenti, note a sentenza) rinvenuti nel mare magnum della rete, dove il livello dei contributi può essere il più disparato.

È chiaro allora che un corretto addestramento dei sistemi di intelligenza artificiale richiede come necessaria la preventiva delimitazione degli strumenti con i quali gli stessi devono essere addestrati, operando a monte un’attività di selezione che consenta di individuare quelle fonti che presentano un grado di certezza tale da consentire all’intelligenza artificiale addestrata su di esse di fornire all’utente un risultato che presenti un elevato grado di attendibilità.

Ciò, in termini pratici, si traduce certamente nella necessità di addestrare questi sistemi facendo acquisire i testi di legge, da intendersi in un’ampia accezione (codici, leggi, decreti-legge, decreti-legislativi, decreti ministeriali, regolamenti, provvedimenti delle autorità indipendenti); il che già pone in concreto una serie di difficoltà, considerate le tecniche utilizzate dal legislatore con una serie di modifiche e stratificazioni testuali che rendono spesso difficile, anche per l’operatore giuridico più esperto, individuare la norma che disciplina una determinata fattispecie in uno specifico momento storico.

Ma anche nella necessità di assicurare che tale formazione tenga conto del contributo giurisprudenziale che al testo normativo dà vita e, spesso, specialmente a fronte di formulazioni della norma non sempre chiare o comunque suscettibili di diverse interpretazioni, fornisce quella che deve ritenersi maggiormente in linea con il dato letterale e con la finalità della norma (art. 12 preleggi).

L’interpretazione giurisprudenziale della legge: diversi livelli (merito e legittimità)

È fondamentale allora evidenziare che in Italia, senza voler considerare in questa sede il livello comunitario e sovranazionale di interpretazione della legge, che pure ha ormai un peso sempre più determinante, i gradi di giudizio della giustizia sono tre (giudizio di primo grado, giudizio di appello e giudizio innanzi alla Corte di Cassazione), e che i primi due gradi possono essere assimilati sul piano funzionale, tant’è che rientrano entrambi nell’ambito dei cosiddetti giudizi di merito, ossia di quei giudizi che si traducono nella risoluzione del singolo caso che è sottoposto all’attenzione del giudice di primo grado e poi, eventualmente, del giudice di secondo grado o di appello. Si tratta, quindi, di un giudizio che si sostanzia nell’esame e valutazione del materiale istruttorio raccolto nel processo e nella decisione del singolo caso in applicazione della legge.

Diversamente, il giudizio innanzi alla Corte di Cassazione, esperibile peraltro solo in determinate ipotesi, implica il possibile esercizio da parte di tale organo della funzione cosiddetta nomofilattica, che si sostanzia nel “garantire l’esatta osservanza e l’uniforme interpretazione della legge, l’unità del diritto oggettivo nazionale”, funzione riservata alla Corte di Cassazione ai sensi dell’art.65 della legge sull’ordinamento giudiziario (R.D. 30 gennaio 1941 n.12).

La funzione nomofilattica si traduce, in termini pratici, nell’affermazione di principi di diritto, la cui rilevanza travalica i confini della singola fattispecie – che pure rappresenta il punto di partenza della decisione dei Giudici di Legittimità e impone all’interprete la non sottovalutazione della stessa, perché un principio di diritto affermato in relazione a una singola fattispecie che presenti propri tratti di peculiarità potrebbe non essere del tutto riferibile a una fattispecie anche solo parzialmente dissimile dall’altra – e finisce con il contribuire, di fatto, a perfezionarne l’interpretazione; e ciò anche in un sistema come il nostro di Civil Law in cui il precedente giurisprudenziale, pur proveniente dalla Corte di Cassazione, non è vincolante, nel senso che non preclude al singolo giudice di merito di discostarsene, in maniera determinante all’interpretazione del testo normativo, fermo restando il vincolo giurisprudenziale c.d. verticale, oggi rafforzato dal nuovo art. 363 bis c.p.c. che ha introdotto il rinvio pregiudiziale.

Utilità di un addestramento dell’IA con decisioni raccolte in banche dati di merito

Ecco allora che viene da domandarsi se sia non solo tecnicamente corretta, ma anche utile sul piano pratico addestrare dei sistemi di intelligenza artificiale in ambito giuridico facendo acquisire decisioni dei giudici di merito, di primo e secondo grado.

Si tratta, infatti, come si è in parte anticipato, di decisioni che risolvono casi specifici, concreti, applicando e interpretando la legge e rispetto alle quali, quindi, certamente non è possibile individuare l’affermazione di principi di diritto di portata generale, almeno in linea di massima.

In altri termini, l’idea di addestrare i sistemi di intelligenza artificiale tramite le banche dati che raccolgono le sentenze e altri provvedimenti dei giudici di merito può portare a risultati sostanzialmente irrilevanti sul piano pratico perché sarà molto difficile per la macchina trarre da queste decisioni dei principi di diritto di portata generale – che, del resto, esse non sono tenute istituzionalmente ad affermare -, potendo semmai ritrovarsi in queste decisioni l’applicazione di principi di diritto affermati dalla Corte di Cassazione: anzi, estrarre un principio di diritto, da una sentenza destinata giuridicamente a non produrlo, è scelta fallace (trattando la situazione non già come è, ma come se fosse[1]).

Del resto, anche se si raffrontano sul piano più strettamente strutturale e del contenuto del provvedimento le decisioni dei giudici di merito e quelle di legittimità è possibile verificare che queste ultime contengono, sempre che si tratti di pronunce con le quali la Suprema Corte esprime la propria funzione nomofilattica, come ad esempio per le decisioni a Sezioni Unite, una parte della motivazione in cui si afferma espressamente il principio di diritto.

Il che comporta, anche in termini pratici, una maggiore facilità di addestrare i sistemi di intelligenza artificiale all’acquisizione di dati funzionali tratti dalle decisioni dei Giudici di Legittimità, laddove, invece, quest’attività risulta praticamente impossibile da svolgere rispetto alle decisioni di merito, per il motivo molto semplice che manca in queste pronunce l’enunciazione di un principio di diritto e che, laddove questa sia presente, o si traduce comunque in un richiamo a principi di diritto affermati dalla Corte di Cassazione, o costituisce l’affermazione sì di un principio di diritto – si pensi alle prime applicazioni di una norma di nuovo conio – ma la cui portata, anche in termini di consolidamento di un orientamento di giudici appartenenti a un determinato ufficio giudiziario, andrà necessariamente soppesata nel tempo acquisendo altre decisioni analoghe e che, quindi, non può comunque essere assimilata a una decisione della Corte di Cassazione.

Possibile ruolo delle banche dati di merito nell’ottica della giustizia predittiva

È allora possibile affermare che se appare sconveniente l’idea di addestrare sistemi di intelligenza artificiale in ambito giuridico mediante acquisizione di sentenze estratte da banche dati di merito, perché rischia di porre sullo stesso piano decisioni di merito e legittimità che hanno istituzionalmente una funzione e un’efficacia diversa, e quindi rischia di fornire all’interprete un ausilio solo apparente – perché la soluzione suggerita dalla macchina all’operatore giuridico potrebbe essere basata su una soluzione adottata da un Tribunale che opera un’applicazione difforme o non corretta di un principio di diritto affermato dalla Corte di Cassazione, o comunque poco utile concretamente – è possibile ipotizzare uno spazio di utilità della giurisprudenza di merito nella prospettiva, parzialmente diversa, rappresentata dalla prevedibilità delle decisioni.

In quest’ottica, infatti, può essere utile acquisire le decisioni dei giudici di merito al fine di consentire una verifica preventiva in ordine alla verifica circa la possibilità che una determinata azione legale che si intenda proporre innanzi a un determinato ufficio giudiziario possa avere successo ed eventualmente anche in che termini percentuali.

Si tratta, però, evidentemente, di un utilizzo del tutto diverso da quello di un sistema di intelligenza artificiale che, in ambito giuridico, sia addestrato per fornire delle possibili soluzioni di un caso giuridico e che, al contempo, non va comunque sottovalutato, proprio perché può favorire delle scelte più consapevoli e in termini più rapidi e agevoli da parte del cittadino che, rivolgendosi all’avvocato, intenda valutare se proporre o meno una determinata domanda giudiziale.

Un altro possibile spazio di utilizzo potrebbe essere quello di addestrare il sistema di intelligenza artificiale a un livello che consenta allo stesso di accedere alle decisioni di merito solo in quei casi in cui non è possibile rinvenire principi di diritto affermati dalla Corte di Cassazione, come ad esempio in caso di norme che introducano nuove fattispecie e rispetto alle quali, quindi, proprio per come è strutturato il sistema processuale italiano con tre gradi di giudizio, le prime applicazioni relative alle norme più recenti non possono che essere dei giudici di primo grado.

Cautela nell’utilizzo di I.A. addestrate con giurisprudenza di merito

Occorrerà, però, anche in questi casi, un utilizzo che si caratterizzi per una particolare cautela, che evidenzi, quindi, le incertezze dell’approdo giurisprudenziale evocato dall’I.A. e ne precisi, eventualmente, anche la limitazione sul piano spaziale, perché, ad esempio, le soluzioni giurisprudenziali potrebbero variare da un ufficio giudiziario all’altro.

Il che rende evidente l’assoluta necessità – specie in un sistema come quello italiano, caratterizzato da una stratificazione normativa non sempre di agevole decifrazione anche per l’interprete più avveduto e da un connotazione fortemente pluralista nelle soluzioni interpretative adottate dai giudici di merito, strettamente consequenziale alla prima e una non sempre felice tecnica redazionale delle norme – di assicurare che le soluzioni proposte da sistemi di intelligenza artificiale, prima di essere fatte valere in via giudiziale innanzi a un Tribunale, o anche in via stragiudiziale, siano pur sempre vagliate da professionisti esperti e competenti, dotati degli strumenti tecnici adeguati per valutare i dati elaborati da quella che resta pur sempre, per quanto sviluppata, una macchina.

Note


[1] F1 –> D1∧ F2 –> D2 => ¬ F1 –> D2 (letto come: se il fatto F1 va nel diritto D1 ed il fatto F2 va nel diritto D2, allora non è vero che il fatto F1 va nel diritto D2).

Speciale PNRR

Tutti
Incentivi
Salute digitale
Formazione
Analisi
Sostenibilità
PA
Sostemibilità
Sicurezza
Digital Economy
CODICE STARTUP
Imprenditoria femminile: come attingere ai fondi per le donne che fanno impresa
DECRETI
PNRR e Fascicolo Sanitario Elettronico: investimenti per oltre 600 milioni
IL DOCUMENTO
Competenze digitali, ecco il nuovo piano operativo nazionale
STRUMENTI
Da Istat e RGS gli indicatori per misurare la sostenibilità nel PNRR
STRATEGIE
PNRR – Piano nazionale di Ripresa e Resilienza: cos’è e novità
FONDI
Pnrr, ok della Ue alla seconda rata da 21 miliardi: focus su 5G e banda ultralarga
GREEN ENERGY
Energia pulita: Banca Sella finanzia i progetti green incentivati dal PNRR
TECNOLOGIA SOLIDALE
Due buone notizie digitali: 500 milioni per gli ITS e l’inizio dell’intranet veloce in scuole e ospedali
INNOVAZIONE
Competenze digitali e InPA cruciali per raggiungere gli obiettivi del Pnrr
STRATEGIE
PA digitale 2026, come gestire i fondi PNRR in 5 fasi: ecco la proposta
ANALISI
Value-based healthcare: le esperienze in Italia e il ruolo del PNRR
Strategie
Accordi per l’innovazione, per le imprese altri 250 milioni
Strategie
PNRR, opportunità e sfide per le smart city
Strategie
Brevetti, il Mise mette sul piatto 8,5 milioni
Strategie
PNRR e opere pubbliche, la grande sfida per i Comuni e perché bisogna pensare digitale
Formazione
Trasferimento tecnologico, il Mise mette sul piatto 7,5 milioni
Strategie
PSN e Strategia Cloud Italia: a che punto siamo e come supportare la PA in questo percorso
Dispersione idrica
Siccità: AI e analisi dei dati possono ridurre gli sprechi d’acqua. Ecco gli interventi necessari
PNRR
Cloud, firmato il contratto per l’avvio di lavori del Polo strategico
Formazione
Competenze digitali, stanziati 48 milioni per gli Istituti tecnologici superiori
Iniziative
Digitalizzazione delle reti idriche: oltre 600 milioni per 21 progetti
Competenze e competitività
PNRR, così i fondi UE possono rilanciare la ricerca e l’Università
Finanziamenti
PNRR, si sbloccano i fondi per l’agrisolare
Sanità post-pandemica
PNRR, Missione Salute: a che punto siamo e cosa resta da fare
Strategie
Sovranità e autonomia tecnologica nazionale: come avviare un processo virtuoso e sostenibile
La relazione
Pnrr e PA digitale, l’alert della Corte dei conti su execution e capacità di spesa
L'editoriale
Elezioni 2022, la sfida digitale ai margini del dibattito politico
Strategie
Digitale, il monito di I-Com: “Senza riforme Pnrr inefficace”
Transizione digitale
Pnrr: arrivano 321 milioni per cloud dei Comuni, spazio e mobilità innovativa
L'analisi I-COM
Il PNRR alla prova delle elezioni: come usare bene le risorse e centrare gli obiettivi digitali
Cineca
Quantum computing, una svolta per la ricerca: lo scenario europeo e i progetti in corso
L'indice europeo
Desi, l’Italia scala due posizioni grazie a fibra e 5G. Ma è (ancora) allarme competenze
L'approfondimento
PNRR 2, ecco tutte le misure per cittadini e imprese: portale sommerso, codice crisi d’impresa e sismabonus, cosa cambia
Servizi digitali
PNRR e trasformazione digitale: ecco gli investimenti e le riforme previste per la digitalizzazione della PA
Legal health
Lo spazio europeo dei dati sanitari: come circoleranno le informazioni sulla salute nell’Unione Europea
Servizi digitali
PNRR e PA digitale: non dimentichiamo la dematerializzazione
Digital Healthcare transformation
La trasformazione digitale degli ospedali
Governance digitale
PA digitale, è la volta buona? Così misure e risorse del PNRR possono fare la differenza
Servizi digitali
Comuni e digitale, come usare il PNRR senza sbagliare
La survey
Pnrr e digitale accoppiata vincente per il 70% delle pmi italiane
Missione salute
Fascicolo Sanitario Elettronico alla prova del PNRR: limiti, rischi e opportunità
Servizi pubblici
PNRR: come diventeranno i siti dei comuni italiani grazie alle nuove risorse
Skill gap
PNRR, la banda ultra larga crea 20.000 nuovi posti di lavoro
Il Piano
Spazio, Colao fa il punto sul Pnrr: i progetti verso la milestone 2023
FORUMPA2022
PNRR e trasformazione digitale: rivedi i Talk di FORUM PA 2022 in collaborazione con le aziende partner
I contratti
Avio, 340 milioni dal Pnrr per i nuovi propulsori a metano
Next Generation EU
PNRR, a che punto siamo e cosa possono aspettarsi le aziende private
Fondi
Operativo il nuovo portale del MISE con tutti i finanziamenti per le imprese
Servizi comunali
Il PNRR occasione unica per i Comuni digitali: strumenti e risorse per enti e cittadini
Healthcare data platform
PNRR dalla teoria alla pratica: tecnologie e soluzioni per l’innovazione in Sanità
Skill
Competenze digitali, partono le Reti di facilitazione
Gli obiettivi
Scuola 4.0, PNRR ultima chance: ecco come cambierà il sistema formativo
Sistema Paese
PNRR 2, è il turno della space economy
FORUM PA 2022
FORUM PA 2022: la maturità digitale dei comuni italiani rispetto al PNRR
Analisi
PNRR: dalla Ricerca all’impresa, una sfida da cogliere insieme
Innovazione
Pnrr, il Dipartimento per la Trasformazione digitale si riorganizza
FORUM PA 2022
PA verde e sostenibile: il ruolo di PNRR, PNIEC, energy management e green public procurement
Analisi
PNRR, Comuni e digitalizzazione: tutto su fondi e opportunità, in meno di 3 minuti. Guarda il video!
Rapporti
Competenze digitali e servizi automatizzati pilastri del piano Inps
Analisi
Attuazione del PNRR: il dialogo necessario tra istituzioni e società civile. Rivedi lo Scenario di FORUM PA 2022
Progetti
Pnrr, fondi per il Politecnico di Torino. Fra i progetti anche IS4Aerospace
Analisi
PNRR, Colao fa il punto sulla transizione digitale dell’Italia: «In linea con tutte le scadenze»
La Svolta
Ict, Istat “riclassifica” i professionisti. Via anche al catalogo dati sul Pnrr
Analisi
Spazio, Colao fa il punto sul Pnrr: i progetti verso la milestone 2023
FORUM PA 2022
Ecosistema territoriale sostenibile: l’Emilia Romagna tra FESR e PNRR
Il Piano
Innovazione, il Mise “centra” gli obiettivi Pnrr: attivati 17,5 miliardi
Analisi
PNRR: raggiunti gli obiettivi per il primo semestre 2022. Il punto e qualche riflessione
Analisi
PNRR: dal dialogo tra PA e società civile passa il corretto monitoraggio dei risultati, tra collaborazione e identità dei luoghi
Webinar
Comuni e PNRR: un focus sui bandi attivi o in pubblicazione
Analisi
Formazione 4.0: cos’è e come funziona il credito d’imposta
PA e Sicurezza
PA e sicurezza informatica: il ruolo dei territori di fronte alle sfide della digitalizzazione
PA e sicurezza
PNRR e servizi pubblici digitali: sfide e opportunità per Comuni e Città metropolitane
Water management
Water management in Italia: verso una transizione “smart” e “circular” 
LE RISORSE
Transizione digitale, Simest apre i fondi Pnrr alle medie imprese
Prospettive
Turismo, cultura e digital: come spendere bene le risorse del PNRR
Analisi
Smart City: quale contributo alla transizione ecologica
Decarbonizzazione
Idrogeno verde, 450 milioni € di investimenti PNRR, Cingolani firma
Unioncamere
PNRR, imprese in ritardo: ecco come le Camere di commercio possono aiutare
I fondi
Industria 4.0: solo un’impresa su tre pronta a salire sul treno Pnrr
CODICE STARTUP
Imprenditoria femminile: come attingere ai fondi per le donne che fanno impresa
DECRETI
PNRR e Fascicolo Sanitario Elettronico: investimenti per oltre 600 milioni
IL DOCUMENTO
Competenze digitali, ecco il nuovo piano operativo nazionale
STRUMENTI
Da Istat e RGS gli indicatori per misurare la sostenibilità nel PNRR
STRATEGIE
PNRR – Piano nazionale di Ripresa e Resilienza: cos’è e novità
FONDI
Pnrr, ok della Ue alla seconda rata da 21 miliardi: focus su 5G e banda ultralarga
GREEN ENERGY
Energia pulita: Banca Sella finanzia i progetti green incentivati dal PNRR
TECNOLOGIA SOLIDALE
Due buone notizie digitali: 500 milioni per gli ITS e l’inizio dell’intranet veloce in scuole e ospedali
INNOVAZIONE
Competenze digitali e InPA cruciali per raggiungere gli obiettivi del Pnrr
STRATEGIE
PA digitale 2026, come gestire i fondi PNRR in 5 fasi: ecco la proposta
ANALISI
Value-based healthcare: le esperienze in Italia e il ruolo del PNRR
Strategie
Accordi per l’innovazione, per le imprese altri 250 milioni
Strategie
PNRR, opportunità e sfide per le smart city
Strategie
Brevetti, il Mise mette sul piatto 8,5 milioni
Strategie
PNRR e opere pubbliche, la grande sfida per i Comuni e perché bisogna pensare digitale
Formazione
Trasferimento tecnologico, il Mise mette sul piatto 7,5 milioni
Strategie
PSN e Strategia Cloud Italia: a che punto siamo e come supportare la PA in questo percorso
Dispersione idrica
Siccità: AI e analisi dei dati possono ridurre gli sprechi d’acqua. Ecco gli interventi necessari
PNRR
Cloud, firmato il contratto per l’avvio di lavori del Polo strategico
Formazione
Competenze digitali, stanziati 48 milioni per gli Istituti tecnologici superiori
Iniziative
Digitalizzazione delle reti idriche: oltre 600 milioni per 21 progetti
Competenze e competitività
PNRR, così i fondi UE possono rilanciare la ricerca e l’Università
Finanziamenti
PNRR, si sbloccano i fondi per l’agrisolare
Sanità post-pandemica
PNRR, Missione Salute: a che punto siamo e cosa resta da fare
Strategie
Sovranità e autonomia tecnologica nazionale: come avviare un processo virtuoso e sostenibile
La relazione
Pnrr e PA digitale, l’alert della Corte dei conti su execution e capacità di spesa
L'editoriale
Elezioni 2022, la sfida digitale ai margini del dibattito politico
Strategie
Digitale, il monito di I-Com: “Senza riforme Pnrr inefficace”
Transizione digitale
Pnrr: arrivano 321 milioni per cloud dei Comuni, spazio e mobilità innovativa
L'analisi I-COM
Il PNRR alla prova delle elezioni: come usare bene le risorse e centrare gli obiettivi digitali
Cineca
Quantum computing, una svolta per la ricerca: lo scenario europeo e i progetti in corso
L'indice europeo
Desi, l’Italia scala due posizioni grazie a fibra e 5G. Ma è (ancora) allarme competenze
L'approfondimento
PNRR 2, ecco tutte le misure per cittadini e imprese: portale sommerso, codice crisi d’impresa e sismabonus, cosa cambia
Servizi digitali
PNRR e trasformazione digitale: ecco gli investimenti e le riforme previste per la digitalizzazione della PA
Legal health
Lo spazio europeo dei dati sanitari: come circoleranno le informazioni sulla salute nell’Unione Europea
Servizi digitali
PNRR e PA digitale: non dimentichiamo la dematerializzazione
Digital Healthcare transformation
La trasformazione digitale degli ospedali
Governance digitale
PA digitale, è la volta buona? Così misure e risorse del PNRR possono fare la differenza
Servizi digitali
Comuni e digitale, come usare il PNRR senza sbagliare
La survey
Pnrr e digitale accoppiata vincente per il 70% delle pmi italiane
Missione salute
Fascicolo Sanitario Elettronico alla prova del PNRR: limiti, rischi e opportunità
Servizi pubblici
PNRR: come diventeranno i siti dei comuni italiani grazie alle nuove risorse
Skill gap
PNRR, la banda ultra larga crea 20.000 nuovi posti di lavoro
Il Piano
Spazio, Colao fa il punto sul Pnrr: i progetti verso la milestone 2023
FORUMPA2022
PNRR e trasformazione digitale: rivedi i Talk di FORUM PA 2022 in collaborazione con le aziende partner
I contratti
Avio, 340 milioni dal Pnrr per i nuovi propulsori a metano
Next Generation EU
PNRR, a che punto siamo e cosa possono aspettarsi le aziende private
Fondi
Operativo il nuovo portale del MISE con tutti i finanziamenti per le imprese
Servizi comunali
Il PNRR occasione unica per i Comuni digitali: strumenti e risorse per enti e cittadini
Healthcare data platform
PNRR dalla teoria alla pratica: tecnologie e soluzioni per l’innovazione in Sanità
Skill
Competenze digitali, partono le Reti di facilitazione
Gli obiettivi
Scuola 4.0, PNRR ultima chance: ecco come cambierà il sistema formativo
Sistema Paese
PNRR 2, è il turno della space economy
FORUM PA 2022
FORUM PA 2022: la maturità digitale dei comuni italiani rispetto al PNRR
Analisi
PNRR: dalla Ricerca all’impresa, una sfida da cogliere insieme
Innovazione
Pnrr, il Dipartimento per la Trasformazione digitale si riorganizza
FORUM PA 2022
PA verde e sostenibile: il ruolo di PNRR, PNIEC, energy management e green public procurement
Analisi
PNRR, Comuni e digitalizzazione: tutto su fondi e opportunità, in meno di 3 minuti. Guarda il video!
Rapporti
Competenze digitali e servizi automatizzati pilastri del piano Inps
Analisi
Attuazione del PNRR: il dialogo necessario tra istituzioni e società civile. Rivedi lo Scenario di FORUM PA 2022
Progetti
Pnrr, fondi per il Politecnico di Torino. Fra i progetti anche IS4Aerospace
Analisi
PNRR, Colao fa il punto sulla transizione digitale dell’Italia: «In linea con tutte le scadenze»
La Svolta
Ict, Istat “riclassifica” i professionisti. Via anche al catalogo dati sul Pnrr
Analisi
Spazio, Colao fa il punto sul Pnrr: i progetti verso la milestone 2023
FORUM PA 2022
Ecosistema territoriale sostenibile: l’Emilia Romagna tra FESR e PNRR
Il Piano
Innovazione, il Mise “centra” gli obiettivi Pnrr: attivati 17,5 miliardi
Analisi
PNRR: raggiunti gli obiettivi per il primo semestre 2022. Il punto e qualche riflessione
Analisi
PNRR: dal dialogo tra PA e società civile passa il corretto monitoraggio dei risultati, tra collaborazione e identità dei luoghi
Webinar
Comuni e PNRR: un focus sui bandi attivi o in pubblicazione
Analisi
Formazione 4.0: cos’è e come funziona il credito d’imposta
PA e Sicurezza
PA e sicurezza informatica: il ruolo dei territori di fronte alle sfide della digitalizzazione
PA e sicurezza
PNRR e servizi pubblici digitali: sfide e opportunità per Comuni e Città metropolitane
Water management
Water management in Italia: verso una transizione “smart” e “circular” 
LE RISORSE
Transizione digitale, Simest apre i fondi Pnrr alle medie imprese
Prospettive
Turismo, cultura e digital: come spendere bene le risorse del PNRR
Analisi
Smart City: quale contributo alla transizione ecologica
Decarbonizzazione
Idrogeno verde, 450 milioni € di investimenti PNRR, Cingolani firma
Unioncamere
PNRR, imprese in ritardo: ecco come le Camere di commercio possono aiutare
I fondi
Industria 4.0: solo un’impresa su tre pronta a salire sul treno Pnrr

Articoli correlati

Articolo 1 di 3